Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20921 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 15/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20166/2016 proposto da:

R.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE BALESTRIERI;

– controricorrente –

e contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (già UNIPOL SPA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 582/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

R.M.G. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 582/2016, depositata in cancelleria il 6 aprile 2016 dalla Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di A.C.E.R., Azienda casa Emilia Romagna di Parma e di U.G.F. Ass.ni s.p.a., già Unipol s.p.a..

Resiste la ACER con controricorso.

Il R.M. nel 2006 conveniva in giudizio la ACER chiedendo che questa, proprietaria e locatrice dell’immobile condotto in locazione dalla famiglia dell’attore, fosse condannata a risarcirgli i danni, conseguenti al distacco del vetro di una delle finestre, che gli rovinava addosso e lo colpiva procurandogli danni, evento che riteneva ascrivibile a difetto di costruzione della finestra stessa.

Sia il tribunale che la corte d’Appello di Bologna rigettavano la domanda.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia che non sia stata disposta la richiesta consulenza tecnica d’ufficio e che non siano state ammesse le richieste prove testimoniali.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè per mancanza di motivazione in relazione all’applicabilità dell’art. 2043 c.c..

Nessuna delle due censure intacca la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale la finestra non è un’opera muraria, nè un impianto in essa conglobato, e quindi non rientra nell’ambito dei doveri di custodia del proprietario locatore quando questi ha trasmesso al conduttore la disponibilità materiale dell’immobile locato.

A ciò si aggiunga che la decisione in ordine all’ammissibilità e rilevanza o meno di una consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è in sè censurabile, e che le prove documentali di cui si lamenta l’omessa considerazione non sono neppure richiamate nei loro contenuti.

E’ infondato anche il secondo motivo, laddove fa riferimento alla mancanza di motivazione sulla responsabilità ex art. 2043 c.c..

La sentenza impugnata si fa carico anche di una eventuale, diversa prospettazione dell’azione proposta in termini di azione generale di responsabilità civile e, individuando i diversi contenuti dell’onere probatorio a carico dell’attore in questo caso, rigetta la domanda perchè l’attore non ha fornito alcuna prova della colpa del proprietario (escludendo implicitamente che essa si potesse automaticamente ricavare dal crollo di un vetro di una finestra).

Va infine aggiunto che, essendo la causa stata impostata esclusivamente sotto il profilo della responsabilità extacontrattuale del proprietario, per custodia ovvero ex art. 2043 c.c., eventuali profili di responsabilità contrattuale che solo ora il ricorrente – conduttore dell’appartamento ove si è verificato il distacco del vetro – tende a valorizzare non possono essere introdotti, per la pima volta, nel giudizio di legittimità nè possono di conseguenza essere presi in considerazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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