Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20923 del 12/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20923 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 24791-2011 proposto da:
NOVELLI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,
presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SHELEKHOVA HANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA
COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO MONTEMARANO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avv. MENETTI FERDINANDO, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrente 1

Data pubblicazione: 12/09/2013

R.G. n. 24791/11
Ud. 5.7.13
Novelli c. Shelekhova

avverso la sentenza n. 8955/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 9.11.2010,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2013 dal
Consigliere Relatore Doti ANTONIO MANNA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Ferdinando Menetti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

1.

– Con sentenza depositata il 1 0.12.10 la Corte d’appello di Roma, in riforma della

pronuncia emessa il 19.9.06 dal Tribunale della stessa sede, in parziale accoglimento della
domanda avanzata da Hanna Shelekhova condannava Silvia Novelli a pagare all’attrice la somma
di e 3.768,56— oltre accessori e spese – per diffèrenze retributive varie.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Novelli affidandosi ad un solo motivo con cui
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 170, 330, 324 e 325 c.p.c. per non aver
ricevuto notifica dell’atto d’appello proposto dalla Shelekhova, notifica che — ove mai fosse stata
eseguita ex art. 170 c.p.c. presso il procuratore costituito — comunque sarebbe stata nulla perché
avvenuta oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. – Resiste con controricorso la Shelekhova.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato.
Premessa la tempestività del deposito dell’appello, del che dà atto anche l’impugnata sentenza,
si noti che, essendosi la Novelli costituita in primo grado, la notifica dell’atto d’appello nei suoi
confronti da parte della Shelekhova non si sarebbe mai potuta eseguire presso il domicilio della
Novelli medesima, dovendosi necessariamente effettuare ex art. 170 c.p.c. al procuratore costituito.
È, infatti, privo di pregio l’assunto secondo cui la notifica dell’atto d’appello nel rito del lavoro
debba avvenire presso il domicilio eletto a pena di nullità ex art. 330 co. 3 0 c.p.c. entro l’anno dal
2

depositata li /12/2010;

R.G. n. 24791/11
Ud. 5.7.13
Novelli c. Shelekhova

deposito della sentenza impugnata: in contrario basti rammentare che nel rito del lavoro la
tempestività dell’appello va riscontrata avuto riguardo alla data di deposito del ricorso

avvenuto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione,
benché eseguita oltre l’anno dal deposito della sentenza, va fatta al procuratore costituito e non
alla parte personalmente (cfr. Cass. 26.4.11 n. 9344; Cass. 29.9.04 n. 19576).
Dunque, non ha senso che l’odierna ricorrente (giova ribadire, costituitasi in prime cure)
lamenti di non aver ricevuto la notifica d’un atto d’appello ritualmente depositato ex art. 327 c.p.c.
entro l’anno dal deposito della sentenza impugnata, atteso che in ogni caso tale notifica doveva, ex
art. 170 c.p.c., farsi al procuratore costituito.
4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro
50,00 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi professionali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.7.13.

introduttivo presso la cancelleria del giudice, di guisa che, quando il suddetto deposito sia

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