Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20926 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.A., rappr. e dif. dall’avv. Roberto Dalla Bona

studioavvrobertodallabona.pec.gruppointercom.it e dall’avv. Rossella

De Angelis, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda

in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, giusta procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici,

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Milano 4.5.2020, n. 2932/2020, in

R.G. 13004/2018;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla Camera di Consiglio del 23 giugno 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.A. impugna il decreto Trib. Milano 4.5.2020, n. 2932/2020, in R.G. 13004/2018 di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento con cui la commissione territoriale competente aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, così come il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il decreto ha ritenuto: a) non necessaria la rinnovazione del colloquio personale, non avendo il ricorso aggiunto circostanze nuove o già non considerate dalla Commissione, avanti alla quale era stata prospettata una ragione sanitaria di allontanamento dalla Nigeria, seguita da un’operazione effettuata in Italia, pur se nessuna documentazione medica era allegata ed il ricorso introduceva elementi critici di un diverso Paese (Mali), nonché un documento del Ministero degli esteri su cult in Nigeria; b) il narrato non credibile e comunque irrilevante, nessun altro elemento di persecuzione o grave danno essendo stato introdotto, oltre all’originario riferito “mal di stomaco” che avrebbe spinto il richiedente allontanamento, con appendicectomia dell’ottobre 2016, cioè dopo 5 mesi dall’arrivo in Italia e così da molto più tempo dopo la relativa insorgenza in Nigeria; c) insussistente anche il “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per difetto di conflitto armato nell’area di Benin City, secondo le fonti citate; d) insussistenti i requisiti della protezione umanitaria, difettando la prova di una situazione di particolare vulnerabilità, stante la non provata integrazione sociale e lavorativa e dunque l’impossibilità di una comparazione per le ipotetiche conseguenze di un rimpatrio; e) l’infondatezza della censura per violazione dell’art. 10 Cost., stante l’assorbimento delle misure protettive di asilo nell’attuale triplice sistema del diritto positivo;

3. il ricorso è su tre motivi, con i quali si deducono plurime violazioni di norme del D.Lgs. n. 25 del 2008, processuali, costituzionali sotto ogni profilo di censura, in particolare sulla costituzione del giudice in organo collegiale per tutte le domande (primo motivo), il vizio di motivazione ed ancora la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sulla credibilità (secondo motivo), il diniego della protezione umanitaria (terzo motivo); il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si censura la decisione del tribunale di aver disposto il mutamento del rito – da ordinario in camerale – in virtù della presentazione congiunta, riconosciuta dal ricorrente, di tutte le domande di protezione, per le quali ora tale parte invoca, nonostante il proprio errore iniziale, la mancata rimessione d’ufficio degli atti al presidente di sezione per l’assegnazione al giudice monocratico di quelle della protezione umanitaria e di asilo costituzionale, così separando quelle di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, di competenza collegale e a rito speciale;

2. il ricorso è inammissibile, difettando la procura dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, come precisato da Cass. 15177/2021 per la quale la norma, “nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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