Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20913 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/10/2011), n.20913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1466-2010 proposto da:

D.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA Via Giovanni Antonelli, 29, presso l’avv. Arnaldo Coscino e

difeso dall’avvocato MARZOCCHI GIORGIO, giusta procura speciale alla

lite a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 630/09 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

30.9.09, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il sig. D.G. propose ricorso alla Corte d’appello di Milano chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Lombardia in data 12 novembre 1997 e dichiarato perento il 28 gennaio 2009 ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2. Il ricorso alla Corte d’appello è stato rigettato con decreto 29 ottobre 2009, in quanto la Corte ha ritenuto che, non avendo il ricorrente presentato, dopo la seconda istanza di prelievo nel 2001, alcun altro atto d’impulso processuale, omettendo di presentare l’istanza di fissazione del ricorso richiesta al fine di evitarne la perenzione, si era evidenziata la mancanza d’interesse al medesimo e quindi la mancanza di danno. Avverso il decreto il D. ha proposto ricorso a questa Corte, denunciando la violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 89 del 2001 e vizi motivazionali, deducendo che il diritto all’equa riparazione spetta a prescindere dalla presentazione di atti d’impulso processuale e che, comunque, la mancata domanda di fissazione dell’udienza, dopo il decorso di dieci anni di durata del processo, non era idonea ad escludere il danno.

L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.

Considerato che dal decreto impugnato emerge la presentazione di due istanze di prelievo nei primi dieci anni di durata del giudizio dinanzi al TAR, le quali fanno escludere l’iniziale disinteresse al giudizio medesimo e la completa assenza di danno morale per l’eccessiva durata di esso;

che questa Corte (Sentenza n. 6619 del 2010) ha ritenuto che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 “non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo”; con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento;

che, pertanto il ricorso appare manifestamente fondato;

visti gli artt. 380 bis e 375 c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio”.

Considerato che, fissata l’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso e precisando di avere presentato non due ma tre istanze di prelievo, l’ultima delle quali in data 26 ottobre 2001;

che la Corte condivide le argomentazioni contenute nella relazione su detta;

che pertanto, sulla base della motivazione in questa contenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente fondato e il decreto impugnato cassato;

che sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, determinandosi il periodo di durata del processo sino all’invio dell’avviso di pendenza ultradecennale in data 15 gennaio 2008, in anni 10 e mesi due, di cui anni sette di eccessiva durata;

che in applicazione del su detto principio di diritto l’equa riparazione può essere liquidata equitativamente in Euro 5.000,00 oltre agli interessi dalla domanda;

che l’Amministrazione convenuta va condannata alle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano quanto a quello di merito nella misura di Euro 450,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessorie, nonchè alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore del ricorrente, di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda; lo condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida nella misura di Euro 450,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessorie, nonchè del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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