Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20911 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28088/2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Don G. Minzoni,

9 presso lo studio dell’avvocato Luponio Riccardo che lo rappresenta

e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1688/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 9 agosto 2018, che ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non avendo la corte del merito verificato la situazione sociale del (OMISSIS) con riguardo alla guerra con i ribelli del (OMISSIS);

– che il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione “delle seguenti norme di diritto”, nel corpo del medesimo menzionando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non essersi la corte del merito attenuta ai criteri circa la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente;

– che il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione “delle seguenti norme di diritto”, nel corpo del motivo menzionando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 avendo egli dato prova della situazione di violenza del paese di origine idonea ad esporlo a rischio effettivi di minacce alla vita;

– che il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione “delle seguenti norme di diritto”, nel corpo del medesimo menzionando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte del merito concesso la protezione umanitaria, spettante al ricorrente per l’instabile situazione del (OMISSIS) e la mancanza di risorse economiche, oltre che per lo sforzo attuato al fornire di inserirsi nel contesto italiano.

Ritenuto:

– opportuno rinviare la decisione all’esito della pronuncia sulla questione rimessa alle Sezioni unite dalla ord. interl. n. 11751 del 3 maggio 2019.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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