Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20922 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16695-2018 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2018 R.G.N. 3878/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI per delega verbale Avvocato

ANTONIO VALLEBONA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 27 febbraio 2018), in riforma della sentenza n. 8785/2017 del Tribunale di Roma:

1) dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato a L.C. con atto notificato il 7 ottobre 2016 e, per l’effetto, condanna Roma Capitale a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto percepita per tredici mensilità annue dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

2) condanna Roma Capitale anche al conguaglio tra quanto dovuto in caso di permanenza in servizio e quanto corrisposto al lavoratore nei periodi di sospensione dal servizio disposta ai sensi della L. n. 97 del 2001, art. 4, comma 2 trattandosi di un provvedimento di tipo discrezionale diversamente dalla sospensione disposta ai sensi dello stesso art. 4, comma 1 esclusi indennità e compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) pur essendo specifica e circostanziata la lettera di contestazione degli addebiti indirizzata al L. il 17 giugno 2004 appena cominciate le indagini a suo carico per alcuni gravi reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni di dipendente di Roma Capitale, tuttavia il procedimento disciplinare tempestivamente riattivato in data 26 aprile 2016 dopo la definizione di quello penale conclusosi con la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di corruzione (a seguito di riqualificazione dell’originaria contestazione di concussione) – però si è concluso oltre il termine massimo di 120 giorni previsto dal CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 2002-2005 in data 29 settembre 2016;

b) la L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, comma 4, nello stabilire che il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento (in caso di intervenuta sospensione per la pendenza del procedimento penale) del procedimento stesso, fa salvi i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) il suddetto CCNL all’art. 25-bis stabilisce che, per i casi previsti alla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione;

d) non vi è dubbio sulla natura perentoria di tali termini.

2. Il ricorso di Roma Capitale domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, illustrato da memoria, L.C. che, preliminarmente, deduce la tardività del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter come novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, sottolineandosi che il procedimento disciplinare si è concluso entro 180 giorni da quando è stato riavviato dopo la sospensione dovuta all’attesa dell’esito del processo penale, quindi nel rispetto del termine previsto dal richiamato art. 55-ter.

Questo era l’unico termine legale, mentre a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, richiamati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, comma 4, non va attribuita natura legale ma negoziale, come tale non perentoria.

E la loro mancata osservanza può eventualmente rilevare solo in caso di compromissione del diritto di difesa dell’incolpato qui non verificatasi.

II – Esame delle censure.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, come osservato anche dal controricorrente.

3. La disposizione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore”.

Il successivo comma 64 aggiunge che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”.

3.1. Questa Corte si è già pronunciata in ordine alla decorrenza del termine breve di cui al suddetto art. 1, comma 62, e sulla questione della irrilevanza dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, affermando che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ivi previsto, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”, norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (vedi, fra le altre: Cass. 17 ottobre 2017, n. 24458; Cass. n. 19177/2016; Cass. n. 6259/2016; Cass. n. 7571/2016; Cass. n. 26479 del 2017; Cass. n. 8686 del 2018; Cass. n. 134 del 2019).

3.2. E’ stato osservato che la suindicata disposizione si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., perchè fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza – o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima – e consente l’applicazione del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione.

3.3. Quanto all’art. 133 c.p.c., comma 2, novellato, nella parte in cui stabilisce – come già detto – che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”, questa Corte ha precisato che l’anzidetta modifica dell’art. 133 c.p.c. essendo attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria – non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che, appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini — anche perentori – dalla semplice comunicazione dei provvedimento, e quale è certamente è quella di cui art. 1, comma 62, cit. (vedi, per tutte: Cass. SU n. 25208 del 2015 e Cass. n. 23526 del 2014).

3.4. E’ stato inoltre, sottolineato che, nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 c.p.c. e ss., è data proprio dal rilievo attribuito per la decorrenza del termine di decadenza per proporre l’impugnazione alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso (tra le tante: Cass. n. 16216 del 2016; Cass. n. 7799 del 2017 e Cass. n. 7351 del 2017).

3.5. Nella specie è pacifico che la sentenza impugnata è stata depositata e comunicata per via telematica alle parti il 27 febbraio 2018.

Pertanto, il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, stabilito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, per proporre ricorso per cassazione scadeva il 30 aprile 2018, mentre la richiesta di notifica del ricorso all’Ufficiale giudiziario è stata effettuata da Roma Capitale il 4 maggio 2018.

III – Conclusioni.

4. In sintesi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

5. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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