Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20911 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 11/10/2011), n.20911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13573-2010 proposto da:

T.L. ((OMISSIS)) M.G.D.S.R.

P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA, 42, presso lo studio dell’avvocato LANCIANO

GUIDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAPALEO a

LUCIA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.R., nella sua qualità di tutore provvisorio legale

rappresentante del minore L.G., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio LS LEXJUS SINACTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIAGRAZIA DEL BUTTERO,

MONEGAT MARIAGRAZIA, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOSTITUTO P.G. presso la CORTE d’APPELLO di MILANO, D.B.

M.G., SOSTITUTO P.G. presso la CORTE CASSAZIONE, G.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11/03/2010, depositata il 08/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato l’adottabilità del minore G.L..

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 18/04/2010.

Ricorrono per Cassazione la madre T.L. e la nonna materna P.M.G.D.S.R..

Resiste, con controricorso, il Curatore del minore.

Non si ravvisa violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12 e 15 nè vizio di motivazione, con riferimento alla posizione della madre, fragile ed inadeguata, e priva sostanzialmente di interesse verso il figlio con cui solo saltuariamente veniva in contatto, e della nonna, che lo visitava più frequentemente, ma aveva un atteggiamento marginale passivo, con scarsa interazione con il nipote, incapace di supportare la fragilità della figlia: evidente quindi – secondo il Giudice a quo – l’assenza di rapporti significativi con il minore, che, del resto, rifiutava sostanzialmente “la nonna” (tutto ciò supportato da relazione dei Servizi, interventi specialistici, relazioni della Comunità di ricovero, risultando superflui altri accertamenti istruttori).

Va rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.

La natura della causa richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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