Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20922 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 17/10/2016), n.20922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22951/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS) e C.V. (OMISSIS), coniugi,

in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla

loro figlia minore M.A. e M.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentati e difesi dall’avvocato

GERLANDO ALDO VIRONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, MA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 222/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato NICOLA DI PIERRO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. e C.V., agendo in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori A. e D., convennero in giudizio Ma.Gi. e la sua assicuratrice r.c.a. Italiana Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni loro spettanti iure hereditario, in qualità di eredi testamentari di B.R.A., deceduta a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale che ascrivevano ad esclusiva responsabilità del Ma..

Precisarono che la B., rimasta vigile dopo il sinistro, era deceduta a quattro giorni di distanza dal fatto e dopo aver sofferto intensamente, così maturando il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale, che era entrato nel suo patrimonio e si era trasmesso agli eredi.

Il Tribunale di Sciacca affermò l’esclusiva responsabilità del Ma. nella determinazione del sinistro e condannò i convenuti al risarcimento dei danni iure hereditatis, quantificandoli nell’importo complessivo di 835.508,00 Euro, da ripartire fra gli attori in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

In parziale riforma della sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha ridotto la somma ad Euro 100.000,00, determinata “alla attualità della sentenza di primo grado”, “oltre gli interessi legali sulla suddetta somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente fino alla data della sentenza impugnata”.

Ricorrono per cassazione M.G. e C.V., anche in nome e per conto della figlia minore A., nonchè M.D. (divenuto maggiorenne già prima dell’inizio del giudizio di appello); gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello, disattesa ogni altra censura, ha accolto il motivo di gravame concernente la quantificazione del danno da liquidare agli eredi della B..

Ha ritenuto “non condivisibile il metodo adottato per tale quantificazione dal primo giudice, il quale ha fatto riferimento al danno biologico permanente nella misura del 100%, spettante in vita alla B. e determinato in Euro 556.588,91 …, somma ulteriormente aumentata per l’inabilità temporanea totale, per il danno morale e per gli interessi compensativi” ed ha affermato che “il danno cosiddetto tanatologico o da morte avvenuta a breve distanza di tempo dalle lesioni personali non può essere risarcito come danno biologico terminale connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente come danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sulla sofferenza della vittima durante l’agonia e sempre che la stessa sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso e il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi”.

Tanto premesso, ha concluso che “non v’è dubbio alcuno circa la configurabilità del danno morale in capo alla B., la quale è rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della morte”; circa la “concreta quantificazione del suddetto danno morale, avuto riguardo alla rilevante entità delle lesioni riportate dalla B. ed alle conseguenti sofferenze fisiche e psichiche, nonchè al lasso temporale per il quale si è protratta l’agonia”, ha stimato “equo” liquidare il danno nella complessiva somma di “Euro 100.000,00 all’attualità della sentenza di primo grado”, oltre interessi compensativi al tasso legale.

2. I ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2059, 2697, 1226 e 2056 c.c., art. 185 c.p. e art. 116 c.p.c., “in relazione… all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello di Palermo svilito il contenuto del danno non patrimoniale riconducendolo al solo danno morale”, nonchè “in relazione… dell’art. 360 c.p.c., al n. 5, per avere dunque omesso… l’esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in tema di successione riconoscimento e quantificazione del danno biologico terminale iure hereditatis con evento letale susseguito a breve distanza dal sinistro (giorni quattro) c.d. apprezzabile lasso di tempo”.

Per quanto emerge dalle deduzioni svolte alle lettere A) e B) – che seguono immediatamente l’esposizione della complessiva censura – e dalla successiva illustrazione delle doglianze, ricorrenti censurano la Corte per aver escluso il risarcimento del danno biologico terminale ed aver riconosciuto il solo danno morale, “senza tenere conto dei fattori di personalizzazione” e del fatto che l’evento letale era susseguito alle lesioni dopo un apprezzabile lasso temporale.

Aggiungono che la vittima aveva subito un danno biologico di natura psichica per avere percepito lucidamente l’approssimarsi della morte e che tale sofferenza era stata “a tal punto grave” da andare “oltre i confini del danno morale per tramutarsi in vera e propria patologia psichica”, da liquidare sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano in riferimento ad una invalidità del 100%.

Assumono, inoltre, che la liquidazione del danno, ancorchè effettuata con criterio equitativo puro, non poteva pervenire a “quantificazioni simboliche” come quella effettuata dalla Corte palermitana.

Concludono svolgendo considerazioni sul danno da perdita del rapporto parentale e si dolgono che la Corte non abbia esplicitato le regole di equità applicate, che avrebbero dovuto tenere conto della “intensità del vincolo di convivenza” e della “irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della convivenza subita dai ricorrenti”.

3. Il ricorso è infondato atteso che la Corte ha correttamente riconosciuto – pur incorrendo in imprecisioni classificatorie e qualificandolo come mero danno morale – un danno terminale catastrofale, l’unico che poteva essere riconosciuto iure hereditario, in conformità ai consolidati orientamenti di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 15491/2014 e Cass. n. 23183/2014) secondo cui, nel caso in cui fra le lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, la vittima matura (e trasmette agli eredi) un danno biologico terminale costituito sia dalla inabilità temporanea sia – in caso di consapevole attesa della morte – dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della sua speciale intensità.

Viceversa, la prima sentenza aveva riconosciuto un vero e proprio danno tanatologico o, comunque, un danno parametrato al 100% dell’invalidità permanente e, quindi, alla totale abolizione della integrità della B., che non è tuttavia risarcibile ai sensi di Cass., S.U. 15350/2015 e della precedente consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Ed è proprio questo il danno di cui i ricorrenti reclamano la liquidazione, sul rilievo che la sofferenza e la disperazione provate dalla B. avevano prodotto una vera e propria patologia psichica valutabile nel 100% di invalidità permanente e sulla base del richiamo ad un precedente di legittimità che, in relazione ad un danno terminale di quattro giorni, aveva ritenuto corretta la liquidazione del danno rapportata al 100% di invalidità permanente (Cass. n. 1072/2011).

Ritiene tuttavia il Collegio che il precedente richiamato dai ricorrenti (isolato e, comunque, superato dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte) non meriti continuità, tanto più che nel caso in esame non risulta accertato – in fatto – un danno psichico del 100% e che il riconoscimento di un risarcimento parametrato alla totale abolizione della integrità della deceduta si tradurrebbe, nella sostanza, in un’inammissibile liquidazione del danno tanatologico (ancorchè sotto le vesti della perdita integrale della salute).

Va considerato, da ultimo, che la liquidazione del danno terminale/catastrofale è avvenuta in misura tutt’altro che simbolica (100.000,00 Euro) e che risultano inconferenti le doglianze concernenti il danno parentale, dal momento che tale profilo di danno non è stato dedotto in causa (essendo stato richiesto solo il danno non patrimoniale iure hereditatis).

4. In difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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