Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20915 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/10/2011), n.20915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell’avvocato D’AURIA

ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AVINO ARCANGELO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto R.G. 2537/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

21.10.09, depositato il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il sig. C.A. ha proposto ricorso avverso il decreto, depositato il 4 novembre 2009, della Corte d’appello di Napoli che gli ha liquidato, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo dinanzi al TAR della Campania Euro duemilacinquecento, deducendo che la liquidazione, pari a circa cinquecento Euro per ogni anno di eccessivo ritardo, viola la L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 e gli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ. e non è adeguatamente motivata; che la parte intimata non si è costituita;

che non risulta depositata la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta del ricorso;

che il ricorso, in mancanza del deposito di detta ricevuta appare inammissibile, mentre ove risulti regolarmente notificato appare manifestamente fondato;

visti gli artt. 380 bis e 375 c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e la ricevuta di ritorno è stata depositata;

che il collegio ha condiviso la relazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, avendo il decreto impugnato accertato che il processo dinanzi al TAR è durato sette anni e undici mesi (dal 17 maggio 2000 al 28 aprile 2008), eccedendo di quattro anni e undici mesi la ragionevole durata ed avendo liquidato per tale ritardo la somma di Euro duemilacinquecento – tenuto conto che l’istanza di prelievo era stata depositata solo in data 25 febbraio 2004 – così scendendo al di sotto dei minimi liquidabili, in base ai parametri CEDU e di questa Corte, pur tenendosi conto della non sollecita istanza di prelievo;

che il decreto impugnato va pertanto cassato;

che si ravvisano le condizioni per la decisione della causa nel merito, liquidandosi, in base alle circostanze del caso la somma complessiva di Euro 4.200,00 oltre interessi legali dalla domanda e le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.200,00 con gl’interessi dalla domanda. Lo condanna altresì al pagamento della spese del giudizio di merito nella misura di Euro 450,00 per onorari, 378,00 per diritti, 50,00 per spese vive oltre spese generali e accessorie come per legge. Lo condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro 670,00 di cui Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA