Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20926 del 03/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20926 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 1226 2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2451

TOVALIERI & C.

SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio
dell’avvocato GALLETTI ANTONINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato NEGRONI RENATO giusta delega a

Data pubblicazione: 03/10/2014

margine;

avverso

la

sentenza

controricorrente

n.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA,

529/2008

della

depositata il

21/11/2008;

udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi 7 e 11, assorbiti e/o
rigettati gli altri.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la
CTR, del Lazio accogliendo l’appello della Tovalieri & c. snc, ha annullato l’avviso di
accertamento per maggiori redditi Irpef , Iva ed lrap relativi all’anno 2002 nei confronti della
società medesima.

equiparato il reddito ai ricavi.
Riteneva inoltre l’illegittimità del procedimento adottato per la determinazione del reddito della
società per aver acriticamente recepito il p.v.c., procedendo alla rettifica del reddito ai sensi
dell’art. 39 comma 1 Dpr 600/73, laddove avrebbe invece dovuto procedere ai sensi del comma
2 della medesima disposizione.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente esaminarsi

la questione afferente il difetto di integrità del

contraddittorio, trattandosi di controversia avente ad oggetto l’accertamento relativo a maggior
reddito da partecipazione a società di persone, svoltosi senza la partecipazione della società e
dell’altro socio.
Com’è noto, questa Corte, con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, a partire

dall’arresto delle sezioni unite con la sentenza n.14815/2008 ha ritenuto che l’unità
dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone o delle associazioni di cui all’art. 5 Dpr 917/86 e dei soci delle medesime, e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali — sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso

La CTR ha affermato che l’Ufficio era giunto ad un risultato incongruo, in quanto aveva

procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, non
avendo essa ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensí gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato,
configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario.
Ne consegue che il ricorso proposto , come nella specie, solo da uno o alcuni dei soggetti

d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione) ed il processo celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio.
Nel caso di specie, avuto riguardo all’accertamento del maggior reddito Irpef relativo all’anno
2002, è stata già dichiarata da questa Corte ( con la sentenza 1049712014) la nullità del giudizio
relativo all’altro socio della Tovalieri & c., Tovalieri Onelio, per difetto di integrità del
contraddittorio, con rinvio alla CTP di Latina.
Non è dunque neppure astrattamente possibile verificare la sussistenza dei presupposti per
applicare l’orientamento espresso da Cass n.3830/2010 e seguito da numerose altre pronunce,
secondo cui, in presenza di cause relative alla rettifica del reddito di una società di persone e
conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, seppur decise
separatamente nel merito, occorre verificare la sussistenza dell’unitarietà dell’accertamento, ai
fini dell’eventuale riunione e della conseguente ricomposizione dell’unicità della causa in
cassazione, mancando nella fattispecie in esame il presupposto indefettibile, vale a dire la
contestuale pendenza in cassazione delle cause concernenti tutti i litisconsorti necessari.
Non può quindi che rilevarsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo per
violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., con rinvio al giudice di primo
grado ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ai sensi dell’art. 14

,

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero processo, considerato che
l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamato si è affermato
successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza e dell’intero processo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Latina.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2014
L’Estensore

Il Presidente

.■

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