Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20921 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. II, 21/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17617-2016 proposto da:

L.G., e G.S., rappresentati e difesi, dagli

Avvocati FEDERICO MAZZETTI, e ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in ROMA, P.zza

CAPRANICA 78;

– ricorrenti –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUCA

CONTALDI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA,

VIA PIERLUIGI da PALESTRINA 63;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2016 della CORTE DI APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 291/2004 il Tribunale di Chiavari accoglieva la domanda proposta da L.G. e G.S., dichiarandoli proprietari per intervenuta usucapione di un appezzamento di terreno, identificato al N. C.T. del Comune di (OMISSIS), e di un immobile rustico semidiruto, identificato con il mappale (OMISSIS) dello stesso foglio.

Lo stesso Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 76/2005, riconosceva B.S. proprietaria per intervenuta usucapione degli stessi beni che, con la precedente decisione, erano stati dichiarati di proprietà del L. e della G..

B.S., quindi, con atto del 3.5.2008, proponeva opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 291/2004 del Tribunale di Chiavari che, asseritamente, pregiudicava i propri diritti.

Analogamente L.G. e G.S., con atto del 13.11.2009, proponevano anch’essi opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 76/2005 del Tribunale di Chiavari con la quale B.S. era stata dichiarata proprietaria degli stessi beni, in quanto tale decisione pregiudicava il loro diritto, riconosciuto con la precedente sentenza.

Entrambe le parti chiedevano che venissero dichiarate nulle, o improduttive di effetti, le sentenze emesse.

I due giudizi (Tribunale Chiavari R.G. 1205/08 e 2764/08) venivano riuniti e il Giudice di primo grado, espletate le prove dedotte dalle parti, con sentenza n. 230/2012, depositata in data 27.3.2012, accoglieva l’opposizione proposta dalla B. deceduta nelle more del giudizio.

Avverso la sentenza proponevano appello L.G. e G.S. chiedendo di dichiarare inefficace nei loro confronti la sentenza n. 76/2005 del Tribunale di Chiavari e di rigettare l’opposizione proposta dagli appellati.

Si costituiva in giudizio C.G. (in sostituzione della deceduta B.S.) contestando il proposto gravame e, in particolare, contestando l’eccezione di nullità per non essere integro il contraddittorio.

CA.GI., non si si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Con sentenza n. 304/2016, depositata in data 16.3.2016, la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore del C.. In particolare, la Corte di merito respingeva l’eccezione di nullità della sentenza perché adottata a contraddittorio non integro, in quanto mancava la prova della qualità di unico erede da parte di C.G..

Affermava inoltre che, quanto alle prove acquisite nei precedenti procedimenti, che avevano condotto alle sentenze reciprocamente impugnate, esse non potevano essere utilizzate non essendosi formate nel contraddittorio; e che, quanto alla mancata acquisizione, da parte del Giudice dell’opposizione, del fascicolo d’ufficio delle due procedure opposte, si rilevava che nessuna norma imponesse al Giudice di disporre tale acquisizione.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione L.G. e G.S. in base a cinque motivi. Resiste C.G. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 110 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, rilevando che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951 del 2016, hanno affermato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva, ma anche passiva, attiene al merito, ossia alla fondatezza della domanda. Da ciò la eccepita erroneità della decisione della Corte d’Appello, che aveva posto a carico degli appellanti l’onere di provare la carenza di titolarità del diritto da parte del C., mentre era quest’ultimo che avrebbe dovuto provare la propria titolarità e la sua mancanza doveva essere rilevata d’ufficio; laddove, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, il C. non produceva alcun documento, dichiarando semplicemente di essere erede della B.; e nel secondo grado produceva solo un certificato di nascita da cui risultava la sua qualità di figlio. Di conseguenza tutti gli atti compiuti dal controricorrente sarebbero affetti da nullità.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Costituisce principio consolidato quello secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016; Cass. n. 14652 del 2016; Cass. n. 15037 del 2016; Cass. n. 22525 del 2018).

Peraltro, a seguito della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all’eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all’accettazione espressa o tacita dell’eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall’onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del thema decidendum all’esito della fase di trattazione. In tal caso il giudice dovrà verificare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato (Cass. n. 2020 del 25885).

Sicché, qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio, per l’esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova (conf. Cass. n. 852/1985; Cass. n. 2774 del 1997; Cass. n. 5605 del 1990; Cass. n. 13571/2006; Cass. n. 19400 del 2019). Si richiama la sentenza di questa Corte, secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, ove non sia contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, è sufficiente che abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, di cui costituisce atto idoneo l’esercizio stesso dell’azione (Cass. n. 22223 del 2014).

Nel caso di specie, dunque, la Corte distrettuale non ha affatto inverito l’onere probatorio ma, esaminando l’eccezione, ha semplicemente ritenuto raggiunta la prova della titolarità in capo al soggetto processuale onerato.

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 102 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, giacché la domanda delle parti riguarda beni e diritti immobiliari caduti nella successione della B., gli eredi di quest’ultima sono litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 102 c.p.c., per cui la sentenza data in assenza di tutti gli eredi della defunta sarebbe affetta da nullità. Peraltro, si riteneva necessario accertare se C.G. fosse figlio unico o se, invece, vi fossero altri figli ed eredi. Dai documenti prodotti, ritenuti ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c. in quanto necessari a provare la nullità della sentenza impugnata, risultava che la B. avesse quattro figli.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Quanto alla questione relativa sia alla situazione originaria dei condividenti che alla posizione dei successori della originaria parte attrice (suffragata con la produzione di due certificati di stato di famiglia, allegati in sede di legittimità e per questo tardiva) occorre richiamare l’altrettanto pacifico orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 17581 del 2007) a mente del quale il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, ma alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, poiché nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l’acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (Cass. n. 26338 del 2008; cfr. Cass. n. 27521 del 2011).

Va rilevato, peraltro, che nella specie la riassunzione del giudizio era avvenuta ai sensi dell’art. 303 c.p.c., comma 2 mediante notifica dell’atto riassuntivo effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi all’ultimo domicilio della defunta.

Vale dunque il principio per il quale, il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l’inscindibilità del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello, così che, notificato l’atto riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta l’acquisto della qualità di parte contumace (non potendosi ipotizzare, nei suoi confronti, una integrazione del contraddittorio che, come tale, postula la carenza di una regolare vocatio in ius e non riguarda, pertanto, soggetti ritualmente citati nei modi ammessi dalla legge, e ciononostante non costituiti) (Cass. n. 8356 del 1998). E vale altresì la conseguente affermazione per la quale la riassunzione del processo, operata a norma dell’art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l’atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell’originario rapporto (Cass. n. 24331 del 2008).

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 116 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, lamentando che il Giudice di primo grado non aveva ritenuto di esaminare gli atti e i documenti, nonché le prove raccolte nei due giudizi riuniti del Tribunale di Chiavari (R.G. 1205/08 e 2764/08), sostenendo che non potessero utilizzarsi ai fini della decisione gli elementi di prova acquisiti in quei giudizi. Osservano i ricorrenti che il giudizio ex art. 404 c.p.c. è un giudizio di impugnazione straordinaria, per cui il Giudice ha l’onere di esaminare tutti gli elementi dei giudizi conclusisi con le sentenze impugnate; e partanto l’affermazione della Corte d’Appello contrasterebbe con la costante giurisprudenza di legittimità non tenendo conto del principio pacifico che il Giudice possa formare il proprio convincimento anche sulle prove c.d. atipiche, tra le quali le deposizioni rese in altri processi aventi comunque, come nel caso, ad oggetto lo stesso bene. Ne’ il Giudice riteneva di acquisire i fascicoli dei due processi conclusisi con le sentenze impugnate.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – L’affermazione del primo giudice secondo la quale “non possono utilizzarsi ai fini della decisione le prove acquisite e formate nei procedimenti che hanno condotto alle sentenze reciprocamente impugnate” (sentenza pag. 6) va letta nel senso coerente, esplicitato dalla Corte distrettuale, secondo il quale quelle prove “non esposte al contraddittorio, costituiscono infatti, al pari di quelle opposte una res inter alios acta” (sentenza pag. 7). Pertanto, lungi dal fissare un rigido principio di diritto, l’assunto configura piuttosto l’applicabilità di una regola procedimentale diretta a verificare la natura di detti elementi (testimoniale o documentale) e la loro valenza ed estensione nell’ambito del giudizio, avuto altresì riguardo della tempestività delle richieste istruttorie degli appellanti, così come formulate nel contraddittorio tra le parti.

D’altronde, la unicità dell’ufficio spiega la ragione della mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d’ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell’opposizione. Tale mancanza, del resto, si riscontra anche nei casi di giudizi d’impugnazione (revocazione, opposizione di terzo) quando si svolgano dinanzi al medesimo giudice (Cass., sez. un., n. 14475 del 2015).

3.3. – Sotto altro profilo, poi, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016). Ne consegue che un tale accertamento sia censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la “Ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″ là dove gli appellanti (odierni ricorrenti) avevano eccepito l’omessa applicazione dell’art. 2909 c.c. da parte del Giudice di primo grado in quanto, in relazione al possesso, quantomeno di parte, degli immobili oggetto delle reciproche domande di usucapione, tra le stesse parti era intervenuta la sentenza n. 157/2005 del Tribunale di Chiavari che aveva affermato che gli attuali ricorrenti erano nel pacifico e incontestato possesso dell’area antistante il fabbricato rurale, oggetto della domanda di usucapione.

4.1. – Il motivo non è fondato.

4.2. – L’accertamento del Tribunale di Chiavari circa il dedotto possesso da parte degli odierni ricorrenti dell’area antistante il fabbricato di loro proprietà (mapp. (OMISSIS)) non ha attinenza con i beni oggetto della domanda di usucapione proposta dalla B.. Tale accertamento era stato comunque reso nel contesto di un giudizio possessorio che aveva connotati del tutto diversi da quelli oggetto di valutazione nella sede petitoria propria. Anche in questo caso si tratta di una valutazione riservata al Giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità; non configurandosi peraltro problemi di qualificazione della domanda, ovvero di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ultrapetizione o extrapetizione, né di omissione di pronuncia.

5. – Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano l'”Omesso esame del fatto decisivo ai fini della decisione e cioè del possesso esercitato dai ricorrenti sugli immobili oggetto di causa, quantomeno fino al 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, avendo prodotto in giudizio la sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari nel 2005 nel giudizio possessorio che i medesimi erano stati costretti a proporre nei confronti della B. e di C.G., i quali si erano appropriati in loro danno degli immobili per cui è causa. Il Tribunale di Chiavari aveva respinto la domanda dei ricorrenti in quanto infondata, ma aveva affermato che l’area antistante il fabbricato rurale era oggetto di loro incontestato possesso, provvedendo gli stessi alla cura dell’aiuola presente, alla potatura degli alberi e delle siepi, all’estirpazione dell’edera e alla sistemazione della ghiaia. Quindi, il Tribunale aveva accertato che gli attori possedevano gran parte dei beni oggetto di usucapione, eccetto una parte diroccata di un rustico, il cui possesso era controverso. La Corte d’Appello aveva richiamato la suddetta sentenza solo al fine della legittimazione, ma non aveva esaminato il fatto essenziale che dalla sentenza risultava un possesso dei ricorrenti incompatibile con la sentenza n. 76/2005 del Tribunale di Chiavari, oggetto di impugnazione di terzo.

5.1. – Il motivo non è ammissibile.

5.2. – Costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’e’ alcuna idonea e specifica indicazione.

5.3. – Il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicché, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attengono all’apprezzamento motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018). Viceversa, i ricorrenti mostrano di merito, nel quale ridiscutere anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di tanto il contenuto di fatti e le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Cassazione non e’, infatti, quello di condividere o non condividere la ricostruzione degli accadimenti contenuti nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che appunto, nel caso di specie, è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

6. – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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