Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20923 del 18/10/2016

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 17/10/2016), n.20923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26444/2013 proposto da:

S.M., (OMISSIS), S.C.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FABRIZIO ZITO, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore Dr. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INGANNO’,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 525/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ZITO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE INGANNO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giovane S.M. riportò gravi lesioni a seguito dello scontro fra il ciclomotore da lui condotto e la vettura guidata da M.M. (di proprietà di M.P. ed assicurata presso la Axa Assicurazioni s.p.a.).

In relazione a tale fatto, lo S. e la madre S.M. convennero in giudizio i predetti M. e l’Axa Assicurazioni assumendo che il sinistro era ascrivibile ad esclusiva responsabilità del conducente della vettura e richiedendo il risarcimento dei danni, quantificati – quanto allo S. – in oltre 1.940.524,00 Euro (per “danni di qualsivoglia natura subiti in conseguenza del sinistro”) e quanto alla madre – in oltre 233.381,00 Euro a titolo di “assistenza aggiuntiva e danno morale”.

L’Axa contestò le pretese avversarie, dando comunque atto di avere già versato allo S. la somma di 394.278,00 Euro e chiedendo che tale somma venisse dichiarata ampiamente satisfattiva.

Il Tribunale di Lucca, Sez. Dist. di Viareggio rigettò le domande proposte dagli attori, accertando un concorso colposo dello S. nella determinazione del sinistro e affermando che l’importo corrisposto dalla compagnia assicuratrice “doveva ritenersi più che satisfattivo”.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze.

Ricorrono per cassazione gli S., affidandosi a sei motivi; resiste la sola Axa Assicurazioni a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (“violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1), i ricorrenti censurano la sentenza per non avere affermato l’esclusiva responsabilità del M.: assumono che, mentre risultava pacifica la responsabilità del conducente della vettura, che aveva omesso di concedere la precedenza al ciclomotore, era “scevra da qualsiasi ragione oggettiva la attribuzione di una concorsualità residua in capo allo S.” e che, inoltre, mancava “in toto la prova ex art. 2054 c.c., comma 1, che il conducente del veicolo” avesse “fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

1.1. Il motivo va disatteso, in quanto la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, non risulta neppure astrattamente ipotizzabile in relazione ad uno scontro fra due veicoli e, inoltre, in quanto la censura è volta a veicolare sotto la specie dell’error in iure un diverso – non consentito – apprezzamento della dinamica del sinistro e del concorso colposo.

2. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro e “alla richiesta di liquidazione di spese future di assistenza di natura parainfermieristica e di fisioterapia per S.M.”.

Quanto al primo profilo, i ricorrenti censurano l’omessa valutazione dei calcoli eseguiti dal consulente di parte attrice ai fini della determinazione della velocità tenuta dal ciclomotore (che consentivano di pervenire a conclusioni del tutto diverse da quelle del c.t.u.) e le ulteriori considerazioni svolte dal giudice di appello a fondamento della concorsuale responsabilità dello S., rilevando altresì che “il rinnovo integrale della CTU come richiesto avrebbe sicuramente portato ad una differente valutazione della dinamica del sinistro”.

Sotto il secondo profilo, ci si duole che ripetendo l’errore compiuto dal primo giudice – la Corte abbia omesso di valutare e riconoscere alcunchè a titolo di attività di assistenza e riabilitazione.

2.1. Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambe le censure.

Non può – infatti – dedursi come vizio di motivazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile nel caso) la circostanza che la Corte abbia aderito alle conclusioni del c.t.u. e abbia ritenuto di non rinnovare la consulenza; quanto – poi – al secondo profilo, la censura è assolutamente generica e non risponde al requisito della specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

3. Il terzo motivo (violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., nonchè art. 1224 c.c. e art. 138, comma 2, lett. e) Codice delle Assicurazioni) concerne la quantificazione dei danni subiti dallo S. e censura la sentenza per avere “violato le norme che disciplinano i criteri di quantificazione degli stessi, non fornendo alcuna quantificazione specifica in applicazione della tabella da applicarsi al caso de quo, sia in riferimento al momento temporale in cui si produsse il fatto illecito, sia in ordine alla identificazione della effettiva tabella seguita nulla statuendo circa il calcolo seguito per la determinazione del danno biologico permanente, così come quello inerente la inabilità temporanea e quello infine relativo alla precisa quantificazione del danno morale”; si sostiene che “una corretta applicazione delle norme sopra richiamate avrebbe consentito una diversa, precisa e puntuale nonchè dettagliata quantificazione del danno in tutte le sue componenti” e si lamenta che la Corte “non abbia tenuto in considerazione la maggiorazione richiesta e/o la c.d. personalizzazione del danno”.

Il quarto motivo (violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.) censura la sentenza laddove “non riconosce fra i danni non patrimoniali risarcibili anche quelli rientranti nel c.d. danno esistenziale, negando così a tale voce di danno identità autonoma e distinta dalle altre voci di danno non patrimoniale”.

3.1. Al riguardo, la Corte ha affermato che “il risarcimento rimane assorbito nella liquidazione a suo tempo operata dalla Compagnia assicuratrice per un totale di Euro 394.278,80,… liquidazione che è in ogni caso ampiamente maggiore di quella risultante dall’applicazione delle tabelle giurisprudenziali (di qualunque tribunale) del danno biologico e del correlato danno morale”; a titolo esemplificativo, la Corte ha osservato che l’applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l’anno (OMISSIS) comportava, per un’invalidità permanente del 55% (quale quella accertata allo S.) e a fronte di un concorso colposo del 30% della vittima, un risarcimento di quasi 200.000,00 Euro e che, liquidato anche il danno tabellare per l’invalidità temporanea e quello patrimoniale nella misura pretesa dallo S., “la somma complessiva già liquidata dalla Axa risulterebbe pur sempre superiore, con uno scarto tale da assorbire ogni incidenza dipendente da rivalutazione ed interessi”; ha escluso, poi, in quanto “scorretta” la quantificazione del danno biologico e morale compiuta dallo S. in comparsa conclusionale con riferimento ai valori tabellari milanesi dell’anno (OMISSIS), cioè successivi di ben nove anni alla liquidazione del sinistro da pare della Axa.

Circa il danno esistenziale, la Corte ha rilevato come lo S. insistesse per la sua liquidazione “malgrado i diversi pronunciamenti giurisprudenziali che negano a questo danno… un’identità autonoma e distinta dal danno non patrimoniale.

3.2. Il motivo è – nel complesso – da disattendere, in quanto:

– articola critiche generiche senza individuare i criteri normativi o giurisprudenziali che avrebbero condotto ad una quantificazione maggiore rispetto a quella ritenuta più che congrua dalla Corte di Appello, in tal modo venendo anche meno all’onere di prospettare il concreto interesse alla censura (in funzione della effettiva possibilità di pervenire alla liquidazione di una somma superiore a quella riscossa);

– non tiene conto che la Corte ha esemplificato con riferimento alle tabelle milanesi del (OMISSIS) e non censura specificamente la conclusione che l’importo liquidato dall’Axa era superiore a quanto sarebbe stato riconosciuto sulla base di tali tabelle;

– pretende l’affermazione della “identità autonoma e distinta del danno esistenziale” in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che lo considera come profilo dell’unitaria voce del danno non patrimoniale;

– a fronte della posizione assunta dalla Corte fiorentina sul danno esistenziale, non spiega se ed in quale misura la considerazione dei riflessi “esistenziali” delle lesioni avrebbe comportato la quantificazione di un danno superiore a quello liquidato dalla Axa.

– più a monte, non allega (nè dimostra di averlo fatto nei gradi di merito) in cosa consistano i danni esistenziali che non sarebbero stati considerati, con la conseguenza che viene meno lo stesso presupposto per la loro valutazione (nell’ambito dell’unitario danno non patrimoniale), tanto più che mai – nel ricorso – si dice quali siano state le lesioni riportate dal giovane e in cosa consistano i postumi permanenti.

4. Il quinto e il sesto motivo attengono alla posizione di S.M..

Il primo deduce la violazione degli artt. 147, 2043 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2, 29, 30, 32 Cost. e censura la sentenza per avere escluso che possa riconoscersi “la valenza economica delle prestazioni di assistenza prestate dalla… S. al figlio”: si assume che – al contrario – “non si può negare che la S. abbia diritto ad una autonoma voce di ristoro per tutti i sacrifici, le cure e le prestazioni di assistenza di natura straordinaria che la medesima ha svolto e svolge tuttora in favore del figlio, eccezionali ed evitabili ove il sinistro non avesse avuto luogo” e si evidenzia che “la circostanza che la S. non si sia avvalsa di personale specializzato a pagamento per provvedere a tale assistenza non può e non deve giustificare la conclusione della non risarcibilità dell’impegno profuso”.

L’ulteriore motivo (sesto) prospetta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio… in relazione agli artt. 29 e 32 Cost., laddove la Corte non esamina nè riconosce l’esistenza di un danno morale ed esistenziale” in capo alla S.; evidenzia che “a nulla vale che non sia stato riscontrato un danno biologico per negare risarcibilità del danno morale ed esistenziale” (rilevando peraltro – a proposito del biologico – che la c.t.u. di primo grado aveva accertato “a carico della S. un disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso”) ed assume che, anche ammettendo la mancanza di un danno biologico, la Corte territoriale aveva “omesso di esaminare la questione relativa al c.d. “danno parentale” negli aspetti relazionali propri di tale tipo di danno, inteso come danno esistenziale”.

4.1. In relazione alla S., la Corte fiorentina ha “escluso l’esistenza di una sua condizione patologica direttamente correlata alla sfortunata vicenda del figlio” (mancanza attestata dalla circostanza che la donna “non abbia dovuto ricorrere ad alcuna cura, almeno di tipo antidepressivo o ansiolitico”); tanto premesso, ha affermato che “ugualmente non può essere accolta la pretesa della S. di una paga oraria “non inferiore a quella di una collaboratrice familiare” per l’assistenza prestata e da prestare al figlio menomato” in quanto “l’obbligazione morale ed affettiva nascente dal vincolo parentale è una cosa, l’obbligazione economica derivante da un rapporto contrattuale è un’altra cosa” e, mentre “la prima è gratuita, perchè l’affetto non si paga”, “la seconda, quando c’è, va dimostrata”, mentre nel caso “di un contratto di assistenza o di collaborazione domestica fra madre e figlio non v’è traccia”.

4.2. Le censure vanno disattese in relazione alle pretese di natura patrimoniale che troverebbero causa nel rapporto di collaborazione domestica e assistenza, che risulta di dubbia ipotizzabilità nell’ambito di un rapporto madre-figlio e che, comunque, non è stato provato.

A diversa conclusione deve pervenirsi in relazione al danno morale/esistenziale subito dalla donna per la sofferenza e lo sconvolgimento delle abitudini di vita determinati dalle menomazioni del figlio, che sono stati ampiamente allegati e che risultano sicuramente presumibili alla luce della indubbia gravità dell’invalidità permanente riportata dal giovane (che la sentenza attesta nella misura del 55%).

Per quanto la Axa sostenga, nel controricorso, che il primo giudice aveva liquidato alla S. il danno morale “riflesso” e che tale voce di danno non era stata eliminata dal giudice di appello, nella sentenza non v’è alcun cenno al danno morale/esistenziale della madre benchè l’atto di appello contenesse (per quanto emerge dal ricorso) una specifica censura sul mancato riconoscimento del danno morale e del danno esistenziale patiti dalla S..

Tanto premesso e ritenuto che (nonostante l’utilizzo dell’espressione “omesso esame”) il sesto motivo deduca sostanzialmente l’omessa pronuncia su tale motivo di appello (come è reso palese anche dalla precisazione “non esamina e conseguentemente nulla statuisce circa il riconoscimento del danno morale ed esistenziale in capo alla S.M., pur avendo quest’ultima proposto tali voci come motivo di gravame”), il ricorso va accolto sul punto, con rinvio alla Corte territoriale perchè – in diversa composizione – si pronunci sul gravame attinente al danno morale ed esistenziale lamentato dalla S..

5. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

PQM

la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il sesto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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