Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20926 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 17/10/2016), n.20926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7124-2014 proposto da:

D.L., L.G., L.A., M.A.,

L.C., L.V., tutti in proprio e nella qualità

di eredi di LE.AN., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

IOVANE, rappresentati e difesi dall’avvocato AGATA BISOGNO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA), conferitaria del ramo

di azienda assicurativo Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI

GENERALI SPA, quale impresa designata per la Regione Campania dal

Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a mezzo della propria

mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in

persona dei suoi procuratori speciali Dott. P.V. e Dott.

DI.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO MAGALDI giusta procura

speciale in calce a controricorso;

– controricorrente-

nonchè contro

LE.AD.;

– intimato-

avverso la sentenza a 150/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato AGATA BISOGNO;

udito l’Avvocato RENATO MAGALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel 2004, D.L., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori L.A. e L.V., M.A., Le.Ad., L.G. e L.C., tutti in proprio e nella qualità di eredi di Le.An., esponevano che, il giorno (OMISSIS), Le.An., mentre era alla guida del ciclomotore Aprilia tg. (OMISSIS) di proprietà di R.V., era stato coinvolto in un sinistro stradale in (OMISSIS).

Sostenevano gli attori che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente di una Fiat Croma che, procedendo a velocità sostenuta, aveva tamponato il motoveicolo condotto da Le.An., il quale, dopo aver urtato contro un paletto, aveva riportato lesioni gravi ed era deceduto e che il conducente dell’auto, immediatamente dopo il sinistro, si era dileguato, sicchè non era stato possibile identificare nè il conducente nè l’autovettura.

Ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la Generali Assicurazioni S.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentir accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato e conseguentemente condannare la società convenuta al risarcimento dei danni da loro subiti.

La società convenuta si costituiva e chiedeva Il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 9 aprile 2004, rigettava la domanda, evidenziando che, dalle indagini preliminari espletate dal P.M., era emerso che il sinistro non si era verificato tra veicoli in circolazione avendo R.V., che al momento del sinistro viaggiava sul ciclomotore in qualità di trasportato, riferito che Le.An., accostandosi eccessivamente al margine destro della carreggiata, era sbandato ed era rovinato violentemente a terra, così escludendo che vi fosse stato un impatto tra veicoli.

Avverso tale decisione gli originari attori proponevano gravame, cui resisteva la Assicurazioni Generali S.p.a..

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 18 settembre 2013, rigettava l’impugnazione e condannava, in solido, gli appellanti al pagamento delle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito D.L., L.A., L.V., M.A., L.G. e L.C., tutti in proprio e nella qualità di eredi di Le.An., hanno proposto ricorso per cassazione basato su sei motivi (essendo due di essi indicati in ricorso, per evidente lapsus, come “4 motivo”) e illustrato da memoria.

GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA), conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI GENERALI SPA, quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a mezzo della propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

L’intimato Le.Ad. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello c/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5” (così testualmente), i ricorrenti sostengono che i giudici del merito, nell’inerzia della convenuta e in contrasto con le norme di rito, avrebbero stravolto l’esito dell’istruttoria, avrebbero ignorato e disatteso senza alcuna motivazione la versione fornita dai testi oculari e avrebbero fondato le loro decisioni su una sommaria informazione resa da R.V., proprietario del ciclomotore, nell’immediatezza dei fatti, allegata al rapporto dei C.C. prodotto in copia dagli attori, non confermata in alcuna sede e senza che la parte convenuta abbia chiesto di sentire il R. quale teste per confermare tale versione.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione del Giudice di Primo e del giudice di Appello c/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, i ricorrenti lamentano che i giudici del merito non abbiano valutato in alcun modo le univoche deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado e non abbiano speso alcuna parola per motivare l’inattendibilità delle dette deposizioni ed abbiano, invece, fatto riferimento ad “una mera sommaria e scarna informazione se mai resa da un tipo sotto s(c)hock, il quale aveva mille motivi in quel momento per mentire” e sostengono che tali s.i.t. e il rapporto dei militi non avrebbero potuto essere posti a fondamento della decisione in quanto contrari alle rituali prove acquisite nel giudizio civile.

3. Con il terzo motivo si deduce “Violazione da parte del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, laddove non hanno affatto valutato elementi decisivi del giudizio e nella specie: le prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado”.

4. Con il quarto motivo, lamentando “Violazione del Giudice di primo grado e del giudice di appello e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, deducono i ricorrenti che i giudici del merito, valutando solo la versione poco attendibile del R. – che, ad avviso dei ricorrenti, “si sentiva anche in parte responsabile, poichè privo di assicurazione”, non avrebbero considerato che “la visuale dello stesso era occupata dal corpo della vittima” e che il predetto non aveva potuto vedere i veicoli che provenivano da tergo e, con “decisioni ingiuste”, avrebbero disatteso le risultanze istruttorie senza fornire alcuna motivazione.

5. Con l’ulteriore motivo indicato in ricorso come quarto (che può indicarsi, per comodità, quarto bis), deducendo “Violazione del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, i ricorrenti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato il risarcimento dei danni in quanto non era stata presentata denuncia alla competente autorità, richiamando al riguardo “un obsoleto e superato orientamento” di quel Tribunale; sostengono che l’omicidio colposo è reato procedibile d’ufficio e asseriscono di aver rappresentato nei motivi di appello che la mancanza di approfondite indagini andava ascritta ai militi intervenuti e alla Procura competente, essendo onere dei danneggiati – che avevano inviato al F.G.V.S. l’atto di messa in mora nel (OMISSIS) – provare soltanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente dell’altro veicolo.

5. I motivi che precedono che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.

5.1. Con riferimento alle doglianze veicolate con l’art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva che la sentenza impugnata è stata depositata in data 18 settembre 2013 e, pertanto, in relazione ai denunciati vizi motivazionali, risulta applicabile regione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, hanno affermato che la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – nella specie all’esame non sussistenti -, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

5.2. Inoltre, questa Corte rileva che, con i motivi all’esame, i ricorrenti ripropongono le medesime censure già formulate in sede di appello nei confronti della sentenza di primo grado e che trovano adeguata e ponderata risposta nella motivazione della sentenza della Corte di merito che le ha disattese (v. sentenza impugnata da p. 6 a p. 12).

5.3. Va poi evidenziato che le censure di cui al motivo quarto bis sono rivolte inammissibilmente, in questa sede, alla sentenza di primo grado e comunque sono state compiutamente esaminate dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata p. 7-8), la cui decisione sul punto non è stata, peraltro, neppure specificamente censurata dai ricorrenti.

5.4. Osserva altresì il Collegio che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., ex plurimis, 21/07/2010, a 17097; Cass. 24/05/2006, a 12362; Cass. 24/05/2006, n. 12362).

5.5. Infine, con i motivi all’esame, i ricorrenti tendono in sostanza, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede (v., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394).

6. Con il quinto motivo, deducendo “Violazione del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello e/o falsa applicazione degli artt. 132, 116 e 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, i ricorrenti lamentano che il giudice di appello, “senza rispetto per il dolore e non considerando la situazione, nè gli esiti istruttori”, li abbia anche condannati alle spese di quel grado, senza almeno compensare dette spese.

6.1. Il motivo va rigettato.

6.2. In relazione alle censure veicolate con l’art. 360 c.p.c., n. 5, va ribadito quanto già sopra evidenziato al p. 5.1.

6.3. Con riferimento alle censure veicolate con l’art. 360 c.p.c., n. 3, osserva il Collegio che le stesse sono infondate, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza mentre ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ustione temporis, trattandosi di giudizio iniziato prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. 17/05/2012, n. 7763; Cass., ord., 4/02/2015, n. 1997). In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. Cass., sez. un., 15/07/2005 n. 14989; Cass. 22/12/2005, n. 28492; Cass. 31/03/2006, n. 7607).

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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