Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20923 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. I, 30/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6807/2019 proposto da:

K.M.F.A., elettivamente domiciliato in Roma Via

Trionfale, 5637, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Ferabecoli,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 16 gennaio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da K.M.F.A. avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che, pur in assenza della videoregistrazione del colloquio svolto dal richiedente dinanzi alla commissione, non era necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione; b) che l’esame degli elementi raccolti consentiva di confermare la valutazione di non credibilità specifica del ricorrente, con riguardo alle aggressioni che avrebbe subito e al conseguente pericolo di morte cui sarebbe esposto per essersi sottratto al progetto di un matrimonio combinato da uno zio paterno; c) che, alla stregua della non credibilità della vicenda narrata e delle informazioni disponibili e ampiamente richiamate nel decreto, quanto alla situazione del (OMISSIS), non erano sussistenti i presupposti della protezione sussidiaria; f) che, infine, il richiedente nulla di specifico aveva allegato nel ricorso quanto al suo inserimento sociale e lavorativo, nè aveva documentato profili di vulnerabilità idonei a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del K. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. E’ stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 14 e 35 bis.

Si osserva che la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, anche ai fini dell’audizione dell’interessato, nonostante la pacifica mancanza della videoregistrazione di cui al cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 avesse vanificato la previsione dell’art. 35 bis sopra ricordato, precludendo una diretta percezione, da parte del giudice, delle dichiarazioni del richiedente, fondamentale per apprezzare la credibilità di quest’ultimo.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis contestando la valutazione di non credibilità del ricorrente.

3. La Corte ritiene opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente (v., di recente, nello stesso senso, l’ordinanza interlocutoria della I sezione di questa Corte n. 12860, depositata il 26 giugno 2020).

PQM

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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