Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20911 del 11/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 11/10/2011), n.20911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13573-2010 proposto da:
T.L. ((OMISSIS)) M.G.D.S.R.
P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA, 42, presso lo studio dell’avvocato LANCIANO
GUIDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAPALEO a
LUCIA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.R., nella sua qualità di tutore provvisorio legale
rappresentante del minore L.G., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio LS LEXJUS SINACTA,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARIAGRAZIA DEL BUTTERO,
MONEGAT MARIAGRAZIA, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
SOSTITUTO P.G. presso la CORTE d’APPELLO di MILANO, D.B.
M.G., SOSTITUTO P.G. presso la CORTE CASSAZIONE, G.
G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 24/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO
dell’11/03/2010, depositata il 08/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato l’adottabilità del minore G.L..
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 18/04/2010.
Ricorrono per Cassazione la madre T.L. e la nonna materna P.M.G.D.S.R..
Resiste, con controricorso, il Curatore del minore.
Non si ravvisa violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12 e 15 nè vizio di motivazione, con riferimento alla posizione della madre, fragile ed inadeguata, e priva sostanzialmente di interesse verso il figlio con cui solo saltuariamente veniva in contatto, e della nonna, che lo visitava più frequentemente, ma aveva un atteggiamento marginale passivo, con scarsa interazione con il nipote, incapace di supportare la fragilità della figlia: evidente quindi – secondo il Giudice a quo – l’assenza di rapporti significativi con il minore, che, del resto, rifiutava sostanzialmente “la nonna” (tutto ciò supportato da relazione dei Servizi, interventi specialistici, relazioni della Comunità di ricovero, risultando superflui altri accertamenti istruttori).
Va rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.
La natura della causa richiede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011