Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20920 del 07/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.07/09/2017), n. 20920
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6921/2017 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI,
n. 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1602/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 14 dicembre 2016, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città dell’11 marzo 2016, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che la corte del merito, premesso il principio secondo cui, in tema di onere probatorio nelle controversie in materia di protezione internazionale, il giudice deve anche di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, se sia stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, e se egli risulti comunque attendibile, ha poi affermato che: a) il racconto del richiedente, relativo al timore di essere perseguitato da un idolo pagano di cui il padre era sacerdote, esula dai presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sulla protezione sussidiaria, il quale predefinisce i danni gravi paventati, quali la morte, la tortura, la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivante da situazioni di conflitto armato, mentre i responsabili della persecuzione rilevante devono essere lo Stato, i partiti od organizzazioni, i soggetti non statuali se i primi non forniscano protezione; b) difetta la situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto non risulta, con riguardo alla zona di provenienza del richiedente, una situazione di conflitto atinato avente le caratteristiche di legge; c) difetta l’allegazione e la prova di specifiche situazioni soggettive integranti il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, circa le categorie soggettive sottoposte a lesioni di diritti umani di particolare entità;
– che non svolge difese il Ministero intimato, il quale si è costituito solo ai fini della eventuale partecipazione alla discussione orale;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
– che il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
– che l’unico complesso motivo verte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sulla violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, art. 10 Cost., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e, artt. 4,7,14-17, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10, art. 27, comma 1-bis, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte del merito mancato di valorizzare gli evidenti elementi comprovanti i trattamenti disumani patiti dal ricorrente e la situazione di generale violenza presente in Nigeria, e per non avere la corte del merito dimostrato di avere esaminato e valutato tutti i documenti in atti o facilmente reperibili d’ufficio, con omesso esame della domanda di protezione umanitaria “bypassando in toto la reale situazione personale” del ricorrente;
– che il ricorso è manifestamente inammissibile;
– che, invero, la corte territoriale ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la Corte di appello alla decisione di rigetto del gravame; in particolare, la domanda di protezione umanitaria è stata anch’essa ampiamente considerata, come risulta dalla motivazione della impugnata decisione;
– che, pertanto, il ricorso, sotto l’egida del vizio di violazione di legge e dell’omesso esame di elemento decisivo discusso tra le parti, mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di fatto, inammissibile tuttavia in sede di legittimità;
– che non si dà condanna alle spese, non svolgendo difese la parte intimata;
– che non deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017