Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20913 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20913 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 28029-2010 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 00884060526,
(nella qualità di successore della BANCA ANTONIANA
POPOLARE VENETA S.P.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
2013
1935

studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 12/09/2013

MIANO GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato
TONI FAVA, rappresentata e difesa dall’avvocato
CELONA FRANCESCO, giusta delega in atti;

controricorrente

di MESSINA, depositata il 20/04/2010 R.G.N. 682/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato FAVA TONI per delega CELONA
FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 725/2010 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del
ricorso della lavoratrice aveva dichiarato la illegittimità del trasferimento del 2.9.2004 adottato dalla (
allora) datrice di lavoro Banca Antonveneta s.p.a. alla quale è succeduta la Monte dei Paschi di Siena
s.p.a (da ora MPS., n.d.r.) e condannato la convenuta alla riammissione della ricorrente Giuseppa
Miano presso la filiale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il giudice di appello ha respinto la eccezione di

dall’11.10.2004, “passata in carico” all’Agenzia di Ficarra, ramo di azienda oggetto di successiva
cessione – a decorrere dal 1.1.2005 – alla Banca Nuova s.p.a.. Ha osservato il giudice d’appello che
l’interesse alla pronuncia — attuale e concreto — discendeva dal fatto che la dichiarazione di illegittimità
del trasferimento avrebbe comportato il venir meno del passaggio della lavoratrice alla Banca Nuova
s.p.a., per effetto della cessione, quale ramo di azienda, dell’Agenzia di Ficarra dove la Miano era stata
trasferita . Ha quindi respinto il motivo di gravame con il quale la società datrice aveva contestato la
sussistenza del suo obbligo a palesare le ragioni del trasferimento sul rilievo che il trasferimento era
stato subito contestato dalla lavoratrice anche in merito alle ragioni che lo avevano determinato,che lo
stesso doveva comunque ritenersi illegittimo atteso che, pur in assenza di esplicita revoca, la ricorrente
aveva continuato a prestare servizio presso la sede di Barcellona P.G., che comunque erano
condivisibile le motivazioni del primo giudice sia in ordine alla generica e non specificata sussistenza
delle ragioni organizzative che avrebbero giustificato il trasferimento sia in merito alle risultanze della
prova orale che aveva smentito la assunto datoriale in ordine all’eccesso di organico nella sede di
Barcellona P.G. .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Banca MPS sulla base di due motivi.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e
100 cod. proc. civ. nonché l’omessa motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo. Ribadisce in
sintesi, che il venir meno della titolarità del rapporto in capo all’originaria datrice per effetto della
cessione del ramo di azienda -Agenzia di Ficarra- aveva determinato la perdita di attualità e concretezza
dell’interesse ad agire della ricorrente, considerato che questa aveva chiesto solo l’annullamento del
trasferimento ma non anche la ricostituzione del rapporto con la originaria datrice di lavoro.
Il motivo è infondato.

1

carenza di interesse ad agire della lavoratrice motivata con l’essere la detta lavoratrice, a decorrere

Si premette che la lavoratrice nelle conclusioni spiegate con il ricorso di primo grado — riprodotte a pag.
3 del ricorso per cassazione – ha chiesto la dichiarazione di illegittimità, inefficacia e nullità del
trasferimento a Ficarra e ( la dichiarazione) del proprio preteso diritto di” permanenza” a Barcellona
P.G . Come evidenziato dal giudice d’appello l’attualità e concretezza dell’interesse ad agire della Miano
è da ravvisare nel fatto che, in conseguenza dell’ accertamento della illegittimità del trasferimento, la
dipendente non poteva essere considerata fra gli addetti all’Agenzia di Ficarra all’epoca della cessione
del ramo di azienda, con l’ulteriore effetto che nei suoi confronti non poteva realizzarsi il passaggio alle

attraverso l’azione proposta la lavoratrice poteva conseguire il risultato giuridicamente utile
rappresentato dall’impedire il proprio passaggio alla dipendenze della società cessionaria. Né per
conferire attualità e concretezza all’interesse ad agire era necessaria, come invece prospetta la società,
anche una autonoma domanda di ricostituzione del rapporto con la originaria datrice di lavoro, in
quanto tale effetto deriva, ex se dall’annullamento del trasferimento; in ogni caso, una siffatta domanda
risulta implicita nella richiesta di accertamento del proprio diritto a permanere presso la sede di
Barcellona P.G. ,espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2013 cod. civ . e 1362 comma 1 ( in
relazione all’art. 98 de I cali) e degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che la decisione si pone in contrasto con il
principio affermato da questa Corte, secondo il quale la parte datoriale non è tenuta alla contestuale
indicazione delle ragioni a base del trasferimento, in assenza di espressa richiesta della lavoratrice (
richiesta alla quale non è parificabile la mera contestazione della legittimità del provvedimento
datoriale). Deduce il vizio di motivazione della decisione sul rilievo che questa si era limitata a
confermare la sentenza di primo grado mediante rinvio per relationem all’accertamento del primo giudice
in ordine all’assenza di ragioni tecnico- produttive e organizzative giustificative del trasferimento.
Afferma che i testi escussi avevano confermato le circostanze dedotte nella memoria difensiva
(attinenti alla necessità di colmare l’organico della sede di Ficarra , ridottosi a due unità a causa del
trasferimento a Nicosia del dipendente Tudicello) . Deduce l’ulteriore vizio di omessa motivazione per
avere il giudice di appello, ancora una volta, fatto rinvio alla decisione di primo grado in relazione al
motivo di gravame con il quale si evidenziava che il rilievo attribuito, in caso di trasferimento, dall’art.
98 ccn1 alle esigenze di ordine personale e familiare del dipendente, non comportava l’espletamento di
procedure concorsuali o comparazioni tra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di
trasferimento.
Il motivo non è fondato .Esso difetta di autosufficienza con riferimento alla deduzione della non
necessità della contestuale specificazione delle ragioni giustificatrici del trasferimento, in quanto manca
la indicazione delle deduzioni a riguardo delle parti nelle precedenti fasi di merito.
2

dipendenze della cessionaria Banca Nuova s.p.a., ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. . In altri termini, solo

La censura con la quale si denunzia la omessa motivazione per avere il giudice di appello motivato con
richiamo per relationem alla decisione di primo grado è anch’essa infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la motivazione “per relationem” della sentenza
pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice d’appello, facendo proprie le
argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della
pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo

essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in
termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione
del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di
infondatezza dei motivi di gravame. ( v. tra le altre, Cass. n. 7347 del 2012, n. 15483 del 2008, n. 3636
del 2007) . Nel caso di specie la Corte territoriale non si è limitata al mero rinvio alla decisione di
primo grado ma ha specificato di condividere le motivazioni della sentenza impugnata, sia quanto alla
valutazione di genericità delle ragioni organizzative addotte dalla società a giustificazione del
trasferimento, sia quanto alla carenza di prova delle dette ragioni dovendosi escludere, alla luce delle
risultanze testimoniali, l’asserito eccesso di organico presso la sede di Barcellona P.G. .L’accertamento
operato dalla Corte territoriale in ordine alla genericità ed inconsistenza delle ragioni organizzative a
base del trasferimento resistono alla censura con la quale si sostiene che la prova testimoniale aveva
confermato la necessità di personale presso l’Agenzia di Ficarra . Invero, avendo il giudice di appello
identificato le ragioni organizzative dedotte dalla società con l’eccesso di organico presso la sede di
Barcellona P.G., costituiva onere della parte ricorrente dedurre che le ragioni rispetto alle quali si era
espresso il sindacato del giudice di appello non corrispondevano o comunque non esaurivano il
complesso delle ragioni giustificative del trasferimento , ritualmente allegate dalla società nella memoria
di primo grado e reiterate in appello, in quanto tra esse vi era pure la esigenza di sopperire a vacanze di
organico presso la sede di destinazione. Infine inammissibile, sotto un duplice profilo, risulta la
censura relativa alla corretta interpretazione dell’art. 98 del ceni . Invero la decisione di appello
prescinde dalla tematica posta dalla detta previsione pattizia, né è dato rinvenire con riferimento alla
stessa un rinvio per relationem alla decisione di primo grado. In altri termini la interpretazione della
norma pattizia non costituisce un elemento a fondamento della decisione . Parte ricorrente, inoltre, in
violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ. non indica la sede processuale di produzione del
detto documento come suo onere sanzionato con la inammissibilità ( v. tra le altre Cass. sez. un. n.
28547 del 2008; ord. sez. un. n.7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011).
Consegue il rigetto del ricorso .Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza .

3

desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cui €
4000,00 per compensi professionali e € 50,00 per esborsi.
Roma, così deciso in data 30 maggio 2013

Il Consigliere est.

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