Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20921 del 12/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20921 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA

c.

sul ricorso 19959/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), elettivamente domiciliata
in Roma, V.le Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avvocato Luigi
Fiorillo, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MAZOUNI NORA NADIA;

– intimata avverso la sentenza n. 5288/2010 della Corte d’appello di Roma,
depositata in data 22/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14.06.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Giulio Romano.
Ritenuto in fatto e diritto
Mazouni Nora Nadia ha chiesto che fosse dichiarata la nullità
del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di
Poste Italiane s.p.a.
Rigettata la domanda e proposto appello da Mazouni, la Corte
d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 22.07.10, accoglieva

g'(1

Data pubblicazione: 12/09/2013

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 14 giugno 2013
Il Presidente

l’impugnazione e dichiarava l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per
cassazione. Non svolgeva attività difensiva Mazouni.
Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha depositato
relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata
notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione
della camera di consiglio.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede
sindacale del 15.10.12, dal quale risulta che Mazouni ha raggiunto con
la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de
qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi
giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente
verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere
nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della
materia del contendere dovrà far seguito la declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche
ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06
n. 25278).
Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla deve statuirsi per le
spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività
difensiva.

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