Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2092 del 28/01/2011
Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 28/01/2011), n.2092
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guidi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso l’avvocato MERLINI MARCO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELI GIAMPIETRO,
MICHIELI GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.F.;
– intimato –
sul ricorso 4327-2007 proposto da:
B.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIGLI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GRANDESE SANDRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1602/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 17/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCO MERLINI che insiste nella
rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione del processo
per rinuncia.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel.
Dott. M.R. Cultrera;
Sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’estinzione del
processo.
Letta la rinuncia al ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
1602/2006 della Corte d’appello di Venezia ritualmente depositata
dalla ricorrente principale I.E. ed accettata dal contro
ricorrente – ricorrente incidentale B.F..
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Infine, che ai sensi degli artt. 375 – 390 e 391 c.p.c. il presente giudizio di cassazione devesi dichiarare estinto senza farsi luogo al governo delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011