Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20919 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 17/10/2016), n.20919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2940/2014 proposto da:

BARI MANAGEMENT CONSTRUCTIONS SRL, (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Dott.ssa

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SC B INT

2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CORNARO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratrice della CASTELLO

FINANCE S.R.L. in persona del procuratore Avv. P.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO COLUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOMMASO RUCCIA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

ZAFFERANO IMMOBILIARE QUATTRO SRL in persona dell’Amministratore

Delegato Dott. C.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO COLUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCAMARIA

MENCHISE giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ITALFONDIARIO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 531/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato MARCO CORNARO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO COLUSSI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella procedura espropriativa promossa da Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Castello Finance s.r.l. (di seguito, brevemente, Italfondiario), ai danni di Polipark s.r.l., il G.E. del Tribunale di Bari pronunciava in data (OMISSIS) decreto di trasferimento dell’immobile pignorato in favore dell’aggiudicataria Zafferano Immobiliare Quattro s.r.l. (di seguito, brevemente, la “Zafferano”), disponendo, per quanto qui rileva, la cancellazione della trascrizione della cessione della cubatura e del vincolo di inedificabilità, eseguita sull’immobile venduto in data (OMISSIS) (e, cioè, in data successiva all’iscrizione dell’ipoteca in favore del creditore procedente, ma di pochi giorni anteriore a quella del pignoramento) in favore di BMC Bari Management Constructions s.r.l. (di seguito, brevemente, la “BMC”).

A seguito del rifiuto del Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione della trascrizione in questione, per la considerazione che il “vincolo di inedificabilità” non rientrava nei gravami di cui all’art. 586 c.p.c., la Zafferano proponeva reclamo ex artt. 113 bis e ter disp. att. c.c., innanzi al Tribunale di Bari avverso il provvedimento di rifiuto, nonchè istanza al G.E. dello stesso Tribunale per la rettifica del decreto di trasferimento con la precisazione che esso riguardava anche l’area di sedime e pertinenziale all’immobile.

Con decreto 25 giugno 2012, depositato in data 7 agosto 2012, il Tribunale di Bari accoglieva il reclamo ex artt. 113 bis e ter att. c.c., affermando che il Conservatore non poteva opporsi all’ordine di cancellazione e ordinando, quindi, di procedere alla cancellazione della trascrizione, non solo del pignoramento, ma anche della cessione della cubatura e del vincolo di in edificabilità; mentre il G.E. con provvedimento in data 14 luglio 2012 modificava il decreto di trasferimento nel senso richiesto dall’assegnataria, contemporaneamente revocando l’ordine di cancellazione della cessione della cubatura, siccome non rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 586 c.p.c., ritenendo che a tal fine occorresse promuovere un giudizio ordinario.

Su queste premesse la Zafferano s.r.l. adiva il Tribunale di Bari con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., perchè accertasse il proprio diritto al trasferimento della proprietà del bene immobile di cui si era resa aggiudicataria, libero da gravami, con conseguente ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione.

Il Tribunale di Bari, decidendo nel contraddittorio della Polipark, della BMC e di Italfondiario – di cui le prime due resistevano alla domanda, mentre l’ultima vi aderiva – pronunciava ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in data 29.12.2012, ordinando la cancellazione della trascrizione della cessione e del vincolo di inedificabilità.

Infine la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 531 in data 5 giugno 2013, decidendo sull’appello proposto da BMC ex art. 702 quater c.p.c., nei confronti di Italfondiario e della Zafferano, rigettava l’appello, ritenendo, quanto alla Polipark, che non occorresse integrare il contraddittorio nei suoi confronti e, quanto ai motivi di appello, che fosse assorbente rispetto alle ragioni dell’impugnazione, l’incontrovertibilità dell’ordine di cancellazione della trascrizione emesso dal Tribunale di Bari in data 25 giugno 2012/7 agosto 2012, con la conseguenza che, da un lato, si era verificata una sopravvenuta carenza di interesse di Zafferano, non rilevata dal primo giudice, ad ottenere l’ordine di uguale contenuto e, dall’altro, la BMC non poteva ottenere, stante la preclusione del giudicato, una pronuncia dichiarativa della legittimità della trascrizione stessa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione BMC s.r.l., svolgendo due motivi, illustrati anche da memoria.

Hanno resistito l’Italfondiario e la Zafferano, depositando distinti controricorsi e deducendo l’inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Polipark, nonchè la sua infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia riservato la decisione alla prima udienza omettendo di far precisare le conclusioni e di disporre lo scambio di conclusionali e repliche; in tal modo impedendole di svolgere appieno le proprie difese avverso l’eccezione di giudicato formulata dagli avversari.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3). Al riguardo parte ricorrente deduce che la Corte territoriale ha fatto malgoverno della norma di cui all’art. 2909 c.c., in quanto il reclamo proposto avverso il rifiuto del Conservatore ha natura amministrativa, giusta quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con riferimento al procedimento di cui all’art. 2674 bis c.c. e all’art. 113 ter disp. att. c.c. (sentenza n. 47 del 2011, relativamente a una q.l.c. originata dal “reclamo” proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità), il quale non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato.

3. E’ pregiudiziale – ancorchè per quanto si vedrà di seguito, per certi aspetti connessa alle problematiche sollecitate dal secondo motivo – la questione dell’integrità del contraddittorio, proposta dalle parti resistenti, allorchè hanno congiuntamente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio, nonchè l’esistenza del giudicato interno.

In particolare, Italfondiario, muovendo dalla considerazione che, nel giudizio di legittimità, come già accaduto in grado di appello, la Polipark (e cioè la debitrice esecutata, “cedente” la cubatura, da cui è conseguito il vincolo di inedificabilità di cui si discute) non è stata raggiunta dalla notifica del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, contemporaneamente, l’esistenza del giudicato interno nei confronti della Polipark per non avere la stessa autonomamente appellato l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (v. pag. 11 e 12 controricorso).

Muovendosi pressochè sulla stessa lunghezza d’onda, la Zafferano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sul presupposto che la Polipark sia la beneficiaria formale della statuizione della cit. ordinanza e per l’ulteriore considerazione che la stessa – pur avendo aderito alla tesi della BMC – non ha proposto autonomo appello, con la conseguenza che sì sarebbe formato il giudicato in favore della beneficiaria sostanziale Zafferano (v. pag. 10 e 11 del controricorso).

3.1. Tanto premesso e considerato che il difetto del contraddittorio, in una situazione di litisconsorzio necessario, va rilevato anche di ufficio, imponendo l’ordine di integrazione ex art. 331 c.p.c. e, in mancanza di tale ordine, si traduce in motivo di nullità della sentenza (cfr. art. 383 c.p.c.), si impongono le considerazioni che seguono, correggendo per così dire “il tiro” delle deduzioni delle resistenti. Invero – anche a voler prescindere dal non plausibile equiparazione della Polipark ((già resistente alla domanda di cancellazione del vincolo) alla beneficiaria formale del provvedimento di cancellazione – occorre innanzitutto rilevare che la doppia eccezione, di inammissibilità per difetto di contraddittorio (già in appello) e di giudicato interno per omessa proposizione dell’appello da parte della stessa Polipark, rivela una contraddizione intrinseca nella prospettazione difensiva, giacchè – se sussisteva una situazione di litisconsorzio necessario (già in appello) – occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Polipark, che avrebbe, di conseguenza, potuto avvalersi del disposto dell’art. 334 c.p.c..

3.2. Merita puntualizzare che non è revocabile in dubbio la qualità di litisconsorte sostanziale e processuale della Polipark, atteso che – come si è innanzi accennato – si tratta proprio della parte che ha costituito il vincolo di cui si discute e considerato, altresì, che la stessa ha partecipato al primo grado del giudizio. Di tanto, del resto, non mostrano di dubitare le parti in causa e di tanto manifesta di essere convinta anche la Corte barese, ancorchè – con un’improvvida applicazione al giudizio di merito di un principio elaborato per il giudizio di cassazione – abbia ritenuto “inutile ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.” (così testualmente a pag. 8 della sentenza impugnata), correlativamente lasciando intendere che riteneva inutile tale attività, in considerazione della preclusione del giudicato, rappresentato dall’ordinanza di cancellazione disposta dal Tribunale.

3.3. E’ il caso, a questo punto, di precisare che il principio affermato nel precedente di questa Corte richiamato nella decisione impugnata (Cass. n. 2723 del 2010) è stato riferito (come è agevole desumere dalla lettura della motivazione) – al pari che in altre decisioni in cui è stato affermato il medesimo principio – al giudizio di cassazione e, per giunta, se ne è fatta applicazione sul presupposto che la parte pretermessa fosse totalmente vittoriosa (cfr. per tutti, Sez. Unite, 03 novembre 2008, n. 26373), atteso che solo su tali presupposti può postularsi la “non utilità” dell’integrazione del contraddittorio (ergo, l’insussistenza dell’effettività della garanzia dei diritti processuali delle parti).

Il principio muove dalla considerazione che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 11 giugno 2013, n. 15106).

E’ evidente, peraltro, che altro è il caso in cui la decisione di merito si sia formato a contraddittorio integro e l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione si riveli del tutto ininfluente sull’esito del giudizio stesso, essendo il ricorso destinato all’inammissibilità, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di merito (cfr. Cass. ord. 22 marzo 2010 n. 6826), senza alcun pregiudizio della parte vittoriosa nel merito (pretermessa nel giudizio di cassazione) e altro è quello in cui il contraddittorio non sia integro già nel giudizio di merito, risultando, in difetto di ordine di integrazione, la decisione affetta da nullità.

3.3. Ed è questo il caso che ricorre nella specie; e ciò perchè, per quanto sopra rilevato, la Polipark era litisconsorte necessaria processuale e sostanziale; perchè la stessa avrebbe dovuto di conseguenza essere chiamata a integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; perchè, da ultimo e non per ultimo, neppure sussisteva un giudicato (esterno) opponibile alla Polipark o alla sua avente causa, atteso che, come da giurisprudenza pacifica di questa Corte, il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari – oggi Agenzia del territorio – di procedere ad una richiesta annotazione ai sensi dell’art. 745 c.p.c., cui rinvia l’art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non già la risoluzione di un conflitto di interessi, bensì il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare (Cass. 20 luglio 2015, n. 15131; Cass. 28 gennaio 2011, n. 2095; Cass. 12 marzo 2008, n. 6628). E ciò a tacere del fatto che neppure risulta che le suddette società (Polipark e BMC) siano state parti di quel procedimento.

4. In definitiva la sentenza impugnata va dichiarata nulla per essere stata emessa a contraddittorio non integro in grado di appello, con conseguente rimessione delle parti innanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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