Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20914 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 17/10/2016), n.20914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11000-2013 proposto da:

O.C.A., (OMISSIS), C.A. (OMISSIS), in proprio

e quale erede della Sig.ra P.V.E.,

C.G.P. (OMISSIS), in proprio e quale erede della Sig.ra

P.V.E., CU.GI. (OMISSIS), in proprio e quale erede della

Sig.ra P.V.E., C.R.V. (OMISSIS), in proprio

e quale erede della Sig.ra P.V.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 56, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO PIZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO STELLACCIO giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del suo Funzionario e Procuratore Avv.

CO.AN.PI., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del dott. PE.AL. nella

sua qualità di procuratore speciale, legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.A., V.G., CARIGE VITA NUOVA

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 142/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato BONACCIO G. per delega;

udito l’Avvocato TEDESCHI M. per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

I FATTI

Nel 2009 O. M. C., C.A., G.P., Gi. e R.M., gli ultimi quattro anche quali eredi di P.V.E., convenivano dinanzi al Tribunale di Trieste T.A., la LLoyd Adriatico s.p.a. ora Allianz s.p.a., V.G. e la Carige Vita Nuova Ass.ni s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale era deceduto nel (OMISSIS) il loro congiunto Cu.An., assumendo che questi, alla guida di una vettura Ford Ka, si trovava davanti improvvisamente sulla propria corsia di percorrenza un paraurti, staccatosi dalla vettura Ford Mondeo di proprietà e condotta dal T., e dopo averlo urtato, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad invadere l’opposta corsia di percorrenza, dove urtava un secondo veicolo condotto da tale Ca.An., quindi arrestava la propria corsa sulla strada e a quel punto veniva tamponato violentemente dall’autocarro condotto dal V.. Il C., ricoverato in ospedale a seguito del sinistro in stato di coma secondario, dovuto a trauma cranico-encefalico, decedeva dopo 204 giorni di corna, senza aver mai ripreso conoscenza.

Il Tribunale di Trieste, all’esito del giudizio di primo grado, rigettava la domanda dei ricorrenti compensando le spese di lite, ritenendo che dalle risultanze istruttorie non fosse emersa la prova che il paraurti si fosse staccato dalla vettura del T. prima del transito del C. nè che esso (reperito a bordo strada quando i veicoli si trovarono in stato di quiete, dopo l’incidente) si trovasse sulla carreggiata al momento del transito del C.. Il Tribunale escludeva che ci fosse stato urto tra la vettura della vittima e il paraurti (diversamente da quanto inizialmente allegato dagli stessi attori), e in mancanza di tale prova escludeva che la manovra del C. fosse stata una manovra di emergenza per evitare di collidere col paraurti.

La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello dei parenti della vittima, compensando le spese. Faceva propria la sentenza di primo grado e, nei confronti del T., ribadiva che i ricorrenti non avessero fornito la prova del nesso di causa tra il distacco del paraurti dalla vettura da questi condotta e la sbandata che aveva portato il C. ad invadere con la propria autovettura l’opposta corsia di percorrenza. Rispetto alla posizione del V., riteneva che il secondo urto non fosse riconducibile a responsabilità del camionista, in quanto la vettura del C. gli si parava improvvisamente davanti come ostacolo imprevedibile ed inevitabile.

O. M. C., C.A., G.P., Gi. e R.M. propongono ricorso articolato in dieci motivi per la cassazione della sentenza n. 142/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Trieste in data 11 giugno 2012, non notificata, nei confronti di T.A., Allianz s.p.a., Carige Ass.ni s.p.a., V.G..

Resistono con controricorso la Allianz e la Carige s.p.a.

Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive.

Vi è memoria dei ricorrenti e di Amissima Ass.ni s.p.a. (nuova denominazione di Carige Ass.ni s.p.a.).

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. deducendo la nullità della sentenza d’appello in quanto motivata per relationem, adducendo che essa si limiti a rinviare alla sentenza di primo grado senza esplicitare adeguatamente i motivi per cui ha ritenuto di condividerla e quindi senza rispondere ai numerosi motivi d’appello.

Non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non si limita a recepire e ripercorrere la motivazione della sentenza di primo grado ma risponde, dalla pagina 6 in poi, ai rilievi degli appellanti.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 178, 189 e 100 c.p.c. “perchè la sentenza è comunque errata nel merito”e con il terzo motivo si deduce la presenza del vizio di motivazione sul punto della sentenza che dichiara inammissibili le prove orali riproposte in appello.

Le contestazioni prospettate avverso la mancata ammissione di alcune prove in appello (il cui esatto contenuto peraltro non è neppure richiamato integralmente) in quanto non ripropone all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, sono in effetti volte a contestare la ricostruzione complessiva dei fatti operata sia in primo grado che in appello, in cui, essendo stato smentito dalle prove raccolte uno dei fatti allegati dagli attori (che il C. avesse urtato il paraurti proveniente dalla vettura del T. per poi perdere, a causa dell’urto, il controllo del mezzo), tutta la lettura dei fatti, in parte ritenuti non contestati (quanto al verificarsi dei due successivi sinistri) ha avuto una interpretazione diversa nella ricostruzione della corte d’appello, con una eliminazione dell’apporto causale recato dalla presenza del paraurti al centro strada e la riconduzione quindi della perdita di controllo della vettura al solo fatto del danneggiato.

I rilievi dei ricorrenti sono in realtà volti ad evidenziare, più che effettive violazioni di legge, l’ingiustizia della decisione (come dagli stesi peraltro espressamente affermato), in quanto essi segnalano all’attenzione della Corte una serie di risultanze processuali, non privilegiate dalla corte d’appello che, formandosi legittimamente il proprio convincimento, ha privilegiato altri punti, in base alle quali evidenziano come fosse assolutamente plausibile che il paraurti fosse comunque caduto dalla vettura del T. poco prima del passaggio del C. (e che il T. stesso fosse del tutto consapevole che procedeva con un paraurti non ben fissato) e che la vittima se lo sia trovato davanti all’improvviso, anche se l’oggetto, in posizione di quiete dei veicoli, è stato ritrovato a margine dell’opposta corsia, come pure che fosse plausibile che il V. viaggiasse a velocità eccessiva e per questo non sia stato in grado di evitare la vettura del C., che con l’angolo sinistro si venne a trovare nella corsia di sorpasso dell’opposta direzione di marcia. Trattasi tuttavia di critiche alla ricostruzione in fatto, e al convincimento che sulla base di essa la corte d’appello si è formato, che non possono essere prese in considerazione in questa sede.

Con il quarto e il quinto motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sul punto in cui la sentenza d’appello ha dichiarato inammissibili i nuovi documenti che l’appellante voleva produrre.

I due motivi sono da ritenere inammissibili in quanto del tutto generici: i ricorrenti non chiariscono mai nè indicano chiaramente di quali documenti si trattasse, lamentano che senza neppure esaminarli nel loro contenuto ai fini della necessaria valutazione relativa alla indispensabilità o meno della produzione, la corte d’appello abbia affermato che non si potessero produrre, Quindi, sostanzialmente, i ricorrenti contestano la mancanza di delibazione sulla indispensabilità.

Ai fini di poter effettuare una valutazione sulla mancanza di delibazione o di motivazione in ordine ai documenti che la parte intendeva produrre in appello è indispensabile che essa chiarisca di quali documenti si trattava, quando sono stati prodotti, se sono stati nuovamente prodotti in questa sede: i ricorrenti, oltre a non fornire queste precise indicazioni, aggiungono affermazioni ambigue, atteso che si tratterebbe di documenti che essi stessi hanno chiesto di produrre e che quindi si dovrebbero trovare nella loro sfera di disponibilità e a loro perfetta conoscenza (“supponendo che si tratti di verbali relativi alla causa pendente davanti al Tribunale di Taranto…”) la cui indicazione avrebbe dovuto essere specifica, senza lasciar margine alle supposizioni.

E’ da aggiungere che la specifica indicazione ed identificazione dei documenti che la parte aveva chiesto di produrre in appello e che non sono stati ammessi, uniti alla specificazione della rilevanza che la parte attribuiva loro e delle ragioni che l’hanno indotta a produrli solo in secondo grado è strumentale non alla rinnovazione della delibazione di indispensabilità della produzione, che è in questa sede preclusa, ma a mettere in condizione la Corte di poter efficacemente ripercorrere la motivazione d’appello per poter individuare se la mancata ammissione sia inficiata da una violazione di legge o se piuttosto la produzione non sia stata presa in considerazione perchè irregolare, generica, tardiva, ovvero la mancata considerazione, ove avvenuta, sia stata determinata da motivi diversi da quelli addotti dai ricorrenti.

Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la sussistenza del vizio di motivazione sulla mancata chiamata a chiarimenti del ctu.

Il motivo è del tutto inammissibile esso non contiene neppure una critica alla sentenza d’appello, nè segnala il punto su cui si voleva un chiarimento rispetto a quanto affermato nella ctu, ma ribadisce la diversa ricostruzione dei ricorrenti in ordine alla dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del C..

A ciò si aggiunga che, come questa Corte ha più volte affermato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliete o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. n. 1566 del 2011).

Con il settimo motivo i ricorrenti deducono l’omessa valutazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero direttamente sulla valutazione delle prove operata dalla corte d’appello. Il motivo è infondato, se non addirittura inammissibile, in virtù delle considerazioni già svolte a proposito del secondo e del terzo motivo: la motivazione sulla dinamica dei fatti esiste e non si esaurisce nel richiamo alla motivazione di primo grado, è evidente che la corte d’appello, muovendo da un assunto in fatto formulato dagli attori e risultato errato (l’urto della vettura del C. col paraurti perduto dalla vettura del T.) ha dato poi una lettura dell’intero complesso delle risultanze istruttorie in sè logica e plausibile benchè diversa rispetto alla ricostruzione propugnata dagli attori, odierni ricorrenti, negando l’apporto causale del T. nel verificarsi della perdita di controllo del mezzo da parte della vittima.

Con il motivo n. 8 i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.

Con il motivo, formulato genericamente, ai limiti dell’inammissibilità, laddove non si specifica alla violazione di quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 2054, primi quattro commi si faccia riferimento, e in relazione a quale dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale, è comunque infondato.

I ricorrenti lamentano che non si sia applicata la presunzione di concorso di colpa, applicabile anche in mancanza di uno scontro tra i due veicoli, verosimilmente nei rapporti con il T. (è dato ipotizzarlo, in mancanza di una miglior specificazione da parte dei ricorrenti, in quanto con il V. lo scontro si è verificato) e sostengono che tale presunzione si possa applicare, pur in mancanza di scontro, purchè sussista il nesso causale tra il comportamento tenuto dalla prima vettura e il sinistro subito dalla seconda vettura. La presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 è stata tuttavia nel caso di specie legittimamente esclusa proprio perchè, a monte, la corte d’appello ha negato proprio la prova del nesso causale, con affermazione parimenti ma inefficacemente contestata dai ricorrenti.

Come questa Corte ha avuto già modo di affermare, infatti, la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (v. Cass. n.3704 del 2012).

Con i motivi n. 9 e 10, relativi alla posizione del V.G., conducente del secondo veicolo coinvolto,l’autocarro, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2054 c.c., e dell’art. 149 C.d.S., nonchè l’omessa motivazione sul punto.

Con la medesima tecnica espositiva inefficacemente utilizzata a proposito degli altri motivi, i ricorrenti sostengono che la corte territoriale, nell’escludere la responsabilità del V. per colpa esclusiva del C., la cui vettura gli si parava improvvisamente di fronte quale ostacolo imprevedibile ed inevitabile, non abbia adeguatamente considerato la violazione della distanza di sicurezza da parte del conducente dell’autocarro, che, qualora fosse stata rispettata, gli avrebbe consentito di arrestarsi per tempo e di evitare l’impatto.

Anche in questo caso, tuttavia, manca una critica puntuale ai passi della sentenza che si ritengono non motivati in relazione a questi passaggi decisionali, non sono riprodotti i punti criticati nè si evidenzia la violazione di legge, ma i ricorrenti ripropongono le argomentazioni già svolte, e non condivise dal giudice d’appello, al fine di indurre la Corte, inammissibilmente, a rinnovare il giudizio in fatto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La particolarità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, come già condivisibilmente ritenuto dai giudici di merito con motivazione non contestata sul punto.

Deve darsi atto comunque della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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