Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20923 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20929-2018 proposto da:

L.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

83/A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE REGINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

VANIA ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO

DRAGONETTI, ANTONIO PUZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/05/2018 R.G.N. 2655/17;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TR1A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PASQUALE REGINA;

udito l’Avvocato DOMENICO DRAGONETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 28 maggio 2018) accoglie il reclamo del Comune di Foggia avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 8128/2017 di rigetto dell’opposizione del Comune medesimo avverso l’ordinanza con la quale era stato accolto il ricorso con il quale L.M.L. – già dipendente comunale in qualità di collaboratore professionale – ha impugnato il licenziamento intimatogli dal Comune il 30 agosto 2016.

La Corte d’appello di Bari, per quel che qui interessa, precisa che:

a) va preliminarmente respinta l’eccezione del lavoratore appellato sulla prospettata insufficiente specificità del reclamo del Comune, visto che in esso si esprimono in modo idoneo sia il contenuto sia le ragioni dei motivi di impugnazione, tanto che controparte ha avuto modo di prendere posizione sulle varie censure diffusamente. Del resto il reclamo nella sostanza è un appello e quindi ad esso si applica la relativa disciplina;

b) in sede disciplinare il L.M. è stata licenziato per aver posto in essere una condotta fraudolenta consistita, in particolare, nella falsa attestazione della propria presenza in ufficio, allontanandosi indebitamente dal posto di lavoro senza rilevare mediante timbratura della scheda magnetica il periodo di assenza, inducendo, in tal modo, in errore l’Amministrazione comunale circa la sua reale presenza in ufficio riportata nel cartellino marcatempo, procurandosi un ingiusto profitto con altrettanto danno per l’ente di appartenenza nonchè per aver proceduto alla timbratura del cartellino delle presenze di alcuni colleghi;

c) l’odierno reclamo evidenzia fondatamente l’erroneità del ragionamento seguito dal Tribunale di Foggia, che non ha adeguatamente valorizzato l’uso oltremodo disinvolto e arbitrario del badge da parte del dipendente, come inequivocabilmente emerso dalle risultanze processuali, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti;

d) in ordine alle preliminari eccezioni del lavoratore, motivatamente disattese dal primo giudice e qui reiterate, va ricordato il principio affermato da Cass. SU n. 11799 del 2017, secondo cui “in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece – e da effettuare in modo espresso – ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2”.

2. Il ricorso di L.M.L. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Foggia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal Comune controricorrente per:

a) inadeguata formulazione delle censure di violazione di legge, per mancanza di argomentazioni intellegibili ed esaurienti al riguardo;

b) inadeguata formulazione delle censure per vizi di motivazione, per mancato rispetto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.

1.1. La prima delle suddette eccezioni è da respingere, in quanto le denunce di violazione di norme di diritto contenute nel ricorso sono argomentate in modo tale da consentire di apprezzare la decisività delle censure e, dunque, l’interesse a proporle da parte del ricorrente, il che si traduce nell’adeguatezza delle relative argomentazioni ed esclude che tali censure possano essere considerate inammissibili per la indicata ragione (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 15 dicembre 2015, n. 25232).

1.2. La seconda eccezione è, invece, fondata e questo comporta l’inammissibilità dei profili di censura di vizio di motivazione presenti nei motivi di ricorso, come si dirà più avanti, nella parte riguardante l’esame dei motivi (vedi punto 3).

II – Sintesi dei motivi di ricorso.

2. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del procedimento anche per scorretta applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ribadendosi il rilievo respinto dalla Corte d’appello, asseritamente in modo apodittico – di genericità dell’atto di reclamo del Comune.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione e/o sua manifesta e irriducibile contraddittorietà per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la sentenza impugnata motivata esclusivamente per relationem ad altri atti del processo.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. nonchè dell’art. 7 St. lav. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., sostenendosi che nella sentenza impugnata si pone a base del recesso la confusione delle ripetute, timbrature emersa dai tabulati riepilogativi che però non coinciderebbe con la t’ falsa attestazione della propria presenza in ufficio contestata in sede disciplinare, così introducendosi nel giudizio un elemento nuovo.

2.4. Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con la L. n. 604 del 1966, art. 5; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, omesso esame circa fatti decisivi della controversia e difetto di pronuncia su specifiche eccezioni del lavoratore.

Si sostiene che la decisione non sarebbe basata sull’esame di tutti gli atti tanto giudiziali quanto stragiudiziali, diversamente dalla sentenza di primo grado.

2.5. Con il quinto motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per difetto di pronuncia; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e processuali, contestandosi la statuizione finale della sentenza con la quale la Corte d’appello ha omesso di esaminare le specifiche eccezioni preliminari reiterate dal lavoratore – riguardanti la procedura e il contenuto della contestazione – perchè non proposte con appello incidentale, mentre, da un lato, sul punto il lavoratore era rimasto soccombente e, d’altra parte, nel rito Fornero non è previsto il reclamo incidentale.

III – Esame delle censure.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Quanto al primo motivo, deve essere preliminarmente precisato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il reclamo previsto nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012 è, nella sostanza, un appello e quindi ad esso si applica la relativa disciplina, anche con riguardo all’atto introduttivo del reclamo stesso (vedi, per tutte: Cass. 9 settembre 2016, n. 17863).

D’altra parte, come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27199).

La Corte d’appello ha respinto la censura di insufficiente specificità del reclamo con una motivazione che appare conforme alla decisione delle Sezioni Unite suindicata, finalizzata ad evitare inutili formalismi processuali che si pongono in contrasto con i principi del giusto processo.

Le censure del ricorrente sul punto sono inammissibili perchè formulate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, che si applica anche alle censure con le quali sui denunciano ipotizzati errores in procedendo, come accade nella specie.

Infatti, il fatto che, in tale ultima ipotesi, la Corte di cassazione sia giudice anche del “fatto processuale” ed abbia il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la Corte stessa debba ricercare gli atti autonomamente, essendo, invece, la parte interessata tenuta ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (a pena di inammissibilità) e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (a pena di improcedibilità del ricorso), indicando nel ricorso specificamente il contenuto essenziale del documento di cui si assume l’erronea interpretazione da parte del giudice del merito (trascrivendolo) e fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730).

Nella specie il ricorrente ribadisce la denuncia di genericità dell’atto di reclamo del Comune senza tuttavia assolvere i suddetti oneri.

3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile per analoghe ragioni.

Pure in questo caso è bene premettere, in diritto, che, per consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendì”, cioè, in particolare, ove non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento ovvero tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logica-giuridica, mentre tale evenienza resta esclusa con riguardo alla valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26825);

b) la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SU 3 novembre 2016; n. 22232);

c) sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. SU 3 novembre 2016; n. 22232; Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

E’ stato, inoltre, affermato che:

a) la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, ben potendo il giudice far riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti, purchè dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest’ultimo fa rinvio risulti con sufficiente chiarezza e precisione il suo ragionamento (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3920).

b) il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664);

c) per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, una motivazione effettuata per relationem agli atti processuali è necessario che la parte alleghi le critiche mosse agli atti richiamati già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame di tali contestazioni in sede di decisione; al contrario, una semplice contestazione del rinvio effettuato nella sentenza ai suddetti atti, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23530).

3.2.1. Nella specie non solo è del tutto evidente l’insussistenza del vizio di motivazione apparente, perchè la sentenza contiene, anche attraverso il richiamo degli atti indicati dal ricorrente, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, in modo da rendere chiara la ratio decidendi e possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento effettuato per giungere alla decisione adottata (vedi, per tutte: Cass. 7 aprile 2017, n. 9105).

Sicchè, non essendo ictu oculi applicabile la normativa riguardante la motivazione apparente non è ammissibile denunciarne la violazione, visto che la deduzione del vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione), secondo costante indirizzo di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035).

Anche il profilo di censura relativo all’ipotizzata nullità del richiamo agli atti indicati dal ricorrente è inammissibile perchè, per come è formulato, si risolve – oltretutto in assenza delle anzidette allegazioni – nella mera richiesta di una rivisitazione della valutazione dei fatti, quale effettuata dal Giudice del merito.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile perchè con esso si chiede a questa Corte di effettuare una “rivisitazione” del giudizio sulla proporzionalità della sanzione espulsiva agli addebiti contestati, che è devoluto al giudice del merito, rientrando nella ricostruzione del fatto da questi operata.

3.4. Anche con il quarto motivo si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse, oltretutto muovendosi dall’erroneo presupposto secondo cui la decisione impugnata non sarebbe corretta perchè non sarebbe basata sull’esame di tutti gli atti tanto giudiziali quanto stragiudiziali, diversamente dalla sentenza di primo grado, mentre è jus recptum che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, sicchè risponde al modello legale la motivazione “per relationem”, purchè consenta il controllo sul riesame da parte del giudice di appello della questione oggetto della domanda (Cass. 28 ottobre 2009, n. 22801). Come accade nella specie.

A ciò va aggiunto che, pur invocandosi l’art. 360 c.p.c., n. 5, “per omesso esame circa fatti decisivi della controversia”, le censure proposte risultano prospettate in modo non conforme all’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo risultante dalla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928). Evenienze che qui non si verificano.

Anche la prospettata omessa pronuncia su “specifiche eccezioni del lavoratore” è inammissibile per l’assorbente ragione della mancata distrazione della decisività di tali eccezioni asseritamente trascurate dalla Corte d’appello, come si dirà anche a proposito del quinto motivo.

3.5. Il quinto motivo è inammissibile per molteplici, concorrenti ragioni.

Con tale motivo si contesta la statuizione finale della sentenza con la quale la Corte d’appello secondo il ricorrente avrebbe omesso di esaminare le specifiche eccezioni preliminari reiterate dal lavoratore – riguardanti la procedura e il contenuto della contestazione – perchè non proposte con appello incidentale, mentre, da un lato, sul punto il lavoratore era rimasto soccombente e, d’altra parte, nel rito Fornero non è previsto il reclamo incidentale.

Peraltro, il ricorrente non dimostra in modo specifico la decisività delle anzidette eccezioni preliminari.

In ogni caso, non si configura alcuna omessa pronuncia al riguardo in quanto la Corte d’appello si è pronunciata sul punto.

Infatti, la Corte territoriale ha in primo luogo rilevato che le suddette eccezioni, reiterate in appello, erano state “motivatamente disattese dal primo giudice”.

Quindi, il Giudice d’appello ha ricordato il principio affermato da Cass. SU n. 11799 del 2017, secondo cui “in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece – e da effettuare in modo espresso – ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2”.

Ne deriva che, per contestare tale statuizione, il ricorrente avrebbe dovuto, caso mai, denunciare il vizio di motivazione, ma in applicazione del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 (cosa che non è stata fatta).

Peraltro, va considerato che in base alla giurisprudenza di questa Corte, le esigenze acceleratorie che giustificano la speciale disciplina sull’introduzione e sullo svolgimento del procedimento di primo grado secondo il cd. rito Fornero non riguardano il reclamo ed il ricorso per cassazione, il cui regime processuale deve, quindi, integrarsi con la disciplina generale in materia di impugnazioni (vedi, per tutte: Cass. n. 19089 del 2018 e Cass. n. 28425 del 2016., a proposito dell’impugnazione incidentale).

IV – Conclusioni.

4. In sintesi il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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