Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20926 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. II, 05/08/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 05/08/2019), n.20926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6616-2015 proposto da:

V.N., B.L., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Virgilio 11, presso lo studio dell’avvocato Enrico Mirti Della

Valle, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giorgio

Mirti Della Valle;

– ricorrenti –

contro

B.R., B.G., elettivamente domiciliati in Roma,

Lungotevere Mellini 24, presso lo studio dell’avvocato Giovanni

Giacobbe, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Carrozza,

Carlo Carrozza;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Messina del 27/1/2015

emessa ex art. 348 bis c.p.c. nonchè avverso la sentenza n.

2238/2013 del Tribunale di Messina, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

dato atto che l’Avvocato Giorgio Mirti Della Valle si è riportato

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalla domanda introdotta nel 2007 da G. e B.R. nei confronti di P.S. e dei coniugi B.L. e V.N. al fine di conseguire la costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. in favore del loro fondo (part. (OMISSIS)) ed a carico dei terreni part. (OMISSIS) (di proprietà del convenuto P.) e 1449 (di proprietà dei coniugi V. e B.), stante l’assoluta interclusione del loro fondo e sussistendone tutte le altre condizioni di legge.

2. All’esito del giudizio, esperita ctu, l’adito Tribunale di Messina con sentenza depositata il 20 novembre 2013 accoglieva la domanda attorea e costituiva la servitù di passaggio secondo il percorso individuato dal consulente tecnico d’ufficio e condannava gli attori al pagamento dell’indennità prevista per legge nella misura di Euro 550,00.

3.Interponevano gravame i coniugi B. e V. e la Corte d’appello di Messina con ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. del 21 gennaio 2015 dichiarava inammissibile l’appello.

4.La cassazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. ed in via gradata della sentenza di primo grado del Tribunale di Messina è chiesta da B.L. e da V.N. con ricorso notificato il 6/3/2015 ed articolato sulla base di complessivi sei motivi, cui resistono con tempestivo controricorso R. e B.G..

5. In prossimità dell’udienza camerale davanti alla sesta sezione parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6.A seguito di ordinanza interlocutoria adottata dalla Sezione VI di questa Corte del 2/1/2018, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dalla parte contro ricorrente.

1.1. La trascrizione degli atti di causa contenuta nella parte dedicata all’esposizione sommaria dei fatti, è svolta in modo narrativo al fine di dar conto effettivamente delle premesse processuali che giustificano il proposto ricorso. Non si tratta, quindi, di un rinvio acritico agli atti di causa, fattispecie in cui la giurisprudenza di questa corte ritiene giustificata la declaratoria in esame (cfr. Cass. Sez. Un. 19255/2010; id. 18020/2013).

2. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,348 bis e 348 ter c.p.c. oltre che dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost. per essere stata emessa l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. al di fuori dell’ipotesi espressamente previste dalla legge.

2.1. Rilevano che la Corte di Messina ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dei convenuti B. e V. perchè l’asserito difensore degli appellanti era carente di procura e cioè per una questione pregiudiziale di rito, di carattere impediente, attinente alla forma dell’atto introduttivo che avrebbe dovuto condurre a pronunciare una sentenza, posto che l’ordinanza in questione può essere emessa solo “fuori dei casi cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3.Questa Corte ha infatti chiarito con la sentenza delle Sezioni unite n. 1914 del 2016 che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti v.zioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

2.4.Nel caso di specie l’ordinanza risulta emessa non per affermare un giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, ma per ragioni processuali e ha natura di sentenza di carattere processuale con la conseguenza che è ricorribile per cassazione.

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 83,163 e 342 c.p.c. per avere ritenuto mancante la procura rilasciata al difensore degli appellanti, mentre la stessa era apposta in calce alla citazione notificata ed inserita nel fascicolo di primo grado depositato nel giudizio di appello. La presenza della procura è ad avviso di parte ricorrente, attestata dall’istanza congiunta di correzione dell’errore materiale proposta dalle parti appellanti ed appellate e respinta dal collegio.

3.1. Il motivo è fondato e non si tratta (contrariamente a quanto eccepito dai contro ricorrenti) di un errore revocatorio.

3.2.Per orientamento consolidato la valutazione della questione che ha costituito il “thema decidendum” della fase di merito (“il punto controverso”) e che è stata comunque oggetto di indagini ermeneutiche ed accertamenti, non può configurare un errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., – come fatto “incontrastabilmente” escluso o come fatto “positivamente” accertato – configurando piuttosto un “error in iudicando” come tale preclusivo, appunto, del c.d. errore di fatto (cfr. Cass. 8118/1997; Cass. 15522/2002; 23592/2004; 7812/2006).

3.3.Nel caso di specie l’esistenza della procura ha costituito il punto controverso e non un fatto erroneamente percepito nel suo contenuto dalla corte d’appello.

3.4.Quest’ultima ha fondato la conclusione dell’inammissibilità dell’appello sulla ritenuta mancanza di essa, incentrando su tale argomentazione la decisione assunta. Si è, pertanto, al di fuori della fattispecie dell’errore revocatorio.

3.5. Ciò posto e poichè l’esistenza della procura risulta dagli atti della Corte d’appello (cfr. storico del fascicolo d’appello), ed in particolare nell’ultima pagina dell’atto di citazione notificato ed è confermata dall’istanza congiunta di correzione dell’errore materiale, poi respinta, il motivo merita accoglimento.

3.6. L’errore di diritto esiste e pertanto comporta la cassazione dell’ordinanza.

4.Contro la sentenza di primo grado si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 quattro profili di censura.

4.1. Il primo concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il fondo delle appellate fosse intercluso e su tale insussistente presupposto riconosciuto la servitù coattiva di passaggio sul fondo degli odierni ricorrenti.

4.2. Con il secondo profilo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697,2722 e 2723 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il tribunale fondato la sua decisione esclusivamente sulla relazione del ctu.

4.3.Con il terzo profilo si deduce la violazione dell’art. 1053 c.c. per avere il tribunale erroneamente valutato il fondo e quindi l’indennità riconosciuta per la costituzione della servitù coattiva.

4.4.Con il quarto profilo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla decisione assunta dal tribunale in ordine alle spese di lite.

4.5. Tutti i suddetti profili di doglianza sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due, riguardanti l’ordinanza.

5. In conclusione, va quindi cassata l’ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d’appello di Messina, altra sezione, per il nuovo esame dell’appello ed anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il restante cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del collegio nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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