Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20911 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20911 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

sentenza con motivazione

SENTENZA

semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
ricorrente contro
IANNIELLO Cosimo;
– intimato avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma,
depositato in data 15 ottobre 2013 (R.G.V.G. n.
54935/2010).

Data pubblicazione: 15/10/2015

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 settembre 2015 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte

chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla
irragionevole durata di vari giudizi civili instaurati
dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere mediante
ricorsi depositati il 12 maggio 2003, successivamente
riuniti, e definiti con transazione intervenuta tra le
parti all’udienza del 14 luglio 2009;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il giudizio
avesse avuto una durata irragionevole di tre anni e due
mesi, in relazione alla quale liquidava un indennizzo di
euro 2.416,66, facendo applicazione del criterio di 750,00
euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 euro
per ciascuno degli anni successivi;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero
della giustizia ha proposto ricorso, notificato al
difensore dello Ianniello nel domicilio

ex lege

del

giudizio di primo grado (Cancelleria della Corte d’appello
di Roma), sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

d’appello di Roma il 17 maggio 2010, Ianniello Cosimo

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo di ricorso (violazione
dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 112

Corte d’appello non abbia preso in considerazione
l’eccezione, formulata dalla difesa erariale all’atto
della costituzione, di inammissibilità del ricorso per
tardività; e ciò sulla base del rilievo che il termine
semestrale per la proposizione della domanda di equa
riparazione avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data
della transazione, recepita nel •verbale di udienza del 14
luglio 2009, in cui il processo era stato dichiarato
estinto;
che, ad avviso del ricorrente, era appunto da tale
data che iniziava a decorrere il termine semestrale di
decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001;
che il ricorso è inammissibile;
che invero, la difesa erariale ha omesso di indicare
l’esatto contenuto della ordinanza emessa, nel giudizio
presupposto, all’udienza del 14 luglio 2009, così come non
ha indicato l’esatta collocazione del provvedimento in
questione nel fascicolo del giudizio svoltosi dinnanzi
alla Corte d’appello;

cod. proc. civ.) il Ministero ricorrente si duole che la

che tali omissioni hanno carattere decisivo, avendo
questa Corte affermato, da un lato, che «in tema di equa
riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,
per violazione del diritto alla ragionevole durata del
dies a quo

del termine semestrale di

decadenza per la proposizione della relativa domanda, nel
caso di ordinanza dichiarativa dell’estinzione del
processo, pronunciata ai sensi dell’art. 306 cod. proc.
civ., per rinuncia agli atti del giudizio (nella specie, a
seguito d’intervenuta transazione), va individuato nella
pronuncia dell’ordinanza medesima, atteso che questa
recepisce e rende processualmente rilevante l’intervenuta
carenza d’interesse delle parti del giudizio presupposto
alla definizione di esso con provvedimento di merito;
inoltre, l’astratta possibilità che avverso l’ordinanza
predetta, avente natura di sentenza ove pronunciata dal
giudice monocratico, sia proponibile l’appello, non appare
idonea a differire il momento iniziale di decorrenza del
termine di decadenza, atteso che in relazione ad un
provvedimento di estinzione, conforme alle istanze delle
parti del giudizio presupposto, non è configurabile un
interesse all’impugnazione» (Cass. n. 14971 del 2012);
dall’altro, che «il termine semestrale di proponibilità
della domanda, di cui all’art. 4 della legge 24 marzo
2001, n. 89 (nel testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012,

-4-

processo, il

n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), decorre
non dalla data del provvedimento di cancellazione della
causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica
l’estinzione del processo per mancata riassunzione, in

dall’art. 307 cod. proc. civ., lo stesso è ancora
pendente» (Cass. n. 8543 del 2015);
che, dunque, l’esatta indicazione del contenuto del
provvedimento adottato nel giudizio presupposto
all’udienza del 14 luglio 2009 assume rilievo decisivo,
atteso che se il provvedimento stesso fosse stato di
cessazione della materia del contendere il termine
semestrale, alla data della domanda (17 maggio 2010), non
sarebbe ancora decorso, mentre se il provvedimento fosse
stato di estinzione, il motivo risulterebbe fondato;
che, tuttavia, come rilevato, l’amministrazione
ricorrente non ha né fornito una esatta e testuale
riproduzione del provvedimento in questione, né indicato
ove il detto provvedimento era stato prodotto nel giudizio
di equa riparazione;
che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività
difensiva.

-5-

quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

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