Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20917 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. I, 11/10/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 11/10/2011), n.20917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Barberini 86, presso l’avv. Ilaria Scatena, rappresentato e difeso

dall’avv. Defilippi Claudio, che lo rappresenta e difende per procura

in atti,

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Brescia in data 19

novembre 2008, nel procedimento n. 319/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PRATIS Pierfelice che nulla ha osservato.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. A.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 19 novembre 2008, con il quale la Corte di Appello di Brescia ha respinto il ricorso con il quale il medesimo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata di un giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale civile di Milano dal 11 dicembre 2003 (data della prima udienza successiva all’atto di citazione) fino al 14 luglio 2006 e in appello dal 20 febbraio 2007 e ancora pendente alla data del 7 luglio 2008;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Brescia ha respinto ricorso, rilevando che sia in primo grado che in appello risultano rispettati i termini ragionevoli di durata del processo;

3. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto che il dies a quo del giudizio di primo grado decorre dalla data di notifica dell’atto di citazione e non dalla data della prima udienza; con il secondo motivo si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali, senza valutare la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese processuali;

– il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto, pur condividendosi la decorrenza del dies a quo dalla data di notifica dell’atto introduttivo, nella specie il termine ragionevole del giudizio di primo grado non è stato violato, in quanto l’atto di citazione è stato notificato il 14 luglio 2003 ed il giudizio è stato definito nel termine di tre anni (14 luglio 2006);

– anche il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto nei giudizi di equa riparazione trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione la principio della soccombenza e tale principio non è in contrasto con l’art 34 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come modificata dal protocollo n. 11 (Cass. 2003/13211; 2009/16542); inoltre la valutazione dell’opportunità di compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di ricorso per cassazione (Cass. 1998/11770; 2006/24495);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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