Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20914 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 05/08/2019), n.20914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6085-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

32, presso lo studio dell’avvocato DANIELA FRATACCIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO CIRILLO;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 948/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 01/09/2014 R.G.N. 1176/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIORGIO D’ALESSIO per delega Avvocato ANTONIO

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Salerno M.L. conveniva in giudizio l’Università degli Studi di Salerno per sentir accertate e dichiarare la nullità e/o annullare il provvedimento di licenziamento senza preavviso irrogatogli con Decreto Direttoriale 1 luglio 2010, n. 2150 – con retrodatazione al 1 settembre 2000 – in esito al procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del 24 dicembre 1996, con tutte le conseguenze anche in ordine alla ricostruzione della carriera.

1.1. Il M., rinviato a giudizio quale imputato dei reati di peculato e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, era stato destinatario di contestazione disciplinare in data 24 dicembre 1996 cui aveva fatto seguito la sospensione del relativo procedimento in attesa della definizione del giudizio penale.

Successivamente, avendo il M. conseguito il profilo professionale di vicedirigente dell’area funzionale amministrativo-contabile, l’Università, al fine di tutelare il prestigio dell’Ateneo, attesa la gravità dei fatti contestati, aveva proceduto alla sospensione dello stesso con decorrenza dal 1 settembre 2000 fino alla conclusione del procedimento penale, ai sensi dell’art. 35, comma 9 del c.c.n.l. di settore.

In data 1 settembre 2005, essendo maturato il periodo massimo (quinquennale) di sospensione cautelare, il M. aveva ripreso servizio fino al 5 luglio 2006 e cioè fino a quando, “attesa la peculiarità dei reati commessi” (per i quali, peraltro, era intervenuta sentenza di condanna del Tribunale di Salerno alla pena complessiva di anni due di reclusione) era stato collocato in aspettativa L. n. 97 del 2001, ex art. 3, comma 2, per la durata di due anni.

La condanna penale era stata ridotta ad un anno e sei mesi di reclusione dalla Corte d’appello di Salerno.

Scaduto anche il termine per l’aspettativa, il M. era stato quindi nuovamente sospeso fino a quando, in data 1 luglio 2009, era cessato d’ufficio dal servizio per raggiunti limiti di età.

Divenuta definitiva la sentenza penale di condanna (per effetto di conferma della stessa da parte della Corte di Cassazione), l’Ateneo aveva riavviato il procedimento disciplinare a suo tempo sospeso e proceduto al licenziamento del M. senza preavviso con decorrenza dal 24 dicembre 1996, successivamente fissata al 1 settembre 2000, data della prima sospensione cautelare dal servizio.

1.2. In sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. il M. (per quanto si evince dalla sentenza qui impugnata, v. pag. 4) deduceva la caducazione del potere e l’insussistenza dell’interesse dell’Amministrazione universitaria a sanzionare, con un licenziamento postumo, la retrodatazione del provvedimento disciplinare nonostante l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per compiuti limiti di età.

Eccepiva, inoltre, l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare per inattività o violazione dei termini di chiusura dello stesso.

1.3. Il Tribunale respingeva la domanda escludendo che il collocamento a riposo comportasse la caducazione del potere dell’amministrazione di definire il procedimento disciplinare sospeso, ritenendo sussistente l’interesse alla definizione in sede disciplinare della posizione del dipendente, anche al fine di dare riscontro alle istanze di ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici presentate dal dipendente e considerando infondate le doglianze incentrate su una pretesa violazione dei termini per il procedimento disciplinare.

1.4. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Salerno.

Riteneva la Corte territoriale che la quiescenza del dipendente non fosse ostativa alla riattivazione del procedimento disciplinare e che, essendo intervenuto il provvedimento di sospensione cautelare, titolo per sua natura provvisorio, l’amministrazione avesse interesse a regolare in modo definitivo gli effetti provvisoriamente determinati dalla sospensione cautelare, anche per evitare richieste di restitutio in integrum.

Riteneva che l’Ateneo, dopo aver avuto formale conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna avesse correttamente disposto tale riattivazione e che del pari corretta fosse stata la decorrenza degli effetti della destituzione dall’1/9/2000 e non, come preteso dall’appellante, dal 5/7/2008, data del provvedimento di sospensione successivo all’aspettativa.

Sottolineava che il provvedimento di licenziamento assorbisse tutte le vicende amministrative medio tempore intervenute (sospensione cautelare, riammissione in servizio ecc.) che si caratterizzavano per una loro intrinseca provvisorietà destinata a perdere qualsivoglia rilievo allorchè si fosse considerata la definitiva situazione giuridica.

Escludeva ogni violazione delle norme sul procedimento disciplinare sia sotto il profilo della mancata riattivazione nei termini sia sotto il profilo della chiusura dello stesso nei termini.

Riteneva infondate le doglianze del M. incentrate su una pretesa diversità tra i fatti originariamente contestati e quelli, pur diversamente qualificati, accertati in sede penale.

Considerava la sanzione del licenziamento proporzionata all’effettiva entità dei fatti che erano tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

2. Per la cassazione di questa pronuncia M.L. ha proposto ricorso affidandosi a sei motivi.

3. L’Università degli Studi di Salerno è rimasta intimata.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il M. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 6 e art. 46, comma 3 c.c.n.l. comparto università 27 gennaio 2005 quadriennio 2002-2005 (art. 360 c.p.c., n. 3) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)

Deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere rispettati i termini perentori fissati dalle citate norme del c.c.n.l. e omesso di considerare che le indicate disposizioni, nel fissare i termini a pena di estinzione del procedimento disciplinare, non potessero non aver riguardo solo ai giorni decorsi dalla riattivazione del procedimento sospeso, immediatamente precedente l’esito (nella specie coincidente con la definizione del 14/7/2010) ma anche quelli medio tempore consumati e/o decorsi dalla contestazione e dall’iniziale apertura dello stesso procedimento.

Rileva, altresì, che i giudici di appello, senza considerare la specifica censura di cui all’atto di gravame, avrebbero omesso di dare rilievo storico-giuridico alla prima riattivazione del 12/1/2006 alla quale, ma solo dopo 91 giorni, aveva fatto seguito la nuova sospensione del 14/4/2006 e erroneamente e illegittimamente sottratto al computo dei termini per la chiusura i suddetti 91 giorni.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Sulla base di quanto riportato nella sentenza impugnata, la vicenda per qui è causa è ricostruibile secondo le seguenti tappe temporali: – avvio del procedimento disciplinare (con la contestazione disciplinare) in data 24 dicembre 1996, procedimento subito sospeso (il M. era rimasto in servizio ed era stato anche promosso); – sospensione cautelare dal servizio fino alla conclusione del procedimento penale (1/9/2000-1/9/2005) ai sensi dell’art. 35 del c.c.n.l. dell’Università 1994/1997 ((…) “Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 33, commi 6 e 7. (…) Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale”); – ripresa del servizio (1/9/2005-5/7/2006); – aspettativa d’ufficio per due anni (5/7/2006-5/7/2008) dopo la condanna in primo grado, L. n. 97 del 2001, ex art. 3, comma 2 (“Qualora (a seguito di rinvio a giudizio), in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza”); nuova sospensione in data 5/7/2008 (e cioè dopo la scadenza del termine di collocamento in aspettativa e nelle more della pronuncia della a Suprema Corte e fino alla emanazione della sentenza definitiva); cessazione dal servizio del M. in data 1/7/2009 per raggiunti limiti di età; – riattivazione del procedimento disciplinare in data 18/3/2010 e adozione del Decreto Direttoriale 1 luglio 2010, n. 2150.

2.2. A fronte di tale ricostruzione il ricorrente oppone che la riattivazione del procedimento disciplinare risalirebbe in realtà a data anteriore rispetto al 18/3/2010 e colloca la stessa in data 12/1/2006 richiamando l’allegato n. 6 della produzione di primo grado e deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare tale precedente riattivazione (ed i giorni trascorsi da questa alla nuova sospensione di cui al provvedimento direttoriale n. 18814 del 14/4/2006) ai fini del regolare computo dei termini.

2.3. Il rilievo esula all’evidenza dai limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile nella fattispecie in quanto la sentenza impugnata risulta depositata il 1 settembre 2014) in quanto l’omesso esame rilevante ai sensi dell’indicata norma riguarda il fatto storico decisivo ai fini di causa e non le risultanze istruttorie dal quale il fatto stesso, valutato dal giudice di merito, può essere desunto (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).

2.4. Peraltro neppure si evince, al di là dell’indicata collocazione nel fascicolo di parte dei documenti asseritamente integranti la riattivazione del procedimento disciplinare in data 18/3/2010 e la successiva nuova sospensione, quando ed in quali termini la relativa questione sia stata sottoposta ai giudici di merito.

Nulla si evince, infatti, con riguardo alle deduzioni difensive di cui al ricorso di primo grado ed anche il riferimento all’atto di appello contenuto a pag. 8 del ricorso per cassazione non è utile rilevandosi dallo stesso solo un generico cenno alla necessità che i termini fissati in 120 giorni non potessero non aver riguardo solo ai giorni decorsi dalla riattivazione del procedimento sospeso, immediatamente precedente l’esito (nella specie coincidente con la definizione del 14/7/2010), ma anche quelli medio tempore consumati e/o decorsi dalla contestazione e dall’iniziale apertura dello stesso procedimento.

Del resto, dalla sentenza qui impugnata si rileva (v. pag. 5) che il giudice di prime cure aveva rimarcato che il procedimento disciplinare era stato correttamente sospeso dal 24/12/1996 al 18/3/2010 (data in cui ne era stata disposta la riattivazione) e che, sul punto, era da confutare l’assunto dell’appellante circa il mancato rispetto dei termini (v. pagg. 10 e 11) atteso che il provvedimento di licenziamento assorbiva tutte le vicende amministrative medio tempore intervenute (sospensione cautelare, riammissione in servizio ecc.), caratterizzate da una intrinseca provvisorietà e come tali destinate a perdere qualsivoglia rilievo allorchè si fosse consolidata la definitiva situazione giuridica. Con ciò, evidentemente, escludendo che fosse intervenuta una precedente riattivazione del procedimento disciplinare e solo considerando i provvedimenti di sospensione e riattivazione del rapporto.

2.5. Va, poi, osservato che, a termini delle disposizioni pattizie, il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito e qualora non sia stato portato a termine entro tale data, lo stesso si estingue (art. 44, comma 6, c.c.n.l. Università 2002/2005). Se il procedimento sia stato sospeso, deve essere riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione (art. 46, comma 3 c.c.n.l.).

2.6. E’ del tutto evidente che i termini di cui alle norme pattizie riguardino il procedimento disciplinare sospeso, diverse essendo, e non incidenti sui primi, le vicende del rapporto che ben può essere stato, nelle more del procedimento penale, sospeso e riattivato (sulla natura della sospensione cautelare si veda la recente Cass. 19 marzo 2019, n. 7657 e la giurisprudenza ivi richiamata).

2.7. Nel caso in esame il procedimento disciplinare era stato avviato e sospeso in data 24/12/1996, in attesa della definizione del giudizio penale.

Come appurato dalla Corte territoriale, sulla base di un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, l’Amministrazione aveva avuto notizia della sentenza definitiva della Corte di Cassazione solo in data in data 4/3/2010.

Il procedimento disciplinare era stato riattivato in data 18/3/2010 e si era concluso in data 1/7/2010, dunque, nei termini contrattualmente previsti.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 69 e art. 31 e ss. c.c.n.l. comparto Università 1994-1997 art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti in relazione al difetto di legittimazione e di interesse dell’Università di Salerno alla irrogazione postuma della sanzione disciplinare del licenziamento.

Sostiene che il collocamento a riposo del dipendente avrebbe fatto venire meno ogni interesse dell’Amministrazione alla prosecuzione del procedimento disciplinare.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Come da questa Corte già affermato, con orientamento qui condiviso, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, l’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell’ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente e ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poichè il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della sua immagine; sicchè il datore di lavoro ha l’onere di attivare o riprendere l’iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l’incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare (in tal senso Cass. 24 agosto 2016, n. 17307; Cass. 28 luglio 2017, n. 18849; Cass. 10 agosto 2018, n. 20708).

4.2. Invero la questione della permanenza del potere disciplinare della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinchè detto potere possa essere egualmente esercitato non è sorta con la cosiddetta contrattualizzazione dell’impiego pubblico, poichè già il legislatore del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 10 gennaio 1957 n. 3, aveva previsto, agli artt. 118 e 124, fattispecie nelle quali il procedimento disciplinare doveva essere comunque concluso, o avviato nel caso di dimissioni presentate dal dipendente sospeso in via cautelare, sul presupposto che la cessazione del rapporto non facesse venire meno l’interesse dell’ente datore all’accertamento della responsabilità disciplinare.

4.3. Poichè, peraltro, la disciplina citata non risulta prima facie applicabile a tutte le ipotesi nelle quali è astrattamente configurabile detto interesse (l’art. 124, infatti, si riferisce alle sole dimissioni e non, ad esempio, alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, e l’art. 118, applicabile anche al collocamento a riposo a domanda, presuppone che il procedimento disciplinare sia già stato avviato), nella giurisprudenza amministrativa era sorto contrasto sulla possibilità di applicare le disposizioni citate anche in fattispecie similari, sicchè si era reso necessario l’intervento della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8 del 6 marzo 1997, aveva affermato la doverosità della iniziativa disciplinare postuma in ogni caso di sospensione cautelare dal servizio, giustificandone il fondamento nella necessità di regolare i rapporti economici tra l’amministrazione ed il suo dipendente e di impedire che quest’ultimo potesse avvalersi della estinzione del procedimento, o della sua mancata attivazione, per pretendere la restitutio in integrum. Si era, peraltro, osservato dalla dottrina che l’interesse del datore di lavoro pubblico ad accertare, anche a rapporto cessato, la responsabilità del dipendente nei casi di gravi illeciti disciplinari, trascende quello meramente economico, poichè solo l’irrogazione della sanzione preclude l’accoglimento della istanza di riammissione in servizio del dipendente dimissionario ed impedisce a quest’ultimo la partecipazione a pubblici concorsi, ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 3. Era stato anche evidenziato che il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione giustifica l’intervento disciplinare postumo in tutti i casi in cui il comportamento del dipendente infedele abbia leso l’immagine della P.A. che è, quindi, tenuta ad intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale (la necessità di tutelare l’immagine della P.A. è stat, in particolare, sottolineata da Consiglio di Stato n. 477 del 2006).

4.4. La contrattualizzazione dell’impiego pubblico e l’attribuzione alle parti collettive del potere di intervenire anche nella materia disciplinare hanno dato nuova linfa al dibattito sulla sopravvivenza del potere disciplinare nelle ipotesi di cessazione del rapporto, poichè da un lato si è fatto leva, per giustificare la permanenza del potere, sui medesimi principi già affermati in relazione al rapporto di natura pubblicistica; dall’altro, invece, sono state valorizzate la sopravvenuta inapplicabilità della normativa dettata dal T.U. e la stretta correlazione esistente nel rapporto di lavoro di diritto privato fra potere disciplinare e obblighi contrattuali, per escludere che l’esercizio del potere medesimo potesse avere fondamento, in assenza di una espressa previsione dettata dalle parti collettive, una volta cessato, per qualunque causa, il rapporto di lavoro.

4.5. In questo contesto è, dunque, intervenuto il legislatore che, nel riformare il procedimento disciplinare attraverso la riduzione degli ambiti di intervento della contrattazione collettiva, ha previsto al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 9 introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che “in caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso (A e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Le regole del Testo Unico sono state recentemente oggetto di riforma con il D.Lgs. n. 75 del 2017, che ha riscritto l’art. 55-bis. Il comma 9, però, sebbene semplificato nella formulazione, continua a stabilire il medesimo principio di diritto: “la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto”.

4.6. La disposizione è chiara nell’affermare la permanenza del potere disciplinare in capo alla Pubblica Amministrazione non solo nell’ipotesi in cui la pregressa sospensione cautelare del dipendente renda necessaria la regolazione degli aspetti economici connessi alla sospensione e, quindi, l’accertamento sulla sussistenza dell’illecito che aveva dato causa alla sospensione medesima. Il legislatore ha voluto, infatti, che, nei casi di comportamenti di gravità tale da giustificare il licenziamento, la sanzione debba essere comunque inflitta, a prescindere dalla attualità del rapporto di lavoro, “ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione”. In tal modo ha trovato consacrazione quell’approdo interpretativo che, anche a prescindere dal più recente intervento legislativo di cui si è detto, ha fatto leva sulle peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, per sostenere il perdurante interesse all’accertamento della responsabilità disciplinare a fini che trascendono il rapporto già cessato, ma che rispondono comunque ai principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità che, per volontà del legislatore costituzionale, devono sempre caratterizzare l’azione della pubblica amministrazione.

4.7. Nè rileva il richiamo operato dal ricorrente alle due sentenze della Corte d’appello di Salerno (di cui la seconda resa in sede di revocazione), depositate in uno con il ricorso, con le quali l’Università è stata condannata alla ricomposizione del rapporto per il periodo 5 luglio 2008-30 giugno 2009 non facendo le stesse, per le considerazioni svolte, venire meno l’interesse dell’Amministrazione che, come detto, trascende le vicende interne del rapporto.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 44, n. 2 e art. 45, nn. 1 e 6 del c.c.n.l. Comparto Università, quadriennio 2002-2005 formalizzato il 27/1/2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nullità del provvedimento disciplinare per difformità della contestazione degli addebiti rispetto all’art. 360 c.p.c., n. 4, omesso esame del diverso esito del giudizio penale d’appello – confermato dalla Corte di Cassazione – rispetto alla contestazione degli addebiti del 24/12/1996 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. Non è trascritto il contenuto della lettera di contestazione che non è neppure allegata al ricorso per cassazione e ciò impedisce ogni raffronto con la sentenza della Corte d’appello penale di Salerno n. 983 del 25/5/2007 (pure non trascritta quantomeno nelle parti utili a reggere le censure ancorchè allegata al ricorso).

6.2. In ogni caso la Corte territoriale ha accertato che la contestazione formulata dall’Università con nota del 24/12/1996 fosse direttamente correlata alle imputazioni elevate nei confronti del M. in sede di rinvio a giudizio e che fosse irrilevante la parziale diversa qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato operata, in sede penale, dal Tribunale e del pari irrilevante la declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, del delitto di truffa aggravata pronunciata dalla Corte d’appello, sempre in sede penale, non essendo venuta meno la piena ed assoluta coincidenza tra i fatti originariamente contestati (con riferimento alle ipotesi di reato indicate nell’atto di rinvio a giudizio) e quelli posti a base del provvedimento applicativo della sanzione disciplinare, una volta definito il giudizio penale.

Rispetto a tale valutazione il ricorrente contrappone una diversa lettura degli atti di causa, non consentita in sede di legittimità.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 32 e art. 33, comma 6 c.c.n.l. Comparto Università 21/5/1996 e art. 44, comma 7, del successivo c.c.n.l. 17/1/2005 Comparto Università e del D.R. 9 maggio 2003, art. 12, n. 5, lett. A-B e art. 19, n. 1 Rep. 2072 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti concernente il rapporto tra gli addebiti disciplinari e il diverso accertamento del giudizio penale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’aggiornamento dei fatti contestati, alla luce del giudicato penale, nè considerato che le conseguenze stimate con riguardo agli iniziali addebiti non potessero riferirsi a fatti non più attuali dal momento che risultavano modificate le premesse storiche cui l’Università aveva collegato gli addebiti in sede di iniziale contestazione non che di riattivazione del procedimento disciplinare. Ad avviso del ricorrente, l’evidenziata difformità imponeva all’Università, anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle procedure e delle sanzioni disciplinari, la modifica della contestazione.

8. Il motivo è infondato.

8.1. Sussistono innanzitutto gli stessi profili di inammissibilità di cui al motivo precedente venendo anche in questo caso in rilievo la lettera di contestazione degli addebiti (di cui non è riportato il contenuto) in relazione alla quale il ricorrente lamenta la difformità rispetto ai fatti residuati all’esito del procedimento penale. A ciò vanno aggiunti altri profili di inammissibilità che riguardano la denuncia di violazione di legge riferita anche al (non trascritto) Regolamento delle procedure e delle sanzioni disciplinari di cui al D.R. 9 maggio 2003, n. 2072 (v. infra).

8.2. In ogni caso non vi è stato alcun omesso esame avendo la Corte territoriale puntualmente tenuto conto oltre che della lamentata mancata corrispondenza tra i fatti originariamente contestati e quelli accertati in sede penale anche della dedotta illogicità ed inadeguatezza della sanzione, asseritamente sproporzionata rispetto all’effettiva entità degli episodi per i quali era intervenuta condanna.

In particolare i giudici di appello hanno evidenziato che l’Università avesse proceduto alla irrogazione della sanzione all’esito del procedimento penale con il quale era stata definitivamente accertata la colpevolezza del M. in ordine ai fatti a lui contestati, ancorchè diversamente qualificati, limitatamente ad una delle imputazioni e dopo aver valutato la gravità delle condotte poste in essere dal predetto.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.R. 9 maggio 2003, art. 6 e art. 11, comma 2, lett. C, n. 2, Rep. 2072 Regolamento delle procedure e delle sanzioni disciplinari e dell’art. 31 e art. 33, commi 1 e 7 c.c.n.l. Comparto Università 21/5/1996 e art. 44, comma 7 del successivo c.c.n.l. 17/1/2005 Comparto Università in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nullità del procedimento disciplinare per difetto di coerente contestazione degli addebiti di seguito ai fatti accertati in sede penale, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti concernente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Censura la sentenza impugnata per avere omesso ogni comparazione tra le diverse ipotesi previste dal Regolamento del 9/5/2003 e per non aver tenuto conto della irrilevanza del danno, della concessione delle attenuanti generiche della mancanza di procedimenti disciplinari.

10. Il motivo è infondato.

10.1. Anche in questo caso vi sono profili di inammissibilità atteso che del Regolamento richiamato è solo riportata una mera sintesi narrativa, asseritamente utile a reggere le censure, ma lo stesso non è trascritto. Invero è indicato che il Regolamento è elencato al n. 19 del fascicolo di primo grado; tuttavia tale indicazione è insufficiente a rendere il motivo conforme ai canoni di specificità. E’, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui la parte che, in sede di legittimità, denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerata, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della trascrizione del contenuto degli atti e dei documenti, almeno nelle parti salienti e rilevanti, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (fra le più recenti, Cass. 10 gennaio 2019, n. 439, Cass. 7 giugno 2017, n. 14107). Questa Corte ha precisato che non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, indicando la sede nella quale l’atto processuale è reperibile, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467; Cass. 28 settembre 2016, n. 19048).

10.2. Peraltro, l’interpretazione degli atti unilaterali, quale è il Regolamento di disciplina dell’Università (v. Cass. 23 maggio 2019, n. 14069), è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., applicabili in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c., sicchè il ricorrente per cassazione non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, ad allegare e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (fra le più recenti, Cass. 3467/2019 cit.; Cass. 30 maggio 2018, n. 13667), allegazioni e precisazioni nella specie mancanti.

10.3. Nè risulta se ed in quali termini la questione della comparazione delle diverse ipotesi previste dal Regolamento (non trattata nella sentenza impugnata) sia stata sottoposta ai giudici di merito.

10.4. In ogni caso, come evidenziato al punto sub 8.2. che precede, non è affatto vero che la Corte territoriale non abbia espresso il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata. Dalla sentenza impugnata si evince, inoltre, che, ad avviso dei giudici di appello, l’intervenuta condanna del M. per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., art. 61 c.p., n. 2, in relazione all’art. 476 c.p., comma 1, commesso nell’esercizio delle funzioni di dipendente dell’Università, così riqualificati i fatti contestati in imputazione, si connotasse per l’indubbia gravità nonchè per l’idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto con la P.A., valutazione che implicitamente contiene anche un giudizio sull’impossibilità di prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 47 c.c.n.l. Comparto Università 2002-2005 formalizzato il 27/1/2005 e della L. n. 19 del 1990, art. 9, comma 9, in tema di retrodatazione del provvedimento disciplinare di licenziamento senza preavviso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Censura la sentenza impugnata per aver disatteso il rilievo già mosso alla decisione del Tribunale circa la legittimità della retrodatazione del licenziamento alla data della prima sospensione cautelare dell’1/9/2000 piuttosto che a quella della seconda sospensione cautelare del 5/7/2008.

Richiama anche in questo caso la pronuncia coperta da giudicato esterno che ha privato di continuità la sospensione cautelare disposta riconoscendo irretrattabilmente al M. la ricomposizione del rapporto per il periodo 5 luglio 2008-30 giugno 2009. Sostiene che il licenziamento senza preavviso non potrebbe mai porre nel nulla gli effetti della illegittima seconda sospensione cautelare.

12. Il motivo è infondato.

Come già evidenziato al punto sub 4.1. che precede, la decorrenza degli effetti del licenziamento alla data della prima sospensione, nei rapporti tra le parti, serve ad evitare le conseguenze della restitutio in integrum relativamente al periodo di 5 anni di cui a tale sospensione, irrilevanti essendo le successive vicende del rapporto lavorativo (aspettativa, ulteriore sospensione).

13. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

14. Nulla va disposto per le spese processuali non avendo la Croce Rossa Italiana svolto attività difensiva.

15. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 considerato che, in base al tenore letterale della disposizione, l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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