Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20924 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. I, 30/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14819/2019 proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Bersani;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in pers. Del Ministro pro tempore rapp.to e

difeso, ex lege, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dom. in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 15 marzo 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da B.F., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che non era necessario procedere a rinnovare il colloquio con il richiedente, dal momento che la difesa, con il ricorso, non aveva allegato l’esistenza di fraintendimenti o di specifici ambiti da approfondire rispetto alle analitiche risultanze della audizione dinanzi alla commissione; b) che il ricorrente aveva subito identificato, quale profilo specifico di persecuzione, la possibilità che, in caso di rientro in (OMISSIS), l’uomo che l’aveva ospitato potesse rivelare alla polizia il contenuto del video, registrato dalla moglie dello stesso che ritraeva il ricorrente durante un rapporto omosessuale; c) che il racconto presentava evidenti incongruenze, giacchè non era dato intendere come il video potesse essere stato realizzato, visto che la scoperta della coppia era stata improvvisa; d) che neppure era chiaro come il ricorrente fosse venuto a conoscenza del video che non appariva neppure essere stato da lui visionato; e) che, quand’anche il video fosse stato esistente, il racconto della sua possibile utilizzazione sarebbe del tutto contraddittorio con l’aiuto incondizionato offerto dal marito della signora al richiedente, anche successivamente, fornendogli i mezzi per espatriare; f) che, in definitiva, era del tutto inconsistente la minaccia di essere individuato dalle autorità del (OMISSIS) come omossessuale, inclinazione che, peraltro, il richiedente non riconosceva come propria, considerando il rapporto con l’amico un errore; g) che, del pari, difettavano i presupposti della invocata protezione sussidiaria, alla luce delle considerazioni sopra riassunte; h) che il richiedente non aveva indicato il profilo legato all’incidente stradale nel quale era stato coinvolto e alla possibile sanzione alla quale era esposto come causa giustificativa della protezione invocata; i) che, quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente, espatriato da minorenne ed effettivamente impegnato in un percorso di inserimento sociale, lavorativo e linguistico, non era privo di punti di riferimento in (OMISSIS), dove aveva conservato la madre, che lo aveva seguito nel suo percorso di progressivo allontanamento, e dove era avviato ad una attività lavorativa come idraulico.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione in vista della partecipazione ad un’eventuale udienza di discussione. E’ stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 artt. 7 e 8, denunciando la assenza di una valutazione completa, obiettiva e imparziale dei fatti di causa.

Si rileva: a) che, contrariamente a quanto ritenuto dal decreto impugnato, il richiedente aveva dedotto di essere stato informato del video che lo ritraeva e di averlo anche visionato; b) che solo una imprecisa e sintetica riproduzione delle dichiarazioni, oltre che il tentativo del ricorrente di minimizzare la verità sul proprio orientamento sessuale, aveva indotto il Tribunale a ritenere inattendibile il racconto del richiedente; c) che, in ogni caso, la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze concernenti aspetti secondari; d) che, in tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’audizione del ricorrente.

2. Con il secondo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14,15 e 19 per non avere il Tribunale approfondito e valutato la situazione di violenza presente nel (OMISSIS) e la mancanza di tutela giuridica.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 ribadendo il percorso di integrazione avviato e sottolineando la grave situazione del (OMISSIS) e l’assenza di legami familiari nel Paese di origine.

4. La Corte ritiene opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente (v., di recente, nello stesso senso, l’ordinanza interlocutoria della I sezione di questa Corte n. 12860, depositata il 26 giugno 2020).

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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