Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20911 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20911 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 12189-2008 proposto da:
R.C.

LUCE

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato COSCARELLA GIOVANNI, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1745

contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e

Data pubblicazione: 12/09/2013

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA ESATRI SPA (già ESATRI S.P.A.);
– intimata –

avverso la sentenza n. 191/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 11/02/2008 R.G.N. 1454/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito

l’Avvocato

D’ALOISIO per delega CORETTI

ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO

La R.C. Luce srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Milano, pubblicata il giorno 11 febbraio 2008, che, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, l’ha condanna a pagare all’INPS la somma, ridotta, di 64.847,72
euro, oltre sanzioni civili per evasione contributiva e somme accessorie.

Il ricorso è articolato in due motivi. L’INPS si è difeso con controricorso. L’Esatri
spa non ha svolto attività difensiva

L’INPS vantava nei confronti della società un credito originario di 169.812,00 curo,
rateizzato in dodici mesi. Il relativo provvedimento dell’Istituto era definitivamente
passato indenne al vaglio giudiziario.

L’Istituto ha emesso la cartella di 121.738,63 oggetto del presente giudizio per
residuo di contributi da versare per il periodo dicembre 2001-marzo 2003.
Nel corso del giudizio si è accertato che, al settembre 2005, la società aveva portato il
suo pagamento del credito originario a 104.986,72 euro.

La Corte ha rilevato che “se il debito originario era di 169.812,00 euro (v. il
riconoscimento di debito derivante dall’istanza di rateizzazione fatta dalla società il
20 giugno 2003, doc. n. 1, prodotto in primo grado)” e risultano pagati 104.986,72

Ricorso n. 12189.08
Udienza 15 maggio 2013
Pietro Curzio,

est sore

Ragioni della decisione

euro di cui alle copie dei modelli F24 prodotti dalla società all’udienza del 30
settembre 2005, residua a favore dell’INPS la somma a credito di 64.847,72 euro.

Con il primo motivo di ricorso la società denunzia violazione degli artt. 345, primo e

proposto dall’INPS” introduce in appello una domanda nuova.
Il motivo prima che infondato è inammissibile perché del tutto privo di quesito di
diritto.

Con il secondo motivo si denunzia vizio di “insufficiente e contraddittorietà” (così
testualmente a pag. 13 del ricorso) della motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Non si spiega nel ricorso qual è il fatto in ordine al quale la motivazione è
insufficiente o contraddittoria, né, tanto meno, perché è decisivo e controverso.

Come questa S.C. ha costantemente affermato: “Il motivo di ricorso con cui – ai sensi
dell’art. 360, n. 5,c.p.c. così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria

motivazione, deve

specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la
motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o
un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex
art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od
anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto
principale), purché controverso e decisivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso con cui ci si era limitati a denunciare la mancata
motivazione da parte del giudice in ordine alle argomentazioni esposte dal ricorrente
nel giudizio di appello, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi e decisivi

Ricorso n. 12189.08
Udienza 15 maggio 2013
Pietro Curzio, este
2

secondo comma, e 437, secondo comma, c.p.c. in quanto “la neoplasia del lamento

in relazione ai quali si assumeva fosse carente la motivazione medesima)” (Cass.,
ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; ma cfr.,anche, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).

Le spese del giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, devono
essere poste a carico della parte che perde il giudizio e vengono liquidate,
considerato il valore della controversia, secondo i parametri previsti dal D.M.
Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012). Nulla
spese per la parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti

dell’INPS,

liquidandole in 7.000,00 per compensi professionali, 50,00 euro per spese borsuali,
oltre accessori. Nulla spese per Esatri spa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2013.

• Il ricorso è quindi inammissibile.

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