Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20922 del 12/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20922 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 12/09/2013

ORDINANZA
sul ricorso 26014-2011 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in Roma, via Salaria n. 1027, presso l’Ufficio Direzione Area affari
legali e societari dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana
Sborchia per procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BELLODI BRUNO, elettivamente domiciliato in Roma in p.zza A.
Mancini n. 4/B n. 239, presso lo studio degli Avv. Giovannantonio
Fasano e Raffaela Fasano, che lo rappresentano e difendono per
procura a margine del controricorso;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza pronunziata dalla Corte d’appello di Roma in causa
n. 2133/03 r.g. lav., recante il n. 1194/09 depositata in data 4.11.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
14.06.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano.
Ritenuto fatto e diritto
31. IPZS s.p.a. c. Bellodi Bruno (r.g. 26014/11)

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31. IPZS s.p.a. c. Bellodi Bruno (r.g. 26014/11)

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1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma Bellodi Bruno
conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS),
di cui era stato dipendente quale operaio fino al 30.04.00, per ottenere
il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine
rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e quattordicesima
mensilità, nonché della retribuzione del periodo feriale, con inclusione
nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario
continuativo e, solo per il t.f.r., della c.d. indennità carte valori..
2.- L’Istituto chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che
l’accordo aziendale 22.6.74 e la contrattazione collettiva impedivano il
computo del compenso per lavoro straordinario, proponendo
riconvenzionale per ottenere la compensazione di quanto
eventualmente riconosciuto con quanto già corrisposto in
adempimento del detto accordo aziendale.
3.- Accolta la domanda principale e rigettata la riconvenzionale,
proposto appello da IPZS, la Corte di appello di Roma con sentenza
4.11.10 accoglieva parzialmente l’impugnazione rigettando la domanda
quanto al computo della c.d. indennità carte valori e confermando nel
resto, rivedendo peraltro l’importo della soccombenza del datore di
lavoro e riducendolo a € 5.656,68 per il titolo delle differenze spettanti
per i.d.a., t.f.r., 13^ e 14^ mensilità.
4.- Questa sentenza è impugnata per cassazione dalla s.p.a.
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, succeduta all’IPZS. Si difende
Bellodi con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta contrastato
da IPZS s.p.a. con controricorso. Il consigliere relatore, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al
Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti assieme
all’avviso di convocazione della adunanza della camera di consiglio.
5.- Parte ricorrente, premesso che il ricorso concerne due
questioni separate, e cioè il diritto all’inserimento del compenso per il
lavoro straordinario nella base di calcolo (a) del trattamento di fine
rapporto e (b) della 13^ e 14^ mensilità, deduce i motivi che seguono.
5.1.- Violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccn1 grafici
1992 ed errata interpretazione in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.,
nonché violazione dell’art. 2120 c.c. Il computo del lavoro
straordinario ai fini del ricalcolo del t. f.r. deve essere limitato
all’ottobre 1992, atteso che in base al ccril del 1992 (in vigore
dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per
volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva.
5.2.- Violazione dell’art. 1362 c.c., contestandosi l’inserimento
dei compensi per lavoro straordinario nella base di calcolo della 13^ e
14^ (istituti collaterali) sino al 31.10.92, in quanto il giudice di merito
ha ritenuto che fino a questa data la contrattazione collettiva avesse

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dato una nozione onnicomprensiva della retribuzione, senza tenere,
invece, conto che nell’ordinamento non esiste un principio generale di
onnicomprensività. Invece, il compenso per il lavoro straordinario,
anche se erogato in misura fissa e continuativa, non entra a far parte
della retribuzione ordinaria posta a base degli istituti retributivi
indiretti, salva la diversa volontà delle parti contraenti.
6.- Con il ricorso incidentale contesta la riduzione del quantum di
condanna disposta dal giudice di appello, assumendo l’erroneità del
conteggio effettuato dal giudice di appello.
7.- Riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., quanto alla
richiesta di ricalcolo del t.f.r., oggetto del primo motivo, deve rilevarsi
che l’art. 34 del cali 1.11.92 del personale dipendente delle aziende
grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il
lavoratore “ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per
ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa
per 13,5” (c. 1). Lo stesso art. 34, al c. 3, prevede che “per quanto non
previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982,
n. 297”
Quanto alle modalità di calcolo della “retribuzione” rilevante ai
fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c. prevede sul piano
generale che la retribuzione annua ha carattere onnicomprensivo e
comprende “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”, facendo tuttavia
salva la “diversa previsione dei contratti collettivi” (c. 2). La norma generale,
quindi, riconosce alle parti contrattuali la facoltà di stabilire eccezioni
alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da
prendere in considerazione.
L’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile
nel caso di specie, prevede che “retribuzione è quanto complessivamente
percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa
nell’orario normale”. Dal confronto con il testo negoziale contenuto nel
precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione
“nell’orario normale”, che era assente nella precedente formulazione. Dal
raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto
dall’art. 1363 c.c. (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre
conformi), deve pervenirsi alla conclusione che dall’1.11.92 (data di
entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che
fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione
percepita per la “prestazione lavorativa, nell’orario normale”, con esclusione
quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (v. tra le altre Cass.
6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che
fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21
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Per questi motivi

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individuava la retribuzione con generico riferimento a “quanto percepito
per la prestnione lavorativa”, invece, detta base di calcolo ricomprendeva
anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.
In questi termini, dunque, il primo motivo è fondato.
8.- E fondato anche il secondo motivo attinente il computo dei
compensi per straordinario ai fini della determinazione di 13^ e 14^.
La sentenza impugnata ritiene che il compenso del lavoro
straordinario rientri nella base di calcolo della 13^ e 14^ solo fino al
31.10.92, riconoscendo carattere onnicomprensivo alla formulazione
contenuta nell’art. 21 del cali del 1989 (qui rilevante, essendo il diritto
attribuito fino ad ottobre 1992) ed escludendolo nella formulazione del
ccril 1992, sostanzialmente per gli stessi motivi già evidenziati al capo
che precede a proposito del t.f.r.
Questo percorso argomentativo è stato ritenuto carente dalla
giurisprudenza di questa Corte, in quanto mancante dell’esame delle
disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dal contratto
collettivo del 1989, nonché dal regolamento del personale IPZS, che
dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della
tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in
maniera fissa ed invariabile, con violazione del già menzionato canone
ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali
(art. 1363 c.c.) (v. la già citata sentenza n. 2781 del 2008). Sviluppando
il diverso percorso qui delineato, la recente giurisprudenza della Corte
di cassazione, con una serie di sentenze abilitate all’interpretazione
diretta delle norme collettive (v. per tutte le sentenze 8.05.12 nn. 6938
e 6939) ha affermato che il compenso per lavoro straordinario non è
ricomprensibile nella base di calcolo della 13^ e 14^ mensilità.
9.- In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono
e della consolidata giurisprudenza di legittimità (v. oltre le già citate
sentenze, anche Cass. 6.04.12 n. 5595 e 17.05.12 n. 7732), i due motivi
sono fondati. Deve essere, pertanto, accolto il ricorso principale e
considerarsi assorbito l’incidentale.
10.- Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale – tenuto conto che il
compenso per lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di
calcolo del t.f.r. solo fino al 31.10.92 e non è invece ricomprensibile in
quella della 13^ e 14^ mensilità – procederà a nuova determinazione
delle differenze maturate a favore del Bellodi e provvederà alla
regolazione delle spese processuali, anche del giudizio di legittimità.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e, assorbito
l’incidentale, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione
delle spese.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2013
Il Presidente

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