Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20911 del 07/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/09/2017), n. 20911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17969/2016 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MASTRI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI POTENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ZACCARDO;
– controricorrente –
e contro
CONSORZIO FORNACI DEL GALLITELLO;
– intimato –
avverso l’ordinanza 868/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata ordinanza sul rilievo che essa, dichiarando inammissibile il ricorso D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 29, per difetto di una stima definitiva dell’indennità di esproprio, ha disatteso il disposto del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54,comma 1, da interpretarsi nel senso che, al fine di evitare il reiterarsi della situazione già oggetto di dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. sent. n. 67 del 1990), il ricorso è proponibile ed è dunque ammissibile anche in caso di mancanza di stima definitiva.
2. Resiste al ricorso l’intimato con controricorso. Memoria ex art. 378 c.p.c., di parte ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente fondato.
2. Come, invero, questa Corte ha già statuito in motivazione con riguardo al dettato del citato art. 54, “l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dalla norma in esame, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dal contestuale utilizzo della congiunzione e dell’avverbio “e comunque”, la relativa previsione è, poi, coerente con la sequenza procedimentale prevista dal T.U. (art. 20, commi 11 e 12; art. 22; art. 23 e art. 26, comma 11), in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue, di regola, la sola offerta dell’indennità provvisoria (che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento i e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva, demandata non soltanto alla Commissione Provinciale ma anche ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21), e costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost., che si sostituisce al diritto reale, va determinato in riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa” (Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844).
3. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Potenza che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017