Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20926 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12043-2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VAL D’OSSOLA

25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LEONTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFIO FRANCO AMATO;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

91, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE TORRISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 711/205 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere DOTT. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.S. propose opposizione avverso due decreti ingiuntivi notificatigli da P.R.. Il Tribunale di Catania, previa riunione delle cause, rigettò l’opposizione. Osservò il Tribunale che i foglietti di carta prodotti dall’opposto integravano idonea ricognizione di debito e che la CTU grafologica aveva accertato l’autenticità della sottoscrizione (a parte la prova testimoniale circa l’esistenza del rapporto fondamentale). Avverso detta sentenza propose appello il S.. Con ordinanza di data 3 dicembre 2015 la Corte d’appello di Catania dichiaro, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’inammissibilità dell’appello, stante la presenza del riconoscimento di debito e la tardività delle contestazioni sollevate alla CTU (fuori del termine di cui all’art. 195 c.p.c., comma 3).

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo S.S. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 195 c.p.c., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente quanto segue: i pezzi di carta non costituiscono ricognizione di debito; i testi, oltre che incapaci, sono inattendibili e hanno reso dichiarazioni contrastanti; le sottoscrizioni, come da conclusioni del CTP, sono il risultato di un abile contraffazione; deve essere annullata l’ordinanza di inammissibilità non trovando applicazione l’art. 195 c.p.c., comma 3.

Il ricorso è inammissibile. La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2594; 22 settembre 2016, n. 18622). Come da documentazione allegata al controricorso (allegati 3 e 4), l’ordinanza è stata comunicata il giorno 3 dicembre 2015 mentre il ricorso è stato notificato in data 26 aprile 2016, oltre quindi il termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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