Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20915 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6339-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati DONATELLA MORAGGI, FABRIZIO CERALLO,

che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11096/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2014 R.G.N. 7811/2010.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 11096 del 2013, depositata il 7 marzo 2014, in parziale accoglimento dell’appello proposto da F.R. nei confronti dell’INAIL, e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto della lavoratrice a percepire le differenze retributive tra il trattamento spettante per l’inquadramento in C1 del CCNL Enti pubblici economici e quello percepito a decorrere dal febbraio 1999 e fino alla domanda di primo grado, oltre interessi legali a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

2. La Corte d’Appello, dopo aver ripercorso la declaratoria contrattuale relativa al profilo C1 e quella relativa all’area B, ha posto in evidenza che gli elementi principali di distinzione tra le suddette declaratorie contrattuali attengono alla competenza allo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo per il personale area B, e allo svolgimento dell’intero processo per il personale di area C. Ha chiarito, quindi, che il processo produttivo non poteva identificarsi con l’intera e complessa gamma dei prodotti gestiti ed offerti dall’INAIL.

Il giudice di appello ha affermato che dalle testimonianze, a differenza di quanto aveva ritenuto dal Tribunale, risultava che la lavoratrice aveva atteso a tutte le attività relative al processo produttivo cui era adibita (gestione aziendale), e non a singole parti, salva la validazione degli atti conclusivi.

Nè, da tale ultima circostanza poteva farsi discendere l’esclusione della responsabilità del risultato dell’attività, atteso che la responsabilità prevista dalle declaratorie contrattuali ha diversa ampiezza e diversi livelli.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INAIL prospettando quattro motivi di ricorso.

4. Resiste la lavoratrice con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso l’INAIL denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti; inesistenza della motivazione per relationem per omessa considerazione di tutte le circostanze dedotte con il gravame.

L’Istituto sostiene, in sintesi, che il richiamo alla motivazione di altra decisione in tanto può essere ritenuto conforme all’obbligo imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il giudice di appello esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della sentenza impugnata in relazione ai motivi di impugnazione proposti.

Nel caso di specie, al contrario, la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla valutazione della prova testimoniale con riferimento alle mansioni svolte, al periodo di pretesa assegnazione a compiti superiori, all’articolazione dei processi produttivi nei quali si inseriva l’attività svolta dalle appellate.

2. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della pronuncia che, pur richiamando un proprio precedente, illustra le ragioni della decisione sia in relazione alle declaratorie contrattuali che alle risultanze istruttorie, con riguardo alla specifica fattispecie in esame.

Può, altresì, ricordarsi che, nel processo civile è consentita la motivazione per relationem ad altri provvedimenti giudiziari e la sentenza non può dirsi affetta da nullità qualora, attraverso il rinvio, emergano in modo chiaro le ragioni della decisione (Cass. S.U. n. 642 del 2015).

3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL del comparto Enti pubblici non economici del 16.2.1999 (quadriennio 1998-2001), che ha previsto il nuovo sistema di classificazione del personale, e dell’allegato A, declaratoria delle Aree, al medesimo contratto. Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 3 del CCI del 30 luglio 1999 e dell’allegato 1: profili professionali delle attività amministrative, del medesimo CI (art. 360 c.p.c., n. 3).

Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le declaratorie generali delle categorie di inquadramento e degli specifici profili professionali, senza prendere in considerazione le declaratorie allegate al CCI, cui il contratto collettivo rinvia, in particolare allegato 1 del CCI del 30 luglio 1999.

4. Il motivo è inammissibile, in quanto si incentra sul CCI rispetto al quale il ricorrente non ha adempiuto l’onere di deposito dello stesso.

In tema di giudizio per cassazione, la possibilità di valutare la conformità alla legge e al CCNL del settore pubblico di un contratto integrativo – che non può, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimità – è condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest’ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, stipulato dalle amministrazioni pubbliche sulle singole materie, nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, se pure applicabile al territorio nazionale in ragione della P.A. interessata, ha una dimensione decentrata rispetto al comparto e non è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (Cass., n. 7981 del 2018).

5. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione dell’allegato A: declaratoria delle aree del CCNL comparto Enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 (quadriennio 1998-2001), così come integrato dall’allegato 1: profili professionali delle attività amministrative del contratto integrativo del 30 luglio 1999 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente dopo aver richiamato la declaratoria delle aree e dei profili professionali espone che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere rilevante ai fini della distinzione tra le due aree il requisito della responsabilità, posto che quest’ultimo caratterizza solo talune specifiche figure ordinamentali inquadrate nella posizione economica C3, e non costituisce un elemento discretivo determinante per l’inquadramento in C1 anzichè in B2 o B3. Aggiunge che i due profili che vengono qui in rilievo si distinguono in relazione alla competenza a svolgere l’intero processo (area C) o solo talune fasi dello stesso (area B), ed al più elevato contenuto professionale nonchè al maggior grado di discrezionalità che caratterizzano le attività svolte dal personale di area C.

Si deduce che il personale inquadrato nella posizione B2/B3, come l’odierna resistente, svolge fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, ovvero con un limitato grado di autonomia, mentre il personale dell’area C è competente a svolgere tutte le fasi di tutto il processo, assume la responsabilità di moduli organizzativi ed esplica funzioni specialistiche.

6. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

Va premesso che lo stesso, benchè richiami il CCI, che non è stato depositato, si incentra sulle declaratorie del CCNL, e dunque supera il vaglio di ammissibilità.

Preliminarmente, rileva il Collegio che fattispecie analoga a quella ora in esame è stata decisa dalla sentenza n. 8683 del 2018, ai cui principi, di seguito riportati, si intende dare continuità.

Nella citata sentenza, in particolare, si è affermato che il CCNL 16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell’area B il personale “strutturalmente inserito nel processo produttivo” che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche”, valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita”.

La declaratoria allegata al contratto precisa, poi, che la posizione B2 presuppone una “effettiva capacità di controllo delle fasi e/o attività del processo in sintonia con il complesso dell’ambiente operativo; attitudini di problem solving con riferimento alla linea operativa; capacità di reperire le informazioni necessarie per le attività da svolgere e di operare con l’impiego delle strumentazioni informatiche e telematiche”.

All’area C appartiene, invece, il personale “competente a svolgere tutte le fasi del processo” che opera “a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum”, e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione).

La posizione C1 presuppone “conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire regolare i processi di produzione; attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianze del processo in funzione del cliente”. L’area C, quindi, si caratterizza rispetto a quella inferiore, oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al dipendente, per la capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all’interno dell’area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili. Al contrario il personale dell’area B, il quale esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, si limita a “rispondere dei risultati secondo la posizione rivestita”, circoscritta alla singola fase, nell’ambito della quale è tenuto solo ad “orientare il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo”.

Il giudice di appello, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, ha interpretato correttamente le disposizioni contrattuali relative all’area B e all’area C, laddove ha escluso che la competenza a svolgere tutte le fasi di tutto il processo richiedesse l’effettivo svolgimento di tutte le fasi del processo, e ha accolto la domanda atteso che la lavoratrice svolgeva tutte le attività relative al processo produttivo “gestione aziendale” cui era adibita, seguendo le singole lavorazioni fino alla cd. validazione o al corrispondente atto formale di assunzione di responsabilità verso l’esterno da parte del funzionario C3 o del dirigente, di cui all’area C, posizione C 1.

7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non avrebbe pronunciato in merito all’eccezione di prescrizione sollevata sin da primo grado di giudizio.

8. Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 86 del 2012), il principio di specificità del ricorso per cassazione – che trova la propria ragione d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci l’omessa pronuncia su un motivo di appello, deve riportare nel ricorso, nel suo impianto specifico, il predetto motivo, nonchè le statuizioni di primo grado oggetto di censura.

Anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass., n. 12664 del 2012).

Nella specie, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità sulle norme processuali che assume lese, ma non le attualizza in relazione alle eccezioni formulate in primo grado, e poi in appello in relazione all’impugnazione della lavoratrice, che non sono riprodotte, così come le statuizioni della sentenza di primo grado, limitandosi l’Ente a indicare le pagine degli atti difensivi che le conterrebbero, senza riprodurne ed illustrarne gli argomenti, in modo da evidenziare la prospettata omissione.

9. La Corte dichiara inammissibili il primo il secondo e il quarto motivo di ricorso. Rigetta il terzo motivo.

10. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo il secondo e il quarto motivo di ricorso. Rigetta il terzo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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