Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20912 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 05/08/2019), n.20912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 22590/18 proposto da:

-) O.D., elettivamente domiciliato in Caserta, viale Abramo

Lincoln n. 77, presso l’avvocato Roberto Ricciardi, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 11 aprile 2018

n. 885;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, col secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta tra l’altro la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 3;

che nell’illustrazione del motivo, espressamente richiamando il decisum di Cass. 4455 del 2018, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di protezione umanitaria, senza tenere conto del percorso di integrazione da lui seguito nella realtà socioeconomica italiana;

rilevato che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11749 del 3.5.2019, ha rimesso alle SS.UU. la seguente questione di diritto: “se l’accertata integrazione dello straniero sul territorio nazionale (…) possa costituire elemento rilevante per il rilascio del permesso di soggiorno, nonchè se e in quale senso la valutazione sulla compromissione dei diritti umani in relazione al Paese di provenienza possa concorrere a giustificare la protezione umanitaria”;

che tale questione appare rilevante anche nel presente giudizio, sicchè appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

-) rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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