Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20912 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.07/09/2017),  n. 20912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16765/2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO N. 15, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE STODUTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

– che la pronuncia impugnata ha affermato che, nonostante il Tribunale, pur in pendenza del rinvio concesso per trattative con il creditore istante, abbia poi emesso la sentenza di fallimento, tuttavia la rinuncia del creditore non è stata provata in sede di reclamo, come avrebbe potuto, trattandosi della mera manifestazione della “intenzione” di rinunciare all’istanza per fallimento;

– che la procedura resiste con controricorso, mentre non svolge difese l’altra parte intimata;

– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso – il quale lamenta, col primo motivo, la violazione dell’art. 111 Cost. e l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sul dedotto vizio in procedendo di violazione del contraddittorio innanzi al Tribunale, e, col secondo motivo, la violazione della L. Fall., art. 6, avendo il creditore rinunciato all’istanza di fallimento per fatti concludenti – è inammissibile;

– che, invero, il ricorso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni, di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, in quanto la sentenza è stata comunicata il 26 maggio 2016 ed il ricorso per cassazione notificato il 27 giugno successivo, laddove invece il termine perentorio di decadenza è scaduto il 25 giugno (sabato);

– che le spese seguono la soccombenza;

– che segue la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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