Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20927 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20927 Anno 2013
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 32481-2006 proposto da:
CAFFE’ DANIELI DI MIOTTI ACHILLE & C. SNC in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 39, presso lo studio
dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZAMPIERI ALESSANDRA
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 13/09/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 29/2006 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 31/07/2006;

udienza del 21/12/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso; in subordine alle
SS.UU.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 31.7.2006 n. 251a CTR del Veneto, ha rigettato
l’appello incidentale proposto da Caffè Danieli s.n.c., accogliendo i motivi
Agenzia delle Entrate, ed/ in riforma della sentenza di primo grado, ha
dichiarato legittimo l’atto di irrogazione sanzioni per € 18.792,48 emesso
nei confronti della predetta società, ai sensi dell’art. 3 comma 3 DL
22.2.2002 n. 12, per impiego di dipendenti non risultanti da scritture od altri
documenti contabili.
Diversamente dai Giudici di prime cure, la Commissione tributaria
regionale del Veneto non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle
due dipendenti ai funzionari ispettivi dell’INAIL nel corso dell’accesso
effettuato in data 12.9.2003; ha considerato irrilevante la trasmissione della
comunicazione di assunzione e la iscrizione delle dipendenti nel libro
matricola effettuate soltanto in seguito all’accertamento delle irregolarità;
ha rilevato che la società non aveva fornito prove di una diversa decorrenza
dell’inizio del rapporto di lavoro irregolare alla quale era facoltata in virtù

dell’art. 3 comma 3 del DL n. 12/2002 come interpretato dalla sentenza della Corte
cost. n. 144/2005 con la conseguenza che trovava applicazione in ordine alla

durata del rapporto, rilevante ai fmi della determinazione della entità della
sanzione, la presunzione legale che fissava il periodo dall’inizio dell’anno
fmo alla data di accertamento dell’illecito.
Ha inoltre rigettato l’appello incidentale con il quale la società
riproponeva la eccepita nullità, ai sensi dell’art. 7 legge n. 212/2000,
dell’atto irrogativo di sanzione per omessa allegazione del verbale di
constatazione dell’illecito al quale veniva fatto rinvio, rilevando che il PVC
9
in data 15.9.2003 era stato consegnato direttamente al rappresentante 1e ale
RG 32481/2006
Caffè Danieli s.n.c. c/Ag.Entrate

Cons. est.
vieri
Stefano

dell’appello principale proposto dall’Ufficio di Bassano del Grappa della

della società il quale aveva avuto piena contezza dei rilievi mossi alla
società ed era stato in grado di apprestare le proprie difese.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la
società investendo la decisione con due distinte censure, non corredate dalla
formulazione dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.,
Ha resistito la Agenzia delle Entrate con controricorso.
144 t‘i i-aLa causa, già chiamata inirerztefin e poi rinviata a nuovo ruolo, è stata
richiamata alla odierna udienza di discussione, una volta spirato il termine
di sospensione legale del giudizio disposta dall’art. 39 comma 12 DL n.
98/2011 conv. in legge n. 111/2011.

Motivazione semplificata
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
L’onere di formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun
motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di
violazione di legge di cui all’art. 360co l nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo
onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di
ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza
impugnata ex art. 360co 1 n. 5) c.p.c., sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.i norma che è stata introdotta dall’art.
6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti
avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto (2.3.2006 e fino al 4.7.2009, data dalla

quale opera la successiva abrogazione disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge
18.6.2009 n. 69-).

Nella specie la sentenza della CTR del Veneto oggetto di ricorso per
cassazione è stata pubblicata mediante deposito in segreteria in data
RG 32481/2006
Caffè Danieli s.n.c. c/Ag.En trate

C.” . est. eri
Ste nà,

disposizione applicabile “ratione temporis”.

31.7.2006, rimanendo pertanto assoggettato il ricorso proposto dalla società
alla applicazione della norma processuale sopra richiamata.
Caffè Danieli s.n.c. ha censurato la sentenza di appello deducendo i
seguenti due motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 legge n. 212/2000, dell’art. 24 Cost. (in relazione all’art.
CTR, indipendentemente dalla avvenuta consegna del verbale,
avrebbe dovuto rilevare il vizio di nullità dell’atto irrogativo; che i
Giudici di merito avevano travisato la realtà dei fatti ritenendo che il
verbale fosse stato consegnato al legale rappresentante, quando
invece si trattava di un socio;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 3 e 5 DL n.
12/2002 conv. in legge n. 73/2002 , dell’art. 9 bis DL n. 510/2002,
dell’art. 14 Dlgs n. 510/1996 e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art.
360co1 n. 3 c.p.c.), nonché vizio di motivazione circa un fatto

controverso e decisivo per il giudizio, avendo i Giudici di merito
apoditticamente disatteso le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalle
dipendenti in ordine al fatto che l’inizio del rapporto di lavoro era
avvenuto lo stesso giorno dell’accertamento e che la normativa che
disciplinava la comunicazione all’INAIL delle assunzioni di
lavoratori dipendenti era stata rispettata dalla società che vi aveva
provveduto lo stesso giorno dell’accertamento.
Orbene in disparte la questione della inapplicabilità alla fattispecie delle
/
disposizioni della legge n. 212/2000 concernente esclusivamente i rapporti
tributari (non potendo ricomprendersi nella “materia tributaria” le violazioni in
materia di “rapporto di lavoro subordinato”: cfr. Corte cost. sent. 14.5.2008 n. 130
che ha dichiarato la illeg. cost. dell’art. 2col Dlgs n. 546/92 sul presupposto della
natura non tributaria di tali sanzioni; cfr. Corte cass. SU 7.7.2009 n. 15846, con le
ulteriori conseguenze indicate da SU 13.1.2010 n. 356), ed indipendentemente dal
RG 32481/2006
Caffè Danieli s.n.c. c/Ag.Entrate

còq. est.
StetiQ1ivieri

360co1 n. 3 c.p.c.), nonché vizio di motivazione, sostenendo che la

c’ENTE DA REGISTRAZION
AI SENSI DEL D.R. 26″d19t6
N. 131 TAB. ALL. i. – N. 5
MATERIA TRIBISIALLA

rilievo che la contribuente si è avvalsa del mezzo di impugnazione
destinato al sindacato dei vizi di legittimità per far valere, invece, fili un
tipico vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c. (la errata percezione del contenuto del
verbale di constatazione in ordine alla qualità di socio e non di rappresentante legale
della società della persona alla quale è stato consegnato l’atto), rileva il Collegio

che assume carattere pregiudiziale la questione, rilevabile “ex officio”,
sintesi” -in relazione alla censura ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c.-, prescritti
dall’art. 366 bis c.p.c..
Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato e la parte ricorrente va
condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano
in dispositivo.
P.Q.M.
La Suprema Corte di cassazione:
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese
del presente giudizio che liquida in E 2.500,00 per compensi professionali
oltre le spese prenotate a debito.

DEPOSITATO IN CANCELLERIO
IL

Così deciso nella camera di consiglio 21.12.2012

1 3 Sa 2013
Il Funz

Giudi

,

della omessa formulazione dei quesiti di diritto e del cd. “momento di

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