Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20916 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. II, 21/07/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6711-2016 proposto da:

IMMOBILARE ALTO SANNIO SRL, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO E LEGALE

RAPP.TE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall’avv. PIETRO

CAPPANNINI;

– ricorrente –

Nonché da:

BDG SRL, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO LEGALE RAPP-TE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo

studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO MARCELLO LEONELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 115/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 Arti Grafiche Antica Porziuncola s.r.l. propose opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 49.925,15, oltre interessi, in favore di BDG di B.D. & G. s.n.c., per forniture ed opere edili eseguite sull’immobile sito in Comune di Cannara, costituito da fabbricato ad uso industriale e terreno circostante.

1.1. La società opponente formulò domanda riconvenzionale di condanna della BDG al pagamento delle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi presenti nelle opere eseguite, previo accertamento della responsabilità dell’opposta ai sensi degli artt. 1667-1668 c.c., nonché al pagamento della penale pattuita con la scrittura privava del 28 luglio 1999, stante la ritardata consegna delle opere.

1.2. La società opposta eccepì l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, la decadenza dell’opponente dall’azione di garanzia, la prescrizione dell’azione, e chiese la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna dell’opponente al pagamento della minor somma di Euro 16.657,06.

1.3. Il Tribunale di Perugia-sezione distaccata di Foligno, con la sentenza n. 237 del 2010, integrata con il provvedimento di correzione di errore materiale in data 9 dicembre 2010, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società BDG al pagamento della somma di Euro 215.542,93, oltre interessi dalla domanda al saldo.

1.3.1. Previa qualificazione del rapporto inter partes come appalto, il Tribunale accertò con l’ausilio di CTU che BDG aveva eseguito opere aggiuntive per l’importo di Euro 43.335,72; che Arti Grafiche aveva diritto al pagamento di Euro 69.855,43 a titolo di risarcimento danni per i vizi delle opere appaltate, e di Euro 189.023,22 a titolo di penale per il ritardo nella consegna.

2. Adita da BDG s.r.l. (già BDG snc), e nella resistenza di Immobiliare Alto Sannio s.r.l. (già Arti Grafiche Antica Porziuncola srl), la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 115 del 2015, pubblicata il 19 febbraio 2015, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, e condannato la società BDG al pagamento della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi.

2.1. Dopo avere rilevato che era dovuta l’IVA sull’importo fatturato da BDG per il lavori aggiuntivi, sicché il relativo credito ammontava ad Euro 52.436,72, la Corte territoriale ha confermato che credito di BDG era compensato dal controcredito risarcitorio, ma ha eliminato la condanna di BDG al pagamento della differenza, e ciò in quanto l’azione di garanzia svolta in via riconvenzionale era prescritta, come eccepito da BDG, e pertanto la presenza dei vizi poteva essere fatta valere solo in via di eccezione, al fine di paralizzare la pretesa di pagamento.

2.2. La Corte d’appello ha inoltre ridotto la penale, posto che il ritardo nella consegna aveva riguardato lavori di completamento dell’opera, relativi alle parti esterne del fabbricato industriale, con relativa minore incidenza sull’interesse della committente.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Immobiliare Alto Sannio srl sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso BDG srl, che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità della camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e, comunque, violazione o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe ridotto la penale pattuita per il ritardo sull’erroneo presupposto che la ritardata consegna riguardasse lavori di completamento delle parti esterne del fabbricato industriale, mentre era emerso, e comunque non era stato contestato che le opere non ultimate rilevassero ai fini del rilascio delle certificazioni necessarie per l’avvio dell’attività produttiva.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e, comunque, violazione o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., e si lamenta l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azine di garanzia. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la denuncia dei vizi era stata fatta con lettera del 23 dicembre 1999, e quindi entro due anni dalla consegna del bene avvenuta il 28 luglio 1999.

Inoltre, trattandosi di difetti non evidenti, il momento della consegna non era rilevante ai fini del decorso del termine di sessanta giorni per la denuncia.

3. I motivi sono entrambi privi di fondamento, ove non inammissibili.

3.1. Quanto al primo motivo si osserva che la decisione della Corte di merito di ridurre la penale non può essere oggetto di riesame in questa sede sotto il profilo della violazione di legge (art. 1384 c.c.) e non è correttamente censurata con riferimento al vizio di motivazione.

La riduzione della penale è argomentata con il richiamo all’accertata limitata incidenza del ritardo sull’interesse della società committente, in quanto “i lavori, come pacifico, erano solo di completamento dell’opera e (che) i ritardi riguardavano soprattutto il completamento delle parti esterne al fabbricato industriale – in particolare il cancello” (ultima pag. della sentenza impugnata).

L’art. 1384 c.c., che riconosce al giudice di merito la facoltà di riduzione della penale per ricondurre ad equità la pattuizione nell’ambito del sinallagma contrattuale, risulta applicato sulla base del dato fattuale accertato – che indubbiamente lo giustifica alla luce della consolidata giurisprudenza in materia (tra le molte, Cass. 10/05/2012, n. 7180; Cass. Sez. U 13/09/2005, n. 18128) – e che costituisce il vero oggetto di doglianza. La ricorrente lamenta, infatti, che i lavori consegnati in ritardo fossero diversi da quelli indicati dalla Corte d’appello (quindi non opere di completamento, o non solo quelle), con conseguente significativa incidenza sull’interesse del creditore al tempestivo adempimento.

La doglianza investe allora la quaestio facti, e perciò avrebbe dovuto essere prospettata come vizio di motivazione nei limiti in cui tale vizio è ancora deducibile, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 disposta con D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), dopo la modifica richiamata non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, il che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé.

Risulta, pertanto, non più invocabile il controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione, veicolato dal confronto con le risultanze probatorie, e rimane denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di un fatto storico, anche secondario e quindi dedotto in funzione probatoria, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e che sia decisivo, vale a dire che sia idoneo ad incrinare la plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (per tutte, Cass. 29/09/2016, n. 19312).

Nella fattispecie in esame, il vizio di motivazione è denunciato al di fuori del paradigma appena richiamato, e ciò comporta l’inammissibilità della relativa doglianza.

4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della sentenza impugnata.

La Corte d’appello ha rilevato, su eccezione di BDG, l’avvenuta prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1667 c.c., che Arti Grafiche (ora Immobiliare Alto Sannio srl) aveva esercitato con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 20 aprile 2004, e quindi oltre due anni dopo la data di consegna dell’immobile, avvenuta il 28 luglio 1999.

La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione sulla base della asserita tempestiva denuncia dei vizi delle opere con lettera del 23 dicembre 1999, ma la censura non è pertinente poiché la denuncia dei vizi non equivale ad esercizio dell’azione di garanzia, e quindi non è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 1667 c.c., trovando applicazione anche con riferimento alla materia in esame la norma di carattere generale contenuta nell’art. 2943 c.c. (ex plurimis, Cass. 18/02/2016, n. 3199; Cass. 30/10/2009, n. 23075; Cass. 14/01/1980, n. 333).

5. Il ricorso principale è rigettato.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e si contesta il rigetto dell’eccezione di decadenza della committente dall’azione di garanzia, per mancata tempestiva denuncia dei vizi.

In assunto della ricorrente incidentale, la Corte territoriale avrebbe affermato erroneamente che i contratti di appalto intervenuti tra le due società erano coevi all’atto notarile di vendita del 28 luglio 1999, mentre in realtà dovevano farsi risalire alla stipula del preliminare di vendita in data 4 dicembre 1998.

Inoltre, trattandosi di vizi riconoscibili sin dalla consegna dell’immobile avvenuta il 28 luglio 1999, la denuncia dei vizi contenuta nella lettera del 23 dicembre 1999 era successiva di cinque mesi, e quindi tardiva.

In ogni caso, la committente non aveva dimostrato la tempestività della denuncia rispetto alla scoperta dei vizi, come sarebbe stato suo onere a fronte dell’eccezione di decadenza formulata da BDG.

7. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., comma 2, in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la ritenuta proponibilità della garanzia in via di eccezione.

La Corte di Appello non avrebbe considerato che la regola secondo cui il committente convenuto per il pagamento dei lavori può paralizzare la pretesa creditoria dell’appaltatore anche se l’azione di garanzia si è prescritta opera soltanto per prestazioni in rapporto di corrispettività, laddove, nel caso di specie, la domanda di pagamento dell’appaltatore aveva ad oggetto lavori aggiuntivi, che non presentavano vizi, e l’eccezione della committente concerneva vizi inerenti la costruzione del fabbricato industriale il cui corrispettivo era stato già interamente pagato.

Sarebbe stato violato, inoltre, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poiché la committente aveva fatto valere la garanzia per vizi con autonoma domanda riconvenzionale e non in via di eccezione.

8. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta che la Corte d’appello avrebbe rideterminato la penale per il ritardo in una somma sproporzionata, non rispondente al principio di equità richiamato dall’art. 1384 c.c., in assenza di prova del danno che la pattuizione avrebbe dovuto compensare.

9. Il primo motivo è fondato.

9.1. La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, riproposta da BDG con il quarto motivo di appello, affermando testualmente “che i contratti di appalto furono coevi alla vendita notarile, talché la doglianza relativa alla decadenza è evidentemente infondata” (pag. 3 della sentenza impugnata). L’affermazione sembra calibrata sulla doglianza della parte, come poco sopra sintetizzata dalla stessa Corte d’appello: “l’appellante lamenta che le eccezioni di decadenza e prescrizione non siano state accolte ex art. 1667 c.c., sul rilievo che i vizi erano palesi e che la consegna dell’opera avvenne “prima del rogito notarile di compravendita””. E’ di tutta evidenza che il tema della tempestività della denuncia dei vizi non è stato affrontato.

9.2. L’art. 1667 c.c. prevede che vizi e difformità dell’opera oggetto di appalto debbano essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, salvo che l’appaltatore li abbia riconosciuti o dolosamente occultati. Nessuna di queste due ipotesi ricorre nella fattispecie in esame.

La decadenza del committente dalla garanzia per l’vizi è oggetto di eccezìone in senso stretto, riservata all’appaltatore, e se formulata in limine, come pacificamente avvenuto nella fattispecie, impone al committente di dimostrare che dalla scoperta dei vizi al momento della denuncia degli stessi è trascorso un tempo non superiore a sessanta giorni. Con orientamento risalente e consolidato, la giurisprudenza di questa Corte afferma il principio secondo cui il committente che agisca ai sensi dell’art. 1667 c.c. nei confronti dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalla controparte (ex plurimis, Cass. 09/08/2013, n. 19146; Cass. 25/06/2012, n. 10579; Cass. 15/06/2007, n. 14039; Cass. 17/05/2001, n. 6774).

9.3. La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di decadenza in violazione degli artt. 1667 e 2697 c.c., e pertanto il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata sul punto.

9.4. Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, logicamente subordinato al primo, in quanto pone la questione dell’applicabilità dell’art. 1667 c.c., comma 3 che presuppone la tempestività della denuncia del vizi.

10. Privo di fondamento e’, invece, il terzo motivo del ricorso incidentale.

10.1. Per costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema, l’apprezzamento sulla eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (Cass. 07/09/2015, n. 17731; Cass. 16/03/2007, n. 6158).

11. All’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo motivo, segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

Il rigetto del ricorso principale impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, rigettato il terzo motivo; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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