Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20927 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. I, 11/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1627-2011 proposto da:

M.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI

GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato PACE LUIGI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 24964/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 12/06/08, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. chiede la correzione dell’errore materiale dal quale sarebbe affetta l’ordinanza di questa Corte n. 24964/2008 per avere indicato nel dispositivo il nome di M.G. invece di quello di M.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta è fondata perchè è pacifico, risultando dal decreto della corte d’appello di Torino del 20 aprile 2006, nei cui confronti è stato presentato il ricorso deciso con l’ordinanza 24964/2008, che l’effettiva beneficiarla della condanna è M.L., anche se nell’epigrafe del decreto a suo tempo impugnato, a differenza che nella motivazione e nel dispositivo, la parte è indicata come M.G.. L’errore del decreto impugnato, peraltro, è alla base di quello dal quale è affetto l’ordinanza di questa Corte.

P.Q.M.

Dispone che nell’ordinanza 10 ottobre 2008 n. 24964 nell’epigrafe, nella parte motiva e nel dispositivo al posto delle parole ” M. G.” siano poste le parole ” M.L.”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, sezione prima, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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