Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20925 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. II, 21/07/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27826/2016 R.G. proposto da:

L.R.M., E M.T., rappresentati e difesi dagli avv.ti

Salvatore Mangione, e Carlo Lo Monaco, elettivamente domiciliati in

Roma, alla Via Adige n. 43, presso l’avv. Vincenzo Capo;

– ricorrenti-

contro

C.G., E C.M.T., rappresentati e

difesi dall’avv. Giuseppe Mazzarella, elettivamente domiciliati in

Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso l’avv. Andrea Manzi.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 911/2016,

pubblicata il 12.5.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.3.2021 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 911/2016, la Corte d’appello di Palermo – in riforma della decisione di primo grado – ha respinto la domanda proposta da L.R.M. e M.T. diretta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia – per presupposizione – della servitù di passaggio gravante sul loro fondo, costituita con l’atto di divisione stipulato in data 26.7.1977.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la sentenza impugnata ha stabilito che la clausola dell’atto divisionale, ove prevedeva che il tratto di terreno destinato alla realizzanda via nuova di piano regolatore, perpendicolare alla (OMISSIS), nelle more della cessione al Comune di Palermo, fosse gravata da servitù di passaggio a piedi e con automezzi, contemplava una condizione risolutiva, poiché il diritto sarebbe venuto meno solo una volta realizzata la bretella, evenienza divenuta nel frattempo impossibile. Secondo il giudice distrettuale, l’evento dedotto in condizione non poteva considerarsi impossibile già al momento del contratto ma era divenuto tale solo successivamente, essendosi in presenza di una condizione non avverata, sicché la servitù doveva ritenersi definitivamente costituita.

La cassazione della sentenza è chiesta da M.T. e L.R.M. con ricorso in tre motivi.

C.G. e C.M.T. hanno depositato controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1175,1325,1346,1353,1362,1363,1366,1375,1418,1467,2909 c.c., artt. 112,324,329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, addebitando alla Corte di appello di aver completamente travisato il contenuto della domanda, fondata sull’intervenuta inefficacia della servitù in base all’istituto della presupposizione, e di non aver interpretato la clausola costitutiva del diritto di passaggio in base all’intero contenuto del titolo e soprattutto alla luce del richiamo all’atto di obbligo intervenuto con il Comune e al previsto trasferimento a titolo gratuito dei suoli su cui doveva essere realizzata la bretella di collegamento (a deconto delle opere di urbanizzazione), cessione indispensabile per lo sfruttamento edificatorio dei terreni.

La sussistenza dell’impegno verso il Comune rendeva la cessione delle aree al patrimonio comunale evento che le parti avevano tenuto di certa verificazione, dovendo escludersi l’apposizione di una condizione risolutiva. In ogni caso il diritto di transito poteva giustificarsi solo se temporaneo, poiché, con l’attuazione degli impegni assunti verso il Comune, il diritto si sarebbe estinto per confusione.

Secondo i ricorrenti, il Giudice territoriale, nell’individuare la volontà dei contraenti, non poteva trascurare che la servitù, ove effettivamente sottoposta a condizione risolutiva, sarebbe risultata nulla e priva di pratica utilità, ed era tenuto a valutare anche il comportamento successivo delle parti, che dopo pochi giorni dalla sottoscrizione degli atti d’obbligo con l’amministrazione comunale, aveva proceduto alla divisione, palesando l’inscindibile collegamento tra i due atti.

Si espone inoltre che l’apposizione di una condizione risolutiva non era stata neppure prospettata dalle parti e che – anzi – il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che la clausola avesse perduto effetto a causa del mutamento delle condizioni presupposte, con statuizione non impugnata e che ostava ad una diversa qualificazione dell’azione.

Il primo motivo è infondato.

La Corte di merito, esaminando la clausola costitutiva della servitù, inserita nell’atto di divisione del 26.7.1977, ne ha riportato il tenore letterale, asserendo che la pattuizione, nel punto in cui disponeva che il tratto di terreno destinato alla realizzanda via nuova di piano regolatore fosse gravato da servitù di passaggio nelle more della cessione al Comune di Palermo, prevedesse una condizione risolutiva.

Come ha osservato la sentenza, il diritto sarebbe venuto meno quando tale evento si fosse verificato, evenienza nel frattempo di impossibile concretizzazione.

Appare esplicitamente valorizzato, quindi, proprio il dato letterale del contratto di divisione, ritenuto – a fini interpretativi – del tutto esaustivo, non senza considerare il contesto delle circostanze entro cui si inscriveva l’atto di divisione, stante il richiamo alla programmata cessione gratuita delle particelle su cui doveva essere realizzata la bretella, nel quadro di un più ampio progetto edificatorio tenuto presente dai condividenti al momento della stipulazione.

Avendo la Corte ritenuto di poter individuare la volontà dei contraenti in base al tenore letterale del contratto, non era necessario ricorrere ad un’interpretazione conservativa dell’accordo.

L’art. 1362 c.c., allorché prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019).

Solo se il risultato in tal modo ottenuto non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l’utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cass. 7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass. 5595/2014).

L’art. 1367 c.c. prevede espressamente che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso che esse possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, ma la norma va intesa non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile di una specifica clausola per legittimare l’interpretazione contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma solo che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse ed evitare di adottare la soluzione che la renda improduttiva di effetti.

Ove il dato letterale sia considerato inequivoco, il giudice, preso atto del contenuto del contratto, non può operare alcuna interpretazione conservativa e, se sussiste un motivo di nullità o di inefficacia, deve limitarsi a dichiararlo (Cass. 573/1983; Cass. 19994/2004; Cass. 28357/2011; Cass. 19493/2018).

In ogni caso, la lettura del contratto operata dal giudice di merito non deve risultare l’unica possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, anche una clausola contrattuale è suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dal sentenza (Cass. 28319/2017; Cass. 16987/2018).

Quanto al fatto che la cessione fosse stata assunta dalle parti come evento di certa – e non solo eventuale – verificazione, la questione attiene alla ricostruzione in fatto della specifica volontà dei contraenti, incensurabile in cassazione, sicché il convincimento assunto in tal senso dalla Corte distrettuale rendeva legittima, anche sul piano della qualificazione, la riconduzione della clausola nel novero delle condizioni di efficacia.

L’incertezza circa l’avveramento dell’evento condizionante non poteva – peraltro – dipendere solo dal fatto che le parti si erano obbligate a cedere gratuitamente parte dei suoli al Comune, dato che neppure tale evenienza poteva far supporre che il Comune non avesse facoltà di rivedere le proprie determinazioni alla luce dell’interesse pubblico e di annullare ogni impegno assunto verso i privati, come poi è effettivamente avvenuto nel caso in esame.

1.1. Sebbene il tribunale avesse accolto la domanda volta a far dichiarare l’inefficacia della clausola costitutiva del diritto di servitù per l’intervenuto mutamento delle circostanze presupposte, la Corte d’appello poteva – infine – rivalutare il contenuto del contratto e ritenere apposta – ad opera dei condividenti – una condizione risolutiva, facendo propria la prospettazione introdotta già negli atti introduttivi del giudizio (cfr. citazione, pag. 26 e ss.) e successivamente riproposta con l’atto di gravame, avendo i C. contestato proprio la possibilità di ritenere inefficace la clausola per effetto dell’avvenuta realizzazione della condizione risolutiva (cfr. atto di appello, pag. 15 e 16).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112,343 e 346 c.p.c., art. 1055 c.c., art. 1068 c.c., commi 2 e 3, art. 1065 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il Collegio avrebbe omesso di pronunciare sulle domande subordinate, ritenute assorbite in primo grado ma riproposte con l’appello incidentale condizionato, volte ad ottenere: a) la declaratoria di estinzione della servitù per intervenuta cessazione dell’interclusione; b) lo spostamento della servitù ai sensi dell’art. 1068 c.c.; c) la regolazione delle modalità di esercizio con il minor aggravio del fondo servente anche rispetto alle servitù di fognatura e di acquedotto strettamente collegate con il diritto di passaggio. Il motivo è fondato.

La sentenza di appello, dopo aver respinto la domanda principale volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della clausola costitutiva della servitù, era tenuta a definire le domande subordinate, riproposte in appello: l’aver ritenuto che le parti avessero subordinato la costituzione della servitù ad una condizione risolutiva divenuta ex post di impossibile avveramento, non precludeva – sul piano logico-giuridico – la disamina della richiesta di dichiarare l’estinzione del diritto per il venir meno della situazione di interclusione, di disporre lo spostamento del transito in altro punto del fondo servente, contemperando le esigenze dei ricorrenti, o di disciplinarne l’esercizio, dando risposta alle ulteriori richieste formulate con l’impugnazione.

Sul punto non risulta adottata alcuna pronuncia, sicché la violazione denunciata è certamente sussistente.

3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2909 c.c., artt. 324,329 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il tribunale, pur dichiarandola assorbita, si sarebbe pronunciato anche nel merito sulla domanda di spostamento della servitù, con statuizione non censurata in appello, sicché la Corte distrettuale era tenuta a rilevare il giudicato interno, non potendo respingere la domanda.

Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, competendo al giudice del rinvio rilevare l’eventuale sussistenza del giudicato.

In definitiva, è accolto il secondo motivo di ricorso, è respinto il primo ed è assorbito il terzo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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