Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20920 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20920 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 3556-2014 proposto da:
BISOGNI ROSANNA LUANA BSGRNN60M70E506j,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PLAUTO 12, presso lo
studio dell’avvocato RODOLFO PETRUCCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO DRAGONE, giusta procura in calce al
ricorso;
CA t-irbSsio E
– ricorrenti contro

CRIO SALENTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESCIA N.29,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO,

Data pubblicazione: 15/10/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA DE GIORGI, giusta
procura a margine del ricorso;
controficarrenti
avverso la sentenza n. 2950/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/07/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

Ric. 2014 n. 03556 sez. M3 – ud, 15-07-2015
-2-

LECCE, depositata il 02/08/2013;

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FATTO E DIRITTO

Rosanna Luana

Bisogni ha proposto ricorso per cassazione

affidato a due motivi avverso la sentenza del 2.8.2013 con

giudizio di impugnazione del licenziamento, irrogato nei suoi
confronti dalla Criosalento srl, per illegittimità ha dichiarato improcedibile l’appello proposto.
Resiste con controricorso Criosalento srl.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 156, 162, 164, 291, 415, 421, 434 e
435, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..
Il motivo non è fondato.
E’

principio pacifico che nel rito del lavoro – applicabile

ratione materiae nella specie – il termine di dieci giorni
entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 secondo
coma c.p.c., deve notificare all’appellato il ricorso,
tempestivamente depositato in cancelleria nel termine
previsto per l’impugnazione, e il decreto di fissazione
dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio.
La sua inosservanza non produce, quindi, alcuna conseguenza
pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun
interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse
dell’appellato, sempre, però, che sia rispettato il termine
che ai sensi dello stesso art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve

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la quale la Corte d’Appello di Lecce – sezione Lavoro – nel

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intercorrere tra il giorno della notifica e quello
dell’udienza di discussione (fra le varie Cass. ord.
16.10.2013 n. 23426; Cass. 30.12.2010 n. 26489;).
In sostanza, all’appellato deve essere garantito lo spatium
non inferiore a venticinque giorni prima

dell’udienza di discussione della causa (art. 435, coma 3
c.p.c..), perché egli possa apprestare le proprie difese
(Cass. 16.7.2012 n. 12158; Cass.14.7.2011 n. 15590; Cass.
15.10.2010 n. 21358).
Nel caso in esame, il decreto di fissazione dell’udienza
aveva previsto la data dell’udienza per 1’11.3.2013, mentre
lo stesso è stato notificato soltanto in data 27.2.2013,
senza il rispetto del termine di cui all’art. 435, comma 3,
c.p.c..
Alcuna influenza riveste la concessione di un termine per
rinnovare la notificazione posto che – come afferma la stessa
Corte di merito – tale autorizzazione era basata su ” non
veritiere indicazioni circa la mancata notificazione”, e,
comunque, non avrebbe impedito il riscontro della tardività.
L’esame del secondo motivo , relativo ai motivi di appello,
resta assorbito dalla decisione di rigetto del primo.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

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deliberandi

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L’ammissione

al

gratuito patrocinio

nella

specie

dell’attuale ricorrente per il giudizio di cassazione – nel
processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta, infatti,

beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata
vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all’art.
131 D.P.R. cit., sono solo quelli dovuti al difensore della
parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla
stessa parte in considerazione delle sue precarie
condizioni economiche e della non manifesta infondatezza
delle relative pretese – si impegna ad anticipare ( da ultimo
Cass. 11.11.2013 n. 25295).
Non sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto
dell’art. 13 c. 1

quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla

legge 228 del 2012, essendo stata la ricorrente ammessa al
patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi C 2.800,00,
di cui E 2.600,00 per compensi, oltre spese generali ed
accessori di legge.

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che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal

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Non

sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto

dell’art. 13 c. l

quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla

legge 228 del 2012, essendo stata la ricorrente ammessa al
patrocinio a spese dello Stato.

di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di

Così deciso in Roma, il giorno 15 luglio 2015, nella camera

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