Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2092 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 28/01/2011), n.2092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guidi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso l’avvocato MERLINI MARCO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELI GIAMPIETRO,

MICHIELI GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

sul ricorso 4327-2007 proposto da:

B.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIGLI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GRANDESE SANDRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1602/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCO MERLINI che insiste nella

rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione del processo

per rinuncia.

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel.

Dott. M.R. Cultrera;

Sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’estinzione del

processo.

Letta la rinuncia al ricorso per cassazione avverso la sentenza n.

1602/2006 della Corte d’appello di Venezia ritualmente depositata

dalla ricorrente principale I.E. ed accettata dal contro

ricorrente – ricorrente incidentale B.F..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Infine, che ai sensi degli artt. 375 – 390 e 391 c.p.c. il presente giudizio di cassazione devesi dichiarare estinto senza farsi luogo al governo delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA