Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20915 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.07/09/2017),  n. 20915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19054/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L.(P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

TRASTEVERE, n. 40, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CINCOTTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)) in persona del curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO PICCIAU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

– che la pronuncia impugnata ha affermato, per quanto ora rileva, che: a) il Tribunale, nonostante la sintetica motivazione, ha esaminato la domanda di concordato; b) la proposta di concordato è del tutto vaga, avendo esso solo accennato all’ingresso nella compagine sociale di ipotetici finanziatori, senza altri riferimenti, essendo questi rimasti anonimi e senza indicazioni sulla loro consistenza patrimoniale; inoltre, la validità del contratto risulta condizionata all’accettazione del ceto creditorio entro data da tempo decorsa senza esito; mentre pure il cd. concordato in bianco, di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, deve contenere l’elenco dei creditori, nella specie mancante; c) il P.M. era legittimato all’istanza di fallimento, avendo appreso dell’insolvenza da relazione della Guardia di Finanza del dicembre 2013;

– che la procedura resiste con controricorso;

– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso – il quale lamenta, con l’unico motivo, la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 161, comma 6, in quanto la domanda di concordato ben può essere presentata anche quando il tribunale abbia ormai trattenuto la causa in decisione – è inammissibile;

– che, invero, il ricorso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni, di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, in quanto la sentenza è stata notificata l’8 giugno 2016 ed il ricorso per cassazione notificato il 3 agosto successivo, laddove invece il termine perentorio di decadenza è scaduto il giorno 8 luglio;

– che le spese seguono la soccombenza;

– che segue la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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