Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20922 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. I, 30/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5828/2019 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato Gabriele Ferabecoli, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 2 gennaio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da D.C., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che, pur in assenza della videoregistrazione del colloquio svolto dal richiedente dinanzi alla commissione, non era necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione; b) che l’esame degli elementi raccolti consentiva di confermare la valutazione di non credibilità specifica del ricorrente, con riguardo al suo asserito ruolo di politico militante in un partito di opposizione nel (OMISSIS), e generale, quanto alla famiglia di origine e alla perdita di contatti con la sorella; c) che, infatti, a parte le imprecisioni nell’indicazione della stessa denominazione del partito di governo, era singolare il fatto, dedotto dal D., di non avere acquisito informazione alcuna sul suo Paese a partire dal 2010, quando lo aveva lasciato, come pure di non sapere fornire indicazioni sulla linea politica del partito di appartenenza; d) che, peraltro, nel momento in cui il D. aveva affermato di temere il rimpatrio perchè il sindaco e il Ministro dell’Interno erano del suo quartiere, si era contraddetto, ammettendo di avere informazioni aggiornate sulla situazione in (OMISSIS); e) che, alla stregua delle informazioni disponibili e ampiamente richiamate nel decreto, non erano sussistenti i presupposti della protezione sussidiaria; f) che, infine, per un verso, lo svolgimento delle attività organizzate dai centri di accoglienza non era indicativo di un effettivo radicamento in Italia e, per altro verso, non era possibile affermare che la decisione di lasciare il (OMISSIS) fosse stata determinata dalla necessità di sottrarsi ad una situazione di grave violazione individuale dei diritti umani o ad una situazione politico – economica molto grave, con effetti di impoverimento radicale, riguardante la carenza di beni di prima necessità.

3. Avverso tale decreto nell’interesse di D.C. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. E’ stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 14 e 35 bis.

Si osserva che la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, anche ai fini dell’audizione dell’interessato, nonostante la pacifica mancanza della videoregistrazione di cui all’art. 14 del cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, avesse vanificato la previsione dell’art. 35 bis sopra ricordato, precludendo una diretta percezione, da parte del giudice, delle dichiarazioni del richiedente, fondamentale per apprezzare la credibilità di quest’ultimo.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si rileva che nel decreto impugnato non v’è traccia alcuna dell’avvenuto deposito, da parte del difensore in primo grado, di una serie di buste paga, prodotte proprio al fine di documentare il livello di integrazione raggiunto in Italia, come pure, in generale, del fatto che il D. era stato assunto a tempo pieno dalla Samac s.r.l. di (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

4. La Corte ritiene opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente (v., di recente, nello stesso senso, l’ordinanza interlocutoria della I sezione di questa Corte n. 12860, depositata il 26 giugno 2020).

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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