Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20925 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.07/09/2017),  n. 20925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12336/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUCIO

APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STRILLACCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DINO DI

GIACOMANTONIO;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., già NUOVA TIRRENA S.P.A. (per atto di

fusione per incorporazione con contestuale cambio di denominazione

sociale) in persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE N. 44, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERNESTO GRANDINETTI;

– controricorrente –

e contro

CST – CENTRO SERVIZI TORO SPA;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2225/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dell’8/4/2015 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c., il gravame interposto dal sig. C.G. e ha rigettato quello in via incidentale spiegato dalla società CST – Centro Servizi Toro s.p.a. (quale mandataria e rappresentante della società Nuova Tirrena s.p.a.) in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 18352/2009, di rigetto della domanda dal primo proposta nei confronti della società Nuova Tirrena s.p.a. e del sig. B.R. di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il B. e la società CST Centro Servizi Toro s.p.a., nella qualità.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 115,116,132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 2043,2054,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4^ motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è formulato in violazione anche dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a fondamento della propria censura atti e circostanze del giudizio di merito (in particolare, all’atto di citazione del 21.04.2004″, la precisate “conclusioni” in primo grado, alla sentenza del giudice di prime cure, d’atto di appello, i “motivi ivi indicati… seppur in forma succinta”, la “contestazione della relazione medico legale redatta dal nominato CTU”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso (che vanno indefettibilmente osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), come pure nel caso in cui la S.C. sia anche – “giudice del fatto” (cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. Cfr. altresì Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 17/2/2017, n. 4288)), rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (come invero non si dubita in caso d’inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che -come sopra esposto – il relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 1^ e al 2^ motivo, che giusta principio consolidato in giurisprudenza di legittimità gli artt. 115,116 c.p.c., sono apprezzabili, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come nel caso dall’odierno ricorrente viceversa prospettato.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.200,00, per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente B.; in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.200,00, per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società CST – CENTRO SERVIZI TORO s.p.a., nella qualità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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