Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20914 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.07/09/2017),  n. 20914

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19036/2016 proposto da:

FERRARI DI C.A. & C. S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA, n. 20, presso lo studio

dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTATOLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, dell’01/06/2016 R.G.

1133/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Alessandria, il quale ha ammesso il credito da essa vantato, con privilegio ed interessi di mora, compensando le spese di lite;

– che non svolge difese l’intimata;

– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

– che la ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che i tre motivi – il quali vertono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che sull’omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale interamente compensato le spese di lite, il decreto impugnato avendo argomentato erroneamente sulla base del ritenuto mutamento di giurisprudenza circa la debenza degli interessi ex D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, da parte del fallimento, nonchè per la produzione documentale solo in sede di giudizio di opposizione – sono manifestamente infondati;

– che il giudice del merito ha dato invero adeguatamente conto delle ragioni della disposta compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, fra l’altro operando il riferimento al recente precedente in termini riscontrato di questa S.C. (non massimato dal competente Ufficio) di Cass., ord. 5 maggio 2016, n. 8979, secondo il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 1, comma 2, “con riferimento all’interpretazione letterale della disposizione, il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato (..) decorre (..) solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore”, laddove il richiamo all’ulteriore precedente di Cass. n. 9862 del 2014 – menzionato dal ricorrente e contenuto nella ordinanza predetta – atteneva ad un principio più generale ed in fattispecie affatto distinta (natura e misura degli interessi), onde a ragione il tribunale ha discorso di una novità giurisprudenziale;

– che tale precedente è stato confermato (cfr. Cass., ord. 8 febbraio 2017, n. 3300, massimata);

– che ciò, dunque, costituiva ragione pienamente idonea per legge a giustificare l’operata compensazione, divenendo irrilevante l’ulteriore ratio decidendi afferente il tardivo deposito di documentazione;

– che le spese non vanno liquidate, non svolgendo difese l’intimata;

– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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