Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20918 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 17/10/2016), n.20918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18240-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO

giusta procura speciale a margine;

– ricorrente –

contro

D.P.L.;

avverso la sentenza n. 1/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

GALATINA, depositata il 10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia E.T.R. ricorre per cassazione con unico motivo avverso la sentenza n. 27 del 10 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Galatina ha accolto l’opposizione, qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta da D.P.L., dichiarando la nullità dell’avviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia in data (OMISSIS), sul presupposto della giuridica inesistenza della notificazione della cartella esattoriale eseguita dall’esattore a mezzo posta.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico e articolato motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, contraddittorietà della motivazione, error in procedendo, violazione del principio tra chiesto e pronunciato omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di tardività dell’azione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5). In particolare la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto fondata l’opposizione con cui si deduceva la nullità del fermo amministrativo, per essere stata la cartella esattoriale notificata a messo posta direttamente dall’esattore; contesta che la notificazione potesse ritenersi giuridicamente inesistente, come affermato dal Tribunale, sul presupposto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, non consentisse tale modalità di notificazione; deduce, in contrario senso, che l’agente per la riscossione si era avvalso legittimamente della procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e che, peraltro, l’eventuale nullità sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo; osserva “per completezza difensiva” che, in ogni caso, il D.P. avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e, che, a volere ritenere corretta la qualificazione di opposizione ex art. 617 c.p.c., questa sarebbe risultata tardiva.

2. Va premesso che, in ragione della qualificazione dell’opposizione da parte del giudice a quo nell’alveo dell’art. 617 c.p.c., risulta correttamente esperito il rimedio del ricorso straordinario per cassazione.

Ciò posto, è fondata e assorbente la censura di violazione o falsa applicazione di legge, stante l’errata interpretazione e applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, in base alla quale il giudice a quo è pervenuto ad affermare la giuridica inesistenza della notificazione della cartella esattoriale, inferendone la nullità del fermo amministrativo.

Va qui confermato il principio – acquisito nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui in materia dì riscossione delle imposte, l’agente per la riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale senza avvalersi dell’intermediazione dei soggetti indicati nella prima parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 12 novembre 2015, n. 23182; Cass. 19 marzo 2014, n. 6395). Invero la seconda parte dell’art. 26, comma 1 cit. prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

L’esclusione dell’inciso “da parte dell’esattore” nell’art. 26, nella formulazione ratione temporis applicabile (quella modificata per effetto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, e in tutte le successive rimasta immutata) su cui fa leva la decisione impugnata, è del tutto irrilevante, dal momento che il comma 1, si apre con la individuazione degli ufficiali di riscossione come soggetti abilitati alla notifica, a differenza della versione originaria del medesimo comma che, conseguentemente richiedeva l’espressa menzione dell’esattore nella successiva parte della norma. Come evidenziato nei precedenti sopra cit. (che si fondano, per l’appunto sulla nuova formulazione dell’art. 26, comma 1), tale modalità di notifica, alternativa all’altra pure descritta dalla norma resta del tutto affidata al concessionario che può, di conseguenza eseguirla direttamente.

3. In definitiva il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata; e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2. Invero – considerato che, come si legge nella decisione impugnata, “il D.P. non contesta il credito di Equitalia per l’importo indicato nella cartella esattoriale (…) ma la regolarità formale dell’avviso di fermo amministrativo che intanto sarebbe da ritenersi nullo, o inefficace o inesistente, in quanto la cartella esattoriale non pagata, da cui trae fondamento, sarebbe stata notificata senza il rispetto delle modalità previste dalla legge” – una volta che è risultato infondato il presupposto in diritto su cui si basava l’opposizione (asserita irregolarità e, anzi, inesistenza della notificazione della cartella per essere stata notificata a mezzo posta direttamente dall’esattore), l’opposizione stessa va rigettata.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre permangono le ragioni che hanno già determinato la compensazione delle spese in prime cure, tenuto conto delle incertezze interpretative sollecitate da alcune pronunce di merito e del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; condanna l’intimato D.P.L. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali, compensando per l’intero quelle del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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