Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2092 del 30/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2092 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI
Rep.
ORDINANZA
sul
ricorso iscritto al n. 4479 del R.G. anno 2013
proposto da:
Comune di Acquapendente domiciliato in ROMA,
Maggiore 112 presso
l’avv.
via di S.Maria
Aldo Di Lauro che lo rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso
ricorrente –
contro
intimato –
BECCAGLIA Valdemaro
Beccaglia Alessandro-Beccaglia Thomas-Beccaglia Greta (eredi di
Beccaglia Valdemaro) dom.ti in Roma via Principessa Clotilde 7 presso
gli avv.ti Tonucci & partners, con l’avv. Giorgio Altieri e con l’avv. Franco
Bruno Campagni del Foro di Prato
contro ricorrenti –
avverso la sentenza 982 in data 23.2.2012 della Corte di Appello
di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
17.12.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
La Corte di Appello di Roma, esaminando quale giudice di rinvio (dopo
l’annullamento pronunziato da Cass. 5392 del 2006) la domanda di opposizione alla stima proposta da Valdemaro Beccaglia contro il Comune
di Acquapendente e segnatamente essendo astretta dall’accoglimento
del primo motivo del ricorso Beccaglia a rivalutare le condizioni di appli-
Cdc 17.12.2013
Data pubblicazione: 30/01/2014
cabilità della decurtazione del 40% dell’indennità, ai sensi dell’art. 5 bis
del DL 333/92, con sentenza 23.2.2012 ha determinato le indennità dovute in rispettivi C 320.203 (esproprio) ed C 93.648 (occupazione) in
relazione alla natura dell’area (inserita in un PIP). In particolare la Corte
ha preso atto dello jus superveniens (la sentenza 348/07 della Corte Costituzionale e la legge 244 del 2007), ha escluso che fosse passato in
giudicato il valore stimato nel precedente giudizio di opposizione concluso con la sentenza cassata, ha poi escluso che l’esproprio fosse ascrivibi-
stima del CTU ed ha calcolato gli accessori.
Ricorre il Comune e resistono gli eredi del Beccaglia.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ad avviso del Collegio la relazione, pienamente condivisa dai controricorrenti e non fatta segmo a critiche dalla difesa dell’Ente ricorrente,
merita piena condivisione.
Il primo motivo, con il quale il Comune assume essere stato violato il
giudicato formatosi con la sentenza del 2001 della Corte di merito, cassata da Cass. 5392 del 2006 solo nella parte in cui imponeva la decurtazione d’obbligo, lasciando immune e quindi coperto da giudicato il valore
stimato ed il criterio riduttivo del 5bis, è privo del benché minimo fondamento.
Ed infatti, come anche di recente ribadito (Cass.
20878 del 2013
10379 e 2774 del 2012, 9763 del 2011, 25567 del 2010), proprio la
presenza di censure sulla liquidazione dell’indennità, sia con riguardo al
criterio sia in relazione al quantum dell’indennizzo, rende contestata da
parte dell’espropriato detta statuizione e consente di dare ingresso al
nuovo criterio di indennizzo emergente dopo la sentenza 348 del 2007
della Corte Costituzionale (per le espropriazioni anteriori alla entrata in
vigore della nuova disciplina ex dPR 327 del 2001 ancora il valore venale
pieno di cui all’art. 39 della legge 2359 del 1865), come più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 22409 del 2008 – n. 28431 del 2008 n. 11004 del 2010). Il criterio di parametrazione dell’indennizzo e il
quantum correlato non passano infatti in giudicato per effetto di una
sentenza rescindente che intervenga solo sul criterio e consentono di dare ingresso in sede di rinvio – come fatto esattamente dalla Corte di merito – ai nuovi criteri introdotti dopo la pronunzia di incostituzionalità.
Il secondo motivo, che pretende essere stato indebitamente fatto capo ad una non contestazione della prima stima (non contestazione che il
Comune non aveva in alcun caso generato), è inammissibile posto che
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le al genus degli interventi di riforma economico-sociale, ha aderito alla
né si avvede che la Corte (pag. 4), che ha fatto capo ad abundantiam al
dato della non contestazione (“…..peraltro non specificamente contestata….”), ha con principale ratio decidendi
espressamente aderito alle
conclusioni peritali né si fa carico di addurre in modo autosufficiente le
ragioni di dissenso da quella stima sia correlate alla natura e appetibilità
dell’area sia con riguardo ai parametri sintetico comparativi adottati.
Su tali basi, pertanto, il ricorso va respinto con la applicazione della
regola della soccombenza per le spese (con la distrazione chiesta in
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune a versare ai controricorrenti, e per essi agli avv.ti Giorgio Altieri e Franco Bruno Campagni,
le spese di lite, determinate in C 12.200 (C 200 per esborsi) oltre ad IVA
e CPA.
Così deciso nella c.d.c. della Sesta S ione Civile il 17.12.2013.
memoria finale).