Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20923 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21119/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO

CRAVERO 20 SC T, presso lo studio dell’avvocato SARA TESTA MARCELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO VENTIMIGLIA, KATIA

GIARDINI;

– ricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIROLI 8, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE GITTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO BUSCAGLIA;

– controricorrente –

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 362/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.M., con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, in data 31 marzo 2016, che, in parziale riforma della decisione di primo grado e in limitato accoglimento del gravame da lui stesso interposto, aumentava (da Euro 477.398,52) ad Euro 538.832,00, oltre accessori, il risarcimento del danno patito dall’appellante/attore a seguito di sinistro stradale, del quale erano stati dichiarati responsabili (per l’80%0) G.R. in solido con l’U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano;

che resiste con controricorso l’U.C.I., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato G.R.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., per aver la Corte territoriale/mancato di quantificare il danno biologico in base “all’equo apprezzamento delle circostanze del caso”; recepito in punto di danno patrimoniale per incapacità lavorativa specifica le risultanze della c.t.u., là dove esso danneggiato non poteva neppure espletare mansioni manuali nell’ambito della propria azienda agricola; mancato di personalizzare il danno psichico (ad es. non considerando l’età di 19 anni all’epoca del sinistro);

a.1) il motivo è in parte manifestamente infondato, là dove assume la mancata liquidazione secondo equità, cui invece ha fatto riferimento il giudice di appello; e in parte manifestamente inammissibile, là dove intende meramente contrapporre il proprio apprezzamento di fatto a quello del giudice di secondo grado e là dove – quanto al profilo della personalizzazione del danno – non coglie, per un verso, la ratio decidendi della sentenza impugnata (che dà atto di aver considerato l’età del danneggiato e le altre peculiari circostanze del sinistro e dei relativi postumi: cfr. p.p. 6/8 della sentenza di appello), mentre, per altro verso, non evidenzia quali siano state (e se vi fossero effettivamente) le specifiche allegazioni in primo grado su circostanze significative per una personalizzazione del preteso risarcimento del danno non patrimoniale;

b) con il secondo mezzo è dedotto omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale esaminato la Sindrome Organica di Personalità della quale era rimasto affetto esso M. a causa del sinistro, così da liquidare i postumi per danno biologico nel solo 40% di invalidità permanente;

b.1) il motivo è in parte manifestamente infondato, giacchè il fatto storico il cui esame si assume omesso è stato apprezzato (e in modo approfondito) dalla Corte di appello (p.p. 7/7.4 della sentenza impugnata) e in parte inammissibile, quanto alle doglianze che insistono su aspetti relativi alla valutazione medico-legale, che (oltre ad essere stati oggetto di adeguata motivazione da parte del giudice del merito) non attengono al vizio attualmente veicolabile in base dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che il ricorso (le cui ragioni sono sostanzialmente ribadite con la successiva memoria, che, del resto, come tale, non potrebbe comunque integrarne e/o emendarne le carenze e/o i vizi) va, dunque, rigettato e tale costituisce (alla luce di consolidata giurisprudenza: tra le tante Cass. n. 15106/2013) ragione assorbente per evitare un inutile aggravio dei tempi processuali al fine di provvedere nel senso dell’integrazione del contraddittorio con gli eredi dell’intimato Gallo, che non trarrebbero alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali;

che il ricorrente va condannato al pagamento, in favore dell’U.C.I., delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 7.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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