Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20919 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4423-2015 proposto da:

G.G.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO SORACE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) di VIBO VALENTIA, domiciliata in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO PROTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/06/2014 R.G.N. 558/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vibo Valentia con la quale era stata rigettata la domanda proposta da G.G.A. per il pagamento delle differenze retributive correlate all’asserito svolgimento, presso la A.S.P. di Vibo Valentia (già Asl n. (OMISSIS)) di mansioni superiori di collaboratore amministrativo cat. D, in luogo di quelle di inquadramento come assistente amministrativo cat. C;

la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività svolta dal ricorrente mancasse dei tratti tipici della cat. D, caratterizzati da autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali, con discrezionalità operativa, in quanto, tra i vari profili su cui aveva fatto leva il G., anche le attività svolte presso il CED avevano natura operativa mentre, rispetto al contenzioso medici convenzionati, responsabile ultimo era comunque la capoufficio;

la Corte di merito rilevava altresì come anche la prova documentale e segnatamente gli ordini di servizio, non indicasse in modo puntuale in cosa consistesse l’attività del G. e anzi “spesso” confermava la mancanza di autonomia/responsabilità già emersa in sede testimoniale; il G. ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, poi illustrato da memoria e resistito dalla Asp con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il motivo di ricorso del G. denuncia violazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nonchè all’art. 2103 e 2126 c.c., all’art. 36 Cost. ed al CCNL Sanità 1998/2001, in relazione alle declaratorie della cat. D ed altresì violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sotto il profilo del mancato e/o errato esame del materiale probatorio disponibile e circa un fatto decisivo per il giudizio, affermando infine l’erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione;

il motivo, in tutte le sue articolazioni, si caratterizza come richiesta di riesame delle risultanze istruttorie e del merito, incoerente con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità;

al punto indicato come “I” del motivo, dopo essersi riportati passaggi delle deposizioni testimoniali e i capitoli di prova dedotti, sono intanto svolte argomentazioni volte a fornire una propria interpretazione di tali risultanze, per concluderne che “la sola lettura delle dichiarazioni testimoniali manifesta evidenti decipienze di metodo e di risultato, tali da sviare, restringendola, la realtà emergente”;

si tratta dunque di una generale richiesta di riesame degli esiti testimoniali, senza la specifica ed esatta individuazione di puntuali profili di legittimità;

del tutto analogo e parimenti inammissibile è altresì l’approccio (punto “II”) rispetto ai dati documentali, anch’essi riepilogati al fine di concludere che dal loro complesso “coerentemente saldato alla prova per testi, emerge un quadro ben più complesso ed articolato rispetto a quello – esangue e sommario – fatto proprio dalla Corte d’Appello”;

così come generico è il rilievo che l’asserita vacanza di due unità all’interno della direzione sanitaria “sarebbe valso a consociare maggiormente la posizione di interesse del ricorrente”;

ancora, al punto “III” si afferma che “la lettura ragionata delle norme” contrattuali in raccordo alla complessità delle funzioni disimpegnate dal ricorrente” autorizzerebbe a concludere che le prestazioni svolte sarebbero “certamente” riferibili alla posizione del collaboratore amministrativo;

la deduzione, pur apparentemente finalizzata ad affermare una violazione delle norme collettive di inquadramento, risulta in realtà consistere di un’affermazione generica e apodittica di fondatezza della pretesa di inquadramento quale rivendicata in causa;

il punto “IV” consiste a propria volta nella trascrizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 seguita dall’affermazione di principi sullo svolgimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego, della cui correttezza non vi è luogo a dubitare, ma che non possono certamente integrare il rilievo di specifici vizi della sentenza impugnata, così come inconferente è il richiamo, di cui al punto “V”, alla regola dell’art. 2126 c.c. ed al diritto del lavoratore a percepire quanto dovuto per le prestazioni di fatto svolte, a prescindere dalla legittimità in diritto dell’attribuzione dei corrispondenti compiti;

tale principio non è infatti per nulla contraddetto dalla sentenza della Corte territoriale, di cui il motivo non coglie dunque la ratio decidendi, la quale ha in concreto escluso che le mansioni svolte fossero proprie della categoria superiore alla cui retribuzione si rivolgeva la pretesa del ricorrente;

è d’altra parte pacifico che le censure non possano consistere nella manifestazione di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, i motivi di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto e sul merito, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); il motivo è quindi da ritenere complessivamente inammissibile;

le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

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