Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2092 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29874/2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Brescia via Moretto n. 70,

presso lo studio dell’Avv. Luca Zuppelli (C.F.:ZPPLCU64S 157C);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 353/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia dei 31 gennaio 2018 che rigettava il suo appello avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La domanda era basata sull’asserito pericolo per il richiedente in caso di rientro nei paese di origine, il (OMISSIS), dal quale si era allontanato per il timore di essere arrestato dalla polizia per avere egli fatto propaganda contro il dittatore in carica ed a favore del suo avversario, il capo del gruppo politico “(OMISSIS)”, che era stato arrestato. La Corte di Appello rilevava la insussistenza di qualsivoglia pericolo perchè il citato dittatore era stato deposto a seguito di un intervento militare esterno ed erano poi intervenute regolari elezioni; erano quindi venute meno le condizioni che fondavano il pur generico rischio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e all’art. 5, comma 6 T.U.I.

Il motivo è infondato. Non vi è stato alcun carente esercizio di poteri ufficiosi in quanto i giudici di merito hanno acquisito e notizie necessarie ad escludere la attualità del contesto politico su cui si fonda la domanda; la deduzione è, peraltro, del tutto generica.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per esservi motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio.

Il motivo è infondato in quanto innanzitutto non rispetta i limiti di deducibilità di un tale tipo di vizio, contestando in punto di fatto la decisione dei giudici di merito sulla scorta della rilettura del materiale probatorio e, comunque, ripete delle affermazioni solo generiche su un presunto attuale “rischio paese” nonchè sul possibile coinvolgimento personale del richiedente ancorchè la Corte, sulla scorta di informazioni aggiornate sulle condizioni del (OMISSIS), abbia dato chiaramente atto della cessazione di un tale possibile rischio.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente non è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto è tenuto al versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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