Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20916 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 819 ter c.p.c.

proposto da:

Le Pavoniere Golf Club Associazione Sportiva, elettivamente

domiciliata in Roma, via Celimontana 8, presso l’avv. Panariti Paolo,

che con l’avv. Paolo Donati la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 1363 del 19.10.2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal

Relatore Cons. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. FUCCI Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “Le Pavoniere Golf Club Associazione Sportiva ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c., con riferimento alla sentenza con la quale il Tribunale di Prato, giudicando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo intimato a F.S. per quote associative non pagate, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda oggetto di giudizio, per effetto di clausola arbitrale prevista dall’art. 31 dello Statuto.

Più precisamente il tribunale rilevava che, pur essendo previsto dall’art. 7 del medesimo statuto il diritto dell’associazione di ripetere giudizialmente le somme dovute dai soci morosi, il coordinamento fra le due disposizioni doveva essere ricostruito nel senso che il recupero delle quote dai soci poteva essere effettuato nelle forme del procedimento monitorio, ferma restando la competenza degli arbitri nel caso di opposizione dell’intimato.

La detta decisione veniva quindi censurata dall’Associazione Le Pavoniere con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali rispettivamente denunciava violazione dell’art. 1362 e ss.

c.c., artt. 24 e 25 Cost. e vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della giurisdizione del giudice statale nelle controversie concernenti i diritti di credito dell’associazione nei confronti dei soci (primo motivo); violazione dell’art. 5 c.p.c., per il fatto che il negato rapporto sociale da parte dell’intimata avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della clausola compromissoria al caso in questione (secondo motivo); violazione dell’art. 819 ter c.p.c., per il fatto che l’omessa proposizione da parte di essa ricorrente dell’eccezione di incompetenza del tribunale per la convenzione di arbitrato, in relazione alla negata qualità di socia della F. (prospettazione che avrebbe potuto astrattamente dar luogo al giudizio arbitrale sul punto), avrebbe comunque radicato la competenza del giudice ordinario al riguardo. Ritiene il relatore che sia fondata la censura formulata con il primo motivo, poichè il corretto coordinamento delle clausole in questione (art. 1363 c.c.) induce a ritenere che l’art. 7 dello Statuto suoni come eccezione alla generale disposizione dell’art. 31, mentre l’interpretazione offerta in proposito dal tribunale (limitativa rispetto al diritto di ripetere giudizialmente quanto dovuto) non è sorretta nè dal punto di vista della formulazione letterale nè da quello relativo all’intenzione dei contraenti.

Il relatore propone quindi la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente fondato”.

Tali rilievi, sui quali nè il Procuratore Generale nè le parti hanno formulato conclusioni o depositato memorie, sono condivisi dal Collegio. Ne consegue che in accoglimento del ricorso va cassata la sentenza del Tribunale di Prato, di cui va dichiarata la competenza.

La F., soccombente, va infine condannata al pagamento delle spese processuali della presente fase, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Prato, cassa la sentenza impugnata, rinvia al Tribunale di Prato in diversa composizione e condanna F.S. al pagamento della presente fase, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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