Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2092 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2092 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4172-2013 proposto da:
FESTANTE
E MARCO FSTMRC68H23Z401U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 54 PRESSO
AVVOCATO MONARCA FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUIGI IANNETTONE, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
bliwo

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

3-4

Data pubblicazione: 05/02/2015

4

avverso la sentenza n. 165/51/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 25/05/2012,
depositata il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

1r.

In fatto e in diritto
Festante Marco propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro
la sentenza resa dalla CTR Campania n.165151/12, depositata il 22 giugno
2012. La CTR ha confermato la sentenza resa dal giudice di primo grado che
aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a
tassazione di IVA e altri tributi per l’anno 2006, fondato sulla rideterminazione
dei redditi operata in base alle movimentazioni bancarie del contribuente e di
altro conto corrente nella di lui disponibilità.
La CTR, per quel che qui ancora rileva, osserva che l’operato dell’Ufficio era
da considerare pienamente legittimo, fondandosi sulle risultanze dei conti
correnti intestati al contribuente, ma anche a quelli del fratello e della di lui
moglie, comunque al primo riferibili.I1 giudice di appello evidenziava che lo
stesso contribuente aveva la disponibilità dei conti intestati al fratello e alla di
lui moglie, apparendo il vincolo familiare elemento sufficiente a fondare
l’accertamento induttivo, fatta salva la prova contraria circa la non riferibilità
dei movimenti considerati.
La parte ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione degli artt.60 dPR n.600173 e 1 ss.l.n.89011982, mancando la
compilazione della relata di notifica dell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo prospetta la violazione dell’art.12 c.7 1.n.212/2000, non
ricorrendo le ragioni di urgenza per derogare al termine dilatorio di 60 giorni.
Con il terzo motivo si duole della scorretta applicazione degli artt.32 e 37 dPR
n.600173 e con l’ultimo motivo lamenta l’omessa motivazione sulle questioni
oggetto dei primi tre motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha spiegato difese scritte, riservandosi di
partecipare all’udienza di discussione.
I primi due motivi di ricorso e il quarto- quest’ultimo nella parte in cui si
riferisce all’omessa motivazione relativa alle questioni espresse nelle prime due
censure- meritano un esame congiunto e risultano inammissibili.
Dette doglianze, infatti, prospettano sotto il profilo dell’art.360 comma 1 n.3 — e
cioè sotto il paradigma della violazione di legge- censure che, riguardando
l’omessa pronunzia da parte del giudice di appello- come lo stessa parte
ricorrente ammette alle pagg. 8-per il primo motivo- e 15-per il secondo motivopotevano essere dedotte solo con specifico riferimento al n.4 dell’art.360
comma 1 c.p.c.. In questo senso la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel
ritenere che l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto
di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione
attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione
Ric. 2013 n. 04172 sez. MT – ud. 20-11-2014
-2-

CONTI.

dell’art. 112 cod. proc. civ., non già con la denuncia della violazione di una
norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod.
proc. civ..-cfr.Cass. n. 7871 del 18/0512012-. Né la parte ricorrente ha inteso
contestare implicitamente l’omessa pronunzia che viene solamente indicata
come elemento di fatto.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
La parte ricorrente, dopo un excursus in ordine alla giurisprudenza di questa
Corte in tema di efficacia delle movimentazioni bancarie relative a conti
correnti intestati a terzi non pone, in realtà, a base della censura un errore in
diritto della CTR rispetto ai principi anzidetti, semmai disconoscendo la
correttezza della decisione nella parte in cui il giudice ha riconosciuto la
rilevanza del conto corrente del fratello, in definitiva prospettando l’assenza di
prova della riferibilità del conto del fratello al contribuente e dunque
contestando l’accertamento di fatto operato dal giudice di appello.
Ora, è ben evidente che siffatta censura esula dal perimetro del dedotto vizio di
violazione di legge, piuttosto ricadendo nella contestazione della congruità e
logicità della motivazione di cui al n.5 dell’art.360 comma 1 c.p.c.
Il quarto motivo di ricorso è poi inammissibile quanto alla questione relativa
all’omessa motivazione in ordine all’utilizzazione dei conti correnti di terzi.
La parte ricorrente non ha considerato che la CTR ha fondato la riferibilità
delle movimentazioni dei conti intestati al fratello del contribuente su un
preciso accertamento di fatto, compiuto alla stregua delle informazioni fornite
dall’istituto bancario, dalle quali era risultato che il ricorrente “…delegato ad
operare su di esso, ne aveva la piena disponibilità”.
Ora, rispetto a tale accertamento di fatto nessuna censura motivazionale può
essere formulata dalla parte ricorrente, non rientrando fra le prerogative di
questa Corte la rivisitazione delle valutazioni di merito operate dalla CTR e
risultando, peraltro, la motivazione esposta dalla CTR non solo sufficiente, ad
onta di quanto prospettato dalla parte ricorrente, ma anche logica e coerente,
essendosi il giudicante allineato in modo coerente alla giurisprudenza che ha
ritenuto la piena legittimità dell’estensione delle indagini bancarie ai
congiunti, reputando il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova
contraria, la riferibilità al contribuente delle operazioni riscontrate su conti
correnti bancari intestati o cointestati a familiari-Cass.n.4904/13 Cass. 1999 n.
1728, Cass. 2002 n. 8683, Cass. 2003 n. 13391, Cass. 2007 n. 2085, Cass. 2007
n. 6743-.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
P .Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del
dPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso il 20 novembre 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione
civile in Roma.

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