Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20916 del 07/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.07/09/2017), n. 20916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19156/2016 proposto da:
B.M.R.E., elettivamente domiciliata in ROMA Piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, P.M.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, procedimento 1/14 Sovr.,
depositato il 01/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Genova del 1 luglio 2016, il quale ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano del consumatore pronunciato dal giudice monocratico;
– che non svolge difese la parte intimata;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato la memoria.
Diritto
CONSIDERATO
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, questa Corte ha già espresso il principio, che si intende confermare ora, secondo cui “Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis ed art. 8, non precludendo a quest’ultimo benchè nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), medesima L. – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione” (Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869);
– che, dunque, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
– che non vi è pronuncia sulle spese, in ragione della mancanza di difese della parte intimata;
– che segue la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017